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[UTILE] C.d.S. sua applicazione e circolari

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    #1

    [UTILE] C.d.S. sua applicazione e circolari

    Per ora vi metto questi...gli altri li ho in copia cartacea e devo cercarli in rete perch? lo scannatore non funziona...

    iniziamo dal ricorso valido per scarico, frecce, specchi e quant'altro non sia omologato...





    Nello specifico cercate i vari comma degli articoli...

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    #2
    Ora vediamo che dicono i perbenisti benepensanti.....
    (alem mi dici il mese del giornale.... che lo ho qui nel mucchio...)

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      #3
      Alem, pi? materiale metti, pi? io stampo e mi porto dietro. A costo di andare in giro con lo zaino!!!

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        #4
        Poi andiamo sui velox...

        MULTE AUTOVELOX RILEVATE SENZA PRESENZA DELL'OPERATORE - RICORSO AL GIUDICE DI PACE

        Al Giudice di Pace dell?Ufficio di???


        RICORRE

        Il sig. _________, nato a ________ il ______ e residente a _______ cap______ via ________ n.__ tel ________ E-mail ___________


        AVVERSO

        L'accertamento di violazione dell'art. ......("Codice della Strada") eseguito dalla .............. notificato il??. e che si allega in copia

        Premesso che

        Con l'atto di accertamento indicato in epigrafe ..... (i vigili, la polizia di Stato, ecc) contestano le violazioni che avrebbero accertato a mezzo ...........................(indicare il tipo di dispositivo utilizzato per il controllo della velocita'), senza la presenza di alcun operatore di polizia

        Considerata

        una nota del ministero degli Interni (prot.n.3610 del 8 novembre 2004), in risposta ad una richiesta di chiarimenti del Comune di Treviso cosi' recita:

        "...si comunica che i rilevatori di velocita' attualmente in uso sono stati approvati avendo a riferimento le norme precedenti al decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con legge lo agosto 2003, n. 214, che consente la rilevazione di alcune infrazioni in modo automatico con apposite apparecchiature debitamente omologate. Pertanto gli attuali dispositivi di controllo della velocita' non possono essere adoperati in assenza dell'operatore di polizia. Sono attualmente al vaglio di questo Ufficio richieste di omologazione di dispositivi che prevedono tale funzione, il cui iter comunque non e' ancora concluso."

        Chiede

        All?Illustrissimo Signor Giudice di Pace, PREVIA emissione di Ordinanza di SOSPENSIONE degli effetti del verbale di accertamento, sanzioni e pene accessorie (nota 1) di voler annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di accertamento impugnato.

        Luogo e data Firma



        NOTE

        Note generali

        - Il ricorso deve essere presentato entro 60 gg dalla notifica, all?ufficio del giudice di pace del luogo dove il fatto e? avvenuto, in triplice copia. E? possibile presentare il ricorso anche a mezzo raccomandata a/r. Occorrera? pero?, in ogni caso, presenziare alle udienze, pena l?archiviazione. Inoltre, il procedimento dovra? comunque essere registrato.

        Nota 1indicare l' eventuale sospensione della patente

        aggiornato a novembre 2004



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          #5
          Originally posted by Alex7
          Alem, pi? materiale metti, pi? io stampo e mi porto dietro. A costo di andare in giro con lo zaino!!!
          Attacca il carrello

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            #6
            Io posso portarmi dietro il libretto della moto perch? la mia ha tutto omologato e di questo utile materiale in visione per gli ignoranti, ho fatto delle fotocopie a misura libretto da aprire a fisarmonica col libretto stesso.
            Non c'avete capito nuc?zz, ma non fa niente!

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              #7
              Ora come promesso oggi...

              parliamo di elastici sulla targa...

              nientepopodimenoche...

              SENTENZA DELLA CASSAZIONE



              Cassazione penale, sez. V, sent. n. 12936 del 18 febbraio 2003


              REPUBBLICA ITALIANA

              IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

              LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

              SEZIONE V PENALE

              Composta dagli Ill.mi sigg.

              -- dr. Bruno FOSCARINI presidente --
              1. dr. Giuliana FERRUA consigliere
              2. dr. Mario ROTELLA consigliere
              3. dr. Aniello NAPPI consigliere
              4. dr. Giuliano PANZANI consigliere

              ha pronunciato la seguente

              SENTENZA

              sul ricorso proposto per Razzano Quirino, n. Napoli 19.3.76

              avverso ordinanza Tribunale Firenze 8.7.02;
              - udita la relazione del consigliere M. Rotella;
              - udite le richieste di rigetto del P.M., il s.P.G., dr. F. Hinna
              Danesi.

              ritenuto

              1 - Il Tribunale di Firenze ha confermato il decreto con cui il P.M. ha convalidato il sequestro di targa della motocicletta guidata da Razzano Quirino, operato dalla Polizia Municipale di Vaglia, motivando, circa il fumus del reato di cui all'art. 100/14 C.d.S. in relazione artt. 482, 489, 490 CP, che era "coperta nella parte inferiore con un elastico nero ricavato dal taglio di una camera d'aria per pneumatico, cos? da non poter essere identificata", e che il fatto era stato commesso con dolo, perch? l'apposizione era dovuta al fine di "dribblare" l'identificazione fotografica con l'Autovelox, e non la caduta per le vibrazioni, e che la targa, era passibile di confisca.

              Con il ricorso si deduce: 1? - violazione art. 100/14 C.d.S., - 482 - 489 - 490 CP perch? la targa non era leggibile, ma incontestabilmente non falsa; e al pi? sarebbe ravvisabile la fattispecie di cui al comma 12 dello stesso art. 100, esclusa dal Tribunale;
              2? - violazione artt. 354, 355 CPP perch? era necessaria e sufficiente l'acquisizione delle foto della targa coperta dall'elastico;
              3? - vizio di motivazione, sia perch? il Tribunale non ha visionato le fotografie, acquisite al fascicolo del P.M., ma non prodotte in sede di riesame, sia perch? se ritiene che la targa fosse stata parzialmente coperta, non si comprende come sia stata ritenuta la falsit? materiale e contemporaneamente l'uso di atto falso e la soppressione, distruzione o occultamento di quello vero.

              2 - Il ricorso ? fondato.

              L'art. 100 CdS (Targhe d'immatricolazione e di riscontro degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi) attribuisce alla targa di ciascun tipo di veicolo funzione documentale, in quanto ne rappresenta i dati d'identificazione (immatricolazione).

              In questa luce il co. 12? prevede: "chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta ? punito con l'arresto da tre a nove mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni". La norma ha per oggetto la sicurezza della circolazione, perch? sanziona penalmente la condotta di messa in istrada di un veicolo cui sia apposta una targa materialmente falsa, o pertinente ad altro veicolo. Il reato pertanto si verifica quando ? impossibile identificare il veicolo in circolazione, per mezzo della targa di cui ? munito (? un'ipotesi analoga a quella della falsit? personale).

              Poich? si tratta di contravvenzione, ? indifferente ai fini della configurabilit? del reato se l'agente abbia agito con dolo o colpa. Egli ne risponde anche solo per avere negligentemente posto in circolazione il veicolo munito di targa non propria.

              Il comma 14 prevede invece il seguente delitto: "chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate ? punito ai sensi del codice penale". Con questa disposizione si incrimina innanzitutto la condotta diretta a cagionare l'evento giuridico di falsit? materiale, e cio? di offesa alla pubblica fede mediante fabbricazione abusiva (falsificazione sotto il profilo della genuinit?), alterazione (dei caratteri di identificazione del veicolo di una targa originale), o infine manomissione, che designa, per esclusione, l'operazione che cagioni la mutazione fisica di quelle che il precedente comma 9 definisce "le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilit?, nonch? i requisiti di idoneit? per l'accettazione", ed insomma gli stessi componenti strutturali del corpo della targa. Pertanto nessuna di queste condotte, ed in particolare quella di manomissione consiste nel cagionare un impedimento meramente estemporaneo alla leggibilit? della targa.

              La norma infine sanziona anche la condotta alternativa di uso della targa falsificata. Questa condotta, necessariamente dolosa, come quella precedente, non ha a che fare con la tutela della circolazione in s? e per ci? con l'identificabilit? in istrada del veicolo sul quale risulti apposta (v. il comma 12), bens? con l'incidenza sulla funzione rappresentativa della targa per se stessa, quale documento rilevante per la pubblica fede (si immagini il caso di chi cede il veicolo con la targa contraffatta o alterata).

              E' pertanto evidente che, anche nel caso di uso di targa alterata o manomessa, e cio? genuina ma non autentica, deve sussistere un mutamento della sua materialit?, non solo un vizio estemporaneo di leggibilit?, quale quello cagionato dall'apposizione di un ostacolo immediatamente rimovibile.

              Ed ? altres? evidente che i reati di cui al co. 12 e quello di cui al co. 14 possono concorrere, come concorre un reato di falsit? personale con quello di falsit? documentale.

              Ci? posto, poich? nella specie non si pone in discussione che, rimosso l'elastico, la targa ? risultata genuina, autentica e non manomessa, il Tribunale erra nel ritenere astrattamente configurabile il reato di cui all'articolo 100/14 C.d.S.. Ed ? anche da escludere che si ravvisi quello di cui al co. 12?, che presume che l'impossibilit? di identificare il veicolo attraverso la targa dipenda dal fatto che essa sia falsa o non propria del veicolo: la targa, propria del veicolo, era solo estemporaneamente illeggibile (e non rileva che l'elastico servisse ad ingannare l'Autovelox, piuttosto che l'occhio dei vigili).

              A tutela della leggibilit? sono poste altre norme, quale ad esempio la disposizione, la cui violazione ? amministrativamente sanzionata dal successivo comma 11?, del co. 7? dell'art. 100, che prevede che la targa sia apposta sul veicolo nei modi prescritti dai commi precedenti, in modo da essere facilmente ispezionabile.

              Pertanto, il fatto non ? previsto dalla legge come reato, ed ?, gi? per questa ragione, esclusa la necessit? di sequestro probatorio della targa, peraltro ingiustificato alla luce degli accertamenti svolti, di cui l'ordinanza d? conto.

              p. q. m.

              annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza.

              Roma, 18.02.03

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                #8
                Originally posted by alem74
                ...la motocicletta guidata da Razzano Quirino, operato dalla Polizia Municipale di Vaglia...
                I viGGili chirurghi??? Ma che nome ha quel tizio???

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                  #9
                  Non ho tolto il nome del tizio in quanto le sentenze della corte di cassazione sono, se non erro, di pubblico dominio...

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                    #10
                    B? Alem, capisco che stai cercando di fare una cosa utile a tutti ed in linea di massima magari lo ?, ma per decidere se ? opportuno far ricorso bisogna valutare caso per caso..
                    Non esiste poi un ricorso che vada bene per tutti i casi simili, o meglio, bisogna saper valutare quanto i casi lo siano effettivamente..

                    Per esempio, il ricorso che hai postato ?, diciamo, un p? "scarno" in quanto a motivazioni ed in ogni caso una nota del ministero degli Interni non era necessaria, in quanto c'? gi? quetsa disposizione:

                    Art. 345 4?comma, D.p.r. 495/1992 (Regolamento Codice della Strada), in attuazione dell'art. 142 C.d.s.:
                    "4. Per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocit?, le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice, e devono essere nella disponibilit? degli stessi."

                    C'? stata anche qualche pronunzia della Cassazione sul punto (perlomeno una l'avevo letta).

                    C'? per? un problema: hai mai visto un verbale in cui le FF.OO. dichiarano di non esser stati presenti sul posto, accanto all'autovelox? Io no.
                    E se dichiarano che c'erano come si fa a provare che non c'erano?
                    T'assicuro che vincere un procedimento di querela di falso di questo tipo ? mooooolto arduo.

                    Quindi, purtroppo, vincere un ricorso contro una sanzione per eccesso di velocit? rilevata a mezzo autovelox sulla base di questa disposizione ? veramente difficilissimo..

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                      #11
                      Originally posted by giova3419
                      C'? per? un problema: hai mai visto un verbale in cui le FF.OO. dichiarano di non esser stati presenti sul posto, accanto all'autovelox? Io no.
                      E se dichiarano che c'erano come si fa a provare che non c'erano?
                      T'assicuro che vincere un procedimento di querela di falso di questo tipo ? mooooolto arduo.

                      Quindi, purtroppo, vincere un ricorso contro una sanzione per eccesso di velocit? rilevata a mezzo autovelox sulla base di questa disposizione ? veramente difficilissimo..
                      Esatto... i vigili i poliziotti i carabinieri gli ufficiali giudiziari i notai etc etc sono pubblici ufficiali che nel loro espletamento professionale "certificano" con un atto pubblico il loro operato (cio? quello che avviene in loro presenza giusto o sbagliato che sia questo ? un altro discorso) quindi l'unica maniera per contestarli ? una querela di falso... ricordo che l'atto pubblico cio? la multa nel nostro caso ? una prova documentale molto forte... che il giudice deve considerare nella sua forma + totale senza possibilit? di esimersi....

                      Un tempo prima dell'entrata della novazioni varie del cds se nn c'era la contestazione immediata con l'autovelox la multa era viziata.... ora nn pi?... quindi controllate con che mezzo ? stata certificata la velocit?, oppure se nn eravate voi alla guida buttatela sulla nn possibilit? di responsabilit? oggettiva per i punti o il ritiro della patente... ma la multa sar? + salata.... tutto qu?....

                      Un'ultima cosa... un giudice di pace ha gettato un'ombra sui telelaser accogliendo un ricorso dicendo: che nn pu? esserci un accertamento chiaro e accertabile del telelaser in quanto manca una foto o cmq una prova documentale che lega la violazione con il violatore lasciando il tutto nelle mani magari inesperte del poliziotto/agente accertatore.... queste sono + o meno le parole del giudice di pace di Chioggia.. che cmq contrastano una sentenza della cassazione che riteneva lecito l'uso del telelaser nn addentrandosi pero' in questa delicata definizione di chiaro e accertabile... magari un ricorso in caso di telelaser si puo' anche provare... :P

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                        #12
                        Io direi che prima di affidarsi a quello che scrivono i giornali bisognerebbe prendere in mano il codice della strada e leggere quello, visto che anche online lo si trova.

                        Prendiamo l'articolo 78 del codice della strada,
                        leggiamolo:

                        TITOLO III - DEI VEICOLI

                        Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

                        Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE

                        Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.



                        1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del D.T.T. quando siano apportate una o pi? modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici del D.T.T. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
                        2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonch? i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altres?, le modalit? per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
                        3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ?343,35a ?1.376,55.
                        4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.



                        A questo punto mi fermo perch? all'inizio mi dice che devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del D.T.T. quando siano apportate una o pi? modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72.

                        E quali sono i dispositivi indicati negli articoli 71 e 72? Boh, aspetta che me lo vado a vedere un momento,
                        prendo l'art. 72 e mi dice:

                        TITOLO III - DEI VEICOLI

                        Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

                        Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE

                        Art. 72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.



                        1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
                        a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;

                        b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;

                        c) dispositivi di segnalazione acustica;

                        d) dispositivi retrovisori;

                        e) pneumatici o sistemi equivalenti.


                        Allora, abbiamo visto adesso quali sono i dispositivi indicati nell'art.72 C.d.S., ora riprendiamo l'art. 78 e sostituiamo la dicitura "previsti dagli art. 71 e 72 con i dispositivi che gli stessi articoli descrivono e arriviamo a questa conclusione:

                        . I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del D.T.T. quando siano apportate una o pi? modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento seguenti:

                        a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;

                        b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;

                        c) dispositivi di segnalazione acustica;

                        d) dispositivi retrovisori;

                        e) pneumatici o sistemi equivalenti.

                        Eccetera eccetera eccetera.


                        Abbiamo semplicemente tradotto i numeri indicati nell'art. 78 in dispositivi veri e propri.

                        In conclusione: se si viene fermati con scarico non omologato si ? soggetti alla sanzione di cui all'art. 78 C.d.S.

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                          #13
                          Originally posted by Devilman
                          Ora vediamo che dicono i perbenisti benepensanti.....
                          (alem mi dici il mese del giornale.... che lo ho qui nel mucchio...)
                          L'ho scritto sopra, passiamo ai telelaser e agli autovelox? Dai, mettete gli articoletti dei giornalini che vi posto cosa prevede il Codice della Strada.

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                            #14
                            ehm la cosa nn ? cos? limpida come la vuoi far passare spanny....

                            Cito un Pm noto su internet (ma senza il suo consenso nn metto il nome):

                            "incomincio con il dirti che l'art. 78 del CdS ha fatto spendere fiumi di inchiostro e di sudore per cercarne un'interpretazione ed un'applicazione che a volte sembrano diventare impossibili, soprattutto se messo in relazione con gli artt. 71, 72 e 79.

                            Vediamo l'articolo:

                            Comma 1: I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o pi? modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio.

                            Per sapere quali siano le caratteristiche costruttive e funzionali che comportano la visita e prova del veicolo ed il conseguente aggiornamento della carta di circolazione, tieni presente che spesso la lettura del Codice della Strada deve essere necessariamente integrata con il suo Regolamento di esecuzione, infatti:

                            Comma 2: Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonch? i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altres?, le modalit? per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

                            L'art. 236 del Regolamento (relativo appunto al 78 del codice) rimanda la "lista" delle caratteristiche costruttive e funzionali che comportano l'obbligo della visita e prova all'Appendice V del Titolo III.
                            Naturalmente le direttive europee, anche se non ancora recepite dai decreti ministeriali, disapplicano le prescrizioni del codice e del regolamento, consentendo ci? che non sarebbe permesso dalla normativa nazionale.
                            Lo spoiler sottoparaurti potrebbe essere una modifica di cui al punto D, lettera e) del suddetto appendice, riguardante i "Paraurti per autovetture".
                            Sono completamente d'accordo sull'estrema esiguit? della modifica e sulla eccessiva severit? della sanzione (pagamento in misura ridotta pari a 327 euro e ritiro della carta di circolazione), tuttavia ritengo che ci siano i presupposti per l'applicazione dell'art. 78."

                            Sempre del Pm citazione su una sentenza di ricorso accolto sull'art 78 - 79 o cmq sulle su interpretazioni:
                            "Il ricorso ? stato giustamente accolto ed il verbale giustamente annullato, perch? i Carabinieri non avrebbero dovuto applicare l'art. 78 per l'installazione di un silenziatore non omologato. Ma non avrebbero nemmeno dovuto applicare il 79, come dice il giudice di pace, bens? il 72, comma 13, il quale punisce l'installazione di dispositivi prescritti non conformi alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti (come ad esempio il silenziatore non omologato).
                            L'art. 79, comma 4 deve essere applicato per il silenziatore omologato e regolamentare che risulti alterato, non funzionante o non correttamente istallato.

                            Il principio della sentenza in questione non pu? essere applicato al caso di Pera, ma soltanto per le alterazioni delle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, oppure per i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente istallati. Tali dispositivi sono i seguenti:
                            - dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
                            - dispositivi silenziatori e di scarico;
                            - dispositivi di segnalazione acustica;
                            - dispositivi retrovisori;
                            - pneumatici o sistemi equivalenti;
                            - dispositivo per la retromarcia per gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t;
                            - dispositivi di ritenuta e di protezione per gli autoveicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco;
                            - segnale mobile di pericolo (il cosiddetto "triangolo") per gli autoveicoli;
                            - contachilometri per gli autoveicoli. "

                            Quindi le cose nn sono cos? limpide come vuoi farle sembrare Spanny... il tutto ? interpretabile... e visto che sono anni che ci si batte su questa cosa se fosse cos? semplice nn credi che nn ci sarebbero sentenze che cmq confermano che c'e' qualcosa che nn va?

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                              Originally posted by Spanny
                              Io direi che prima di affidarsi a quello che scrivono i giornali bisognerebbe prendere in mano il codice della strada e leggere quello, visto che anche online lo si trova.
                              Questa frase proprio nn la capisco... ma allora scusa per diventare giudici avvocati notai etc etc basta comprarsi un cod civ, un cod pen, un cds un cod della navigazione qualche testo unico preso su internet e tac ????
                              Nelle universit? insegnano Giurisprudenza... nn codici con art a memoria... la dottrina e l'interpretazione della legge stanno alla base del diritto.... ragazzi nn facciamo confusione...

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