Io ho solo letto l'articolo, a me non pare cos? complicato.
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[UTILE] C.d.S. sua applicazione e circolari
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Originally posted by BiEdDoSOriginally posted by SpannyIo direi che prima di affidarsi a quello che scrivono i giornali bisognerebbe prendere in mano il codice della strada e leggere quello, visto che anche online lo si trova.
Nelle universit? insegnano Giurisprudenza... nn codici con art a memoria... la dottrina e l'interpretazione della legge stanno alla base del diritto.... ragazzi nn facciamo confusione...
Di certo non si diventa avvocati o giudici leggendo le riviste prese in edicola. Ci sono i codici e i manuali appositi.
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Originally posted by SpannyOriginally posted by BiEdDoSOriginally posted by SpannyIo direi che prima di affidarsi a quello che scrivono i giornali bisognerebbe prendere in mano il codice della strada e leggere quello, visto che anche online lo si trova.
Nelle universit? insegnano Giurisprudenza... nn codici con art a memoria... la dottrina e l'interpretazione della legge stanno alla base del diritto.... ragazzi nn facciamo confusione...
Di certo non si diventa avvocati o giudici leggendo le riviste prese in edicola. Ci sono i codici e i manuali appositi.
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No, ti devi fermare perch? sei off topic,
stiamo parlando di Codice della Strada non di usucapione, anche se in ogni caso la legge NON va interpretata in quanto deve a priori essere al di fuori da qualsiasi interpretazione diversa se non quella per la quale ? stata scritta.
I libri sono libri, i codici sono LEGGE, i messaggi privati che hai pubblicato sono il lampante esempio di cosa voglia dire non comprendere una legge scritta; parlo di comprendere, non di interpretare, altrimenti se mi sbaglio quota il messaggio nel quale ho scritto il perch? va applicato l'art. 78 per le modifiche allo scarico e smentiscilo citando il codice della strada.
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Originally posted by SpannyNo, ti devi fermare perch? sei off topic,
stiamo parlando di Codice della Strada non di usucapione, anche se in ogni caso la legge NON va interpretata in quanto deve a priori essere al di fuori da qualsiasi interpretazione diversa se non quella per la quale ? stata scritta.
I libri sono libri, i codici sono LEGGE, i messaggi privati che hai pubblicato sono il lampante esempio di cosa voglia dire non comprendere una legge scritta; parlo di comprendere, non di interpretare, altrimenti se mi sbaglio quota il messaggio nel quale ho scritto il perch? va applicato l'art. 78 per le modifiche allo scarico e smentiscilo citando il codice della strada.
Allora l'interpretazione sistematica (che inserisce la norma in un contesto), autentica (L?interpretazione autentica proviene dallo stesso legislatore che chiarisce l?esatta portata di una norma), teleologica(L?interpretazione letterale e logica deve essere integrata con l?interpretazione teleologica che consiste nella ricerca della ratio attraverso la sola ricostruzione dei lavori preparatori della legge.), logica (L?interpretazione letterale deve essere integrata dall?interpretazione logica, secondo l?art.12 delle preleggi occorre badare all?intenzione del legislatore) cosa sono??? Sono criteri di interpretazione appunto.... ora nn mi va di farti lezione (anche se ce ne sarebbe bisogno) ma sono criteri esseziali... e riconosciuti in diritto giurisprudenzionalmente... se nn sai di cosa sto parlando forse ? meglio concludere qui... ma ricorda comprarsi un cds nn vuol dire conoscere il suddetto... in quanto va interpretato e applicato... e se a monte nn c'e' una base ? inutile... ? per questo che i giudici fanno i giudici e i Poliziotti e i carabinieri fanno i carabinieri e i poliziotti... ed ? anche per questo che si hanno 3 gradi di giudizio...
ma mi fermo qua' dico solo che se le cose nn si sanno ? meglio tacere... me compreso ovviamente...
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Originally posted by SpannyI libri sono libri, i codici sono LEGGE, i messaggi privati che hai pubblicato sono il lampante esempio di cosa voglia dire non comprendere una legge scritta; parlo di comprendere, non di interpretare, altrimenti se mi sbaglio quota il messaggio nel quale ho scritto il perch? va applicato l'art. 78 per le modifiche allo scarico e smentiscilo citando il codice della strada.
Dai chiudiamola qua... se vuoi continuare (ti posso segnalare altre sentenze) mandami un pm... nn un pubblico ministero pero'
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Allora scrivi Pubblico Ministero, PM vuol dire anche Messaggio Privato, vedo che alla fine non sei stato in grado di smentirmi, non avevo dubbi.
Prova a chiedere al Pubblico Ministero se ci riesce poi facci sapere qui nel forum.
Leggi il Codice della Strada, non le sentenze.
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Spanny...io ho postato ricorsi che fanno "precedente"...e sulla legge, gli addetti alle FFOO applicano la legge, avvocati e giudici la interpretano...ecco perch? si fanno i ricorsi...non siamo nel film DREDD!!!
Voi FFOO nonsiete GIUDICI e NON DOVETE emettere sentenze.
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Originally posted by SpannyAllora scrivi Pubblico Ministero, PM vuol dire anche Messaggio Privato, vedo che alla fine non sei stato in grado di smentirmi, non avevo dubbi.
Prova a chiedere al Pubblico Ministero se ci riesce poi facci sapere qui nel forum.
Leggi il Codice della Strada, non le sentenze.) i gip (che nn sono grosse macchine con ruote da fuoristrada
) e via discorrendo.... se volete rimanere nell'ignoranza di come va applicata una legge allora si... scaricatevi il cds online il cc e il cp magari vi mandano la laurea ad honerem.....
io ho inserito estratti di senteze (che sono applicazioni della legge in giudicato) tu degli estratti del cds omettendo vari commi degli articoli... interpretazione sistematica ti ricorda qualcosa???fate vobis....
nn voglio trasformare questo topic in una lezione privata tra me e te... oltrettutto gratuita...Rileggi il mio topic nell'altra pagina... e tutto (forse) ti sembrer? + chiaro..
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Perch? qualcuno ha emeso sentenze qui? Non mi pare!
Vorrei solo, prima che la gente si fiondi dai prefetti e giudici di pace, scrivere ci? che il Codice della Strada prevede.
Poi ognuno ? libero di fare tutti i ricorsi che vuole.
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Originally posted by alem74Spanny...io ho postato ricorsi che fanno "precedente"...e sulla legge, gli addetti alle FFOO applicano la legge, avvocati e giudici la interpretano...ecco perch? si fanno i ricorsi...non siamo nel film DREDD!!!
Voi FFOO nonsiete GIUDICI e NON DOVETE emettere sentenze.
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Originally posted by BiEdDoSOriginally posted by SpannyAllora scrivi Pubblico Ministero, PM vuol dire anche Messaggio Privato, vedo che alla fine non sei stato in grado di smentirmi, non avevo dubbi.
Prova a chiedere al Pubblico Ministero se ci riesce poi facci sapere qui nel forum.
Leggi il Codice della Strada, non le sentenze.) i gip (che nn sono grosse macchine con ruote da fuoristrada
) e via discorrendo.... se volete rimanere nell'ignoranza di come va applicata una legge allora si... scaricatevi il cds online il cc e il cp magari vi mandano la laurea ad honerem.....
io ho inserito estratti di senteze (che sono applicazioni della legge in giudicato) tu degli estratti del cds omettendo vari commi degli articoli... interpretazione sistematica ti ricorda qualcosa???fate vobis....
nn voglio trasformare questo topic in una lezione privata tra me e te... oltrettutto gratuita...Rileggi il mio topic nell'altra pagina... e tutto (forse) ti sembrer? + chiaro..
Credimi, sul codice della strada non ho bisogno di lezioni, da chi non lo conosce almeno
Con calma, magari interpellando il PM famoso su internet, provateci, attendo la lezione
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Originally posted by SpannyOriginally posted by BiEdDoSOriginally posted by SpannyAllora scrivi Pubblico Ministero, PM vuol dire anche Messaggio Privato, vedo che alla fine non sei stato in grado di smentirmi, non avevo dubbi.
Prova a chiedere al Pubblico Ministero se ci riesce poi facci sapere qui nel forum.
Leggi il Codice della Strada, non le sentenze.) i gip (che nn sono grosse macchine con ruote da fuoristrada
) e via discorrendo.... se volete rimanere nell'ignoranza di come va applicata una legge allora si... scaricatevi il cds online il cc e il cp magari vi mandano la laurea ad honerem.....
io ho inserito estratti di senteze (che sono applicazioni della legge in giudicato) tu degli estratti del cds omettendo vari commi degli articoli... interpretazione sistematica ti ricorda qualcosa???fate vobis....
nn voglio trasformare questo topic in una lezione privata tra me e te... oltrettutto gratuita...Rileggi il mio topic nell'altra pagina... e tutto (forse) ti sembrer? + chiaro..
Credimi, sul codice della strada non ho bisogno di lezioni, da chi non lo conosce almeno
Con calma, magari interpellando il PM famoso su internet, provateci, attendo la lezione
hihihi oki dai accetto la sfida... io vado... cmq fammi una cotesia rileggiti il post dove ho postato la citazione del pm perche preclude quelle supposizioni in quanto nn ho voglia di dilungarmi troppo:
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE
Art. 72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altres? essere equipaggiati con:
a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione;
b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.
3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilit?. Possono altres? essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.
4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.
5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altres? essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.
6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.
7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.
8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., secondo modalit? stabilite con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti ? indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altres? stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformit? dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalit? dell'apposizione.
10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione ? effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti e della navigazione.
11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra pu? essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocit? e fatti salvi gli accordi internazionali.
12. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione pu? essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 127.020 a lire 508.070.
Olre questo sull'applicazione dell'art 79 il problema ? comunitario in quanto art 79 comma 2 3 4
2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosit? e delle emissioni inquinanti.
3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse. ti rimando al regolamento comunitario
4 Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 127.020 a lire 508.070. Ed ? come dicevo che l'art 79 nn ? proprio corretto per un ricorso... ma integrabile con la norma comunitaria sui materiali omologati...
Lo so nn ti ho convinto... ma proprio perch? nn ? cos? semplice l'interpretazione della legge...e qua' torniamo al discorso di prima...
Spanny io nn dico che deve essere cos?... ci capiamo? Dico solo che nn ? cos? limpido come lo descrivi tu.... e ci sono delle sentenze che confermano la mia tesi... se nn ti rompo le scatole ci possiamo sentire in msn... per chiarircimi farebbe molto piacere avere un confronto un po' + diretto... e cmq questa volta spero di averti risposto come meritavi
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Stiamo parlando dell'art 78 non del 72
Tu dimostrami che l'articolo 78 non va applicato, ? inutile inserire altri articoli, prendi il 78 e dimmi perch? non si deve applicare,
il 72 lo conosco bene.
Se poi su strada molti operatori non lo applicano ? un altro discorso, trovo assurdo titirare una carta di corcolazione e fare una contravvenzione di quasi 400 euro per un silenziatore diverso da quello originale, per? il 78, volendo, si pu? tranquillamente applicare ossia NON E' ILLEGITTIMO applicarlo in casi come quello sopra descritto.
di sentenze ne ? pieno il mondo:
La sostituzione del dispositivo silenziatore della marmitta di un motociclo con un analogo dispositivo non omologato viola l?art. 78 del Codice?
Giudice di Pace di Gemona nel Friuli - Sentenza n. 120 dell'11 novembre 2004
?
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI
Nella persona dell? avv. Vincenzo Zappal?
nella pubblica udienza del 11 novembre 2004 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni, la seguente
SENTENZA(art. 23, 8? comma, L. 689/1981)
nella causa per controversia in materia di opposizione a verbale di contestazione serie 2003 n. 0984222, emesso e notificato il 15.05.2004 dalla Regione Carabinieri Friuli-V.G., Compagnia di Tolmezzo, Aliquota Radiomobile,5. avente ad oggetto: violazione dell?art. 78, 3? e 4? comma, C.d.S.promossa
con domanda in data 10 luglio 2004
da
omissis, nato nel 1970, residente a San Daniele del Friuli (UD), omissis
OPPONENTE
Contro1. PREFETTURA DI UDINEAMMINISTRAZIONE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELL?OPPONENTE: previa sospensione della sua esecutivit?, annullarsi l?impugnato provvedimento e condannarsi l?Amministrazione opposta al risarcimento dei danni subiti dall?opponente, quale conseguenza dell?ingiusta applicazione della sanzione accessoria dell?immediato ritiro della carta di circolazione, con valutazione equitativa del Giudice. In subordine chiede l'applicazione del minimo edittale. Spese rifuse o quantomeno compensate. In istruttoria disporsi l?audizione del ricorrente.
CONCLUSIONI DELL?AMMINISTRAZIONE OPPOSTA: rigettarsi il ricorso e confermarsi il verbale opposto.
FATTO E DIRITTO
Il 15 maggio 2004, alle ore 11.00, al km. 14,000 della SS 512 "Del Lago", in Comune di Trasaghis (UD), localit? Alesso, una pattuglia composta dal Vice Brig. Screm Francesco e dall?App. Sc. Da Ros Maurizio fermava per un controllo il motoveicolo Honda CBR 900, tg. omissis, condotto dal proprietario omissis, al quale veniva contestato che: "circolava con il veicolo sopraindicato al quale erano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive senza aggiornamento della carta di circolazione. Veniva infatti accertato che aveva cambiato tipo di silenziatore con uno rumoroso non omologato, di marca MIG (nr. 1041 MIG EXHAUST CONCEPT). La carta di circolazione ? immediatamente ritirata e trasmessa al DDT di Udine?."
Il sig. omissis dichiarava a verbale: "non ho il certificato di omologazione". Veniva applicata la sanzione amministrativa pecuniaria ridotta di ?. 343,55.
Il sig. omissis ricorre avverso il suddetto verbale per i seguenti motivi:
a. l?art. 78 sanziona le modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione;b. gli allegati 1 e 2 al D.M. 14 febbraio 2000 stabiliscono quali sono i dati che deve contenere la carta di circolazione;c. fra questi dati non figura il dispositivo silenziatore, pertanto la sua sostituzione non comporta "modifica alle caratteristiche costruttive indicate sia nel certificato di omologazione che nella carta di circolazione";
d. inoltre il dispositivo silenziatore non pu? essere ricompreso nelle "caratteristiche costruttive";
e. non ? pertanto applicabile l?art. 78, ma l?art. 79 C.d.S., che sanziona le alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte e richiama esplicitamente l?art. 72, nel quale sono elencati anche i dispositivi silenziatori e di scarico.
L?Amministrazione opposta si costituisce il 05.11.2004 mediante proprie deduzioni difensive e conferma l?accertamento, citando gli artt. 71 e 72 C.d.S., che elencano i dispositivi di equipaggiamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE(ex art. 23, 8? comma, L. 689/91)
L?opposizione ? infondata in fatto ed in diritto e pertanto va respinta.
In fatto osserva questo Giudice che la sostituzione del dispositivo silenziatore e di scarico originale con un dispositivo non omologato ? stata pacificamente ammessa dall?opponente.
In diritto osserva che il suddetto dispositivo ? elencato al comma 1, lett. a) dell?art. 72 C.d.S., fra i "dispositivi di equipaggiamento" richiamati dal comma 1 dell?art. 78.
Tali dispositivi, in base al successivo 8? comma dell?art. 72, debbono essere sottoposti ad omologazione da parte del D.T.T.
La circ. prot. n. 4883/4190/(0) ?D.C. IV n. B103 del Min. dei Trasp. e della Navigaz. ? Dir. Gen. M.C.T.C., dd. 24.11.1997 chiarisce che ? permessa la sostituzione del dispositivo di scarico con un dispositivo omologato in base alle norme dell?Unione europea e destinato al medesimo tipo di veicolo, purch? consenta comunque il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione.
Al riguardo questo Giudice osserva che il D.M. 14 febbraio 2000 citato dall?opponente prescrive che sulla carta di circolazione, alla lettera (U), dev?essere indicato il "livello sonoro", mentre il D.M. 23.03.2001 recepisce la direttiva 97/24/CE che stabilisce il "livello sonoro" ammissibile nel dispositivo di scarico dei motoveicoli.
L?installazione di un dispositivo di scarico non omologato secondo la direttiva 97/24/CE non garantisce il rispetto del "livello sonoro" indicato nella carta di circolazione e, quindi, integra la fattispecie prevista dal 3? comma dell?art. 78 C.d.S. (modifiche alle caratteristiche indicate nella carta di circolazione).
Nella fattispecie ? stato accertato che il silenziatore non era omologato ed il proprietario ha dichiarato di non essere in possesso del certificato di omologazione. Pertanto il veicolo dev?essere sottoposto a visita e prova, che dev?essere annotata sul certificato di circolazione.
Infine osserva questo Giudice che l?art. 79 C.d.S. citato dall?opponente sanziona il malfunzionamento o l?irregolare installazione dei dispositivi di cui all?art. 72.
Il verbale opposto ? pertanto legittimo, come pure le sanzioni con esso applicate.
Visti gli articoli 11 L. 689/1981 e 195 C.d.S. e considerata la mancanza di precedenti specifici in capo al trasgressore, questo Giudice ritiene congrua la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima edittale.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, cos? provvede:
* Respinge l?opposizione e per l?effetto revoca l'ordinanza di sospensione del verbale, pronunciata il 13.07.04 dal Giudice di Pace avv. M. Milesi e convalida il verbale di contestazione serie 2003 n. 0984222, emesso il 15.05.2004 dalla Regione Carabinieri Friuli-V.G., Compagnia di Tolmezzo, Aliquota Radiomobile.
* In accoglimento della domanda subordinata, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di ?. 343,35, da pagarsi entro 30 giorni dalla data della presente sentenza e conferma la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione.
* Spese compensate.
* Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Gemona del Friuli, li 11 novembre 2004.
IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE
Avv. Vincenzo Zappal?
Depositata in Cancelleria il 11 novembre 2004
IL CANCELLIERE B3
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aaaaaaaaaahhhhhhhh sei caduto anche tu nella mia trappola.... ti ho spinto a cercare delle sentenze... hiihihih sono diabbbbolico...
Cmq su che basi mi applichi l'art 78 comma 1 e nn il 72 comma 13???? Ti ricordi di quella regoletta di diritto amministrativo che in caso di 2 leggi in contrasto o apperente discrasia si applica quella + favorevole al reo???? E qua ritorniamo sui criteri delle norme.... e sembrerebbe che abbia ragione io... ma come dici tu ci sono sentenze di chiara applicazione dell'art 78 ma solo perche ? stata fatta domnda sbagliata al giudice... l'art da applicare ? il 72 nn il 78!!!! Al massimo il 79 comma 4 ma tirato per le orecchie con l'integrazione del regolamento comunitario del 98 (vado a memoria).... ma io ora ti chiedo solo se a te sembra chiara e limpida la questione... (ti prego dimmi di no cosi' andiamo a dormire...)
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