I datori di lavoro pubblici e privati non possano controllare la posta elettronica e la navigazione in Internet dei dipendenti, se non in casi eccezionali. Spetta al datore di lavoro definire le modalit? d?uso di tali strumenti tenendo conto, per?, dei diritti dei lavoratori e della disciplina in tema di relazioni sindacali. Si configura in capo ai datori di lavoro l?onere di informare in modo dettagliato i lavoratori sulle modalit? di utilizzo di Internet e della posta elettronica mediante la redazione di una sorta di Codice disciplinare interno redatto in modo chiaro e senza formule generiche, il cui contenuto sia adeguatamente pubblicizzato ed aggiornato.
L?Authority ritiene opportuno che l?azienda:
? individui preventivamente i siti considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa;
? utilizzi filtri che prevengano operazioni quali l?accesso a siti inseriti in una sorta di black list o il download di files musicali o multimediali;
? renda disponibili indirizzi condivisi tra pi? lavoratori, rendendo cos? chiara la natura non privata della corrispondenza (ad esempio info@ente.it, ufficiovendite@ente.it, urp@ente.it, etc.);
? valuti la possibilit? di attribuire al lavoratore un altro indirizzo, oltre quello di lavoro, destinato ad un uso personale;
? preveda, in caso di assenza del lavoratore, messaggi di risposta automatica con le coordinate di altri lavoratori cui rivolgersi;
? metta in grado il dipendente, in caso di assenza prolungata e non prevista, di delegare un altro lavoratore (fiduciario) a verificare il contenuto dei messaggi a lui indirizzati ed a inoltrare al titolare quelli ritenuti rilevanti per l?ufficio.
L?Authority ritiene opportuno che l?azienda:
? individui preventivamente i siti considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa;
? utilizzi filtri che prevengano operazioni quali l?accesso a siti inseriti in una sorta di black list o il download di files musicali o multimediali;
? renda disponibili indirizzi condivisi tra pi? lavoratori, rendendo cos? chiara la natura non privata della corrispondenza (ad esempio info@ente.it, ufficiovendite@ente.it, urp@ente.it, etc.);
? valuti la possibilit? di attribuire al lavoratore un altro indirizzo, oltre quello di lavoro, destinato ad un uso personale;
? preveda, in caso di assenza del lavoratore, messaggi di risposta automatica con le coordinate di altri lavoratori cui rivolgersi;
? metta in grado il dipendente, in caso di assenza prolungata e non prevista, di delegare un altro lavoratore (fiduciario) a verificare il contenuto dei messaggi a lui indirizzati ed a inoltrare al titolare quelli ritenuti rilevanti per l?ufficio.
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