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Sequestro beni avvocati e studiosi help

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    #1

    Sequestro beni avvocati e studiosi help

    Premettendo che non sono un truffatore.

    Per farla breve, il mio ex socio non contento di avermi fregato sopra e sotto, a risposta di una mia richiesta di risarcimento, ha prodotto un documento dove io ho sottoscritto un 'debito' a suo beneficio di 9000 euro circa.

    Siccome i casini che ha fatto lui son tanti, il tribunale mi ha mandato una lettera dove si richiede che entro 60 giorni io gli versi quei 9000 euro.

    La domanda ? questa, siccome anche grazie a lui non ho pi? auto e furgone e la moto ? intestata a mia madre, con mia moglie vivo a casa sua (intestata a lei) e abbiamo divisione dei beni..... non ? che 'sti scemi mi mandano qualcuno a prendere la TV o il DIVANO? Ovviamente son cose vecchie, forse di qualcosa abbiamo lo scontrino, ma lo scontrino non ? comunque nominale, quindi non ? detto che sia di mia moglie, che si pu? fare? Preparo una carta dove sottoscrivo che i mobili sono di propriet? di mia moglie e di sua madre (che ? vero) e li ho in utilizzo gratuito?

    Consigli? Mi cascano le braccia, anche perch? davvero la giustizia ? cieca, ok che son due procedimenti diversi, ma *****, lui me ne ha fregati pi? di 10 volte tanti e io sono ancora in alto mare a lui per 9 (e lui apposta ora non avr? intestato nulla) fanno subito.

    Scusate lo sfogo.

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    #2
    Evviva l'italia.. cornuti e mazziati.. vabb? io non parlo va.. che per prendermela in quel posto son rinomato ormai..

    Cmq. Savino adesso vediamo che risponde chi sa... ma se hai divisione dei beni... la casa ? intestata a tua moglie... a meno che tu non abbia 20 rolex o i lingotti d'oro come ferma porta.. che prendono...

    Forse cmq. per stare tranquillo basta che fai una carta dove (giustamente anche visto poi che ? casa sua e avete divisione dei beni) in data di quando sei entrato in quella casa, dichiari che il contenuto o se vuoi fare una lista delle cose principali son sue e le hai trovate dentro casa.. penso...

    Cmq. attendiamo gli esperti.

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      #3
      Originally posted by Savino78 View Post
      Premettendo che non sono un truffatore.

      Per farla breve, il mio ex socio non contento di avermi fregato sopra e sotto, a risposta di una mia richiesta di risarcimento, ha prodotto un documento dove io ho sottoscritto un 'debito' a suo beneficio di 9000 euro circa.

      Siccome i casini che ha fatto lui son tanti, il tribunale mi ha mandato una lettera dove si richiede che entro 60 giorni io gli versi quei 9000 euro.

      La domanda ? questa, siccome anche grazie a lui non ho pi? auto e furgone e la moto ? intestata a mia madre, con mia moglie vivo a casa sua (intestata a lei) e abbiamo divisione dei beni..... non ? che 'sti scemi mi mandano qualcuno a prendere la TV o il DIVANO? Ovviamente son cose vecchie, forse di qualcosa abbiamo lo scontrino, ma lo scontrino non ? comunque nominale, quindi non ? detto che sia di mia moglie, che si pu? fare? Preparo una carta dove sottoscrivo che i mobili sono di propriet? di mia moglie e di sua madre (che ? vero) e li ho in utilizzo gratuito?

      Consigli? Mi cascano le braccia, anche perch? davvero la giustizia ? cieca, ok che son due procedimenti diversi, ma *****, lui me ne ha fregati pi? di 10 volte tanti e io sono ancora in alto mare a lui per 9 (e lui apposta ora non avr? intestato nulla) fanno subito.

      Scusate lo sfogo.
      Savino immagino che quella lettera di cui parli sia un decreto ingiuntivo di pagamento; decreto che se non fai opposizione entro quaranta giorni dalla sua notifica, diventa titolo esecutivo definitivo (a meno che il decreto non sia gi? provvisoriamente esecutivo, ma non mi sembra questo il caso). Con il titolo definitivo il tuo ex socio pu? esperire tutte le procedure esecutive che ritiene opportune (pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi) per recuperare il proprio credito e, quand'anche ora tu non abbia nulla da perdere, devi considerare che in futuro - qualora ti intestassi qualcosa - rischieresti comunque una procedura esecutiva.
      Detto questo per rispondere al tuo quesito per comodit? riporto qui sotto uno breve studio che ho trovato su internet e che posso dirti essere corretto. Aggiungo che difficilmente oggi un creditore decide di procedere con il pignoramento mobiliare perch? solitamente le aste di vendita dei beni mobili vanno deserte, a meno non vengano pignorati beni di valore e comunque appetibili.
      In ogni caso, a parte questi brevi consigli, ti consiglio di rivolgerti ad un avvocato, perch? magari potrebbero esserci i presupposti per fare opposizione al decreto.
      Ciao fabio



      Anzi tutto bisogna osservare che nel ?pignoramento mobiliare? opera una presunzione legale di appartenenza dei beni mobili presenti nella casa a carico del debitore (conduttore , convivente, ospite , comodatario etc) .

      Ci? premesso se il debitore non onora i propri impegni , ? norma che il creditore insoddisfatto ,dopo averlo messo in mora , attivi la procedura del ? pignoramento mobiliare?, e perseverando l'infruttuosit? , si spinga a richiedere l? espropriazione forzata a cura dell?Ufficiale Giudiziario. In fatto l?U.G. si presenter? in un primo tempo a casa del debitore per redigere in sua presenza un verbale dove descriver? tutti i beni mobili pignorati, il loro stato , la determinazione approssimativa del presumibile valore di realizzo (1) . Contestualmente intimer? al debitore di astenersi dall? attivare qualunque atto diretto a distrarre i beni oggetto di garanzia e di espropriazione (divieto di vendita, distruzione volontaria, dispersione). In un secondo momento si ripresenter? accompagnato dal furgone dell'Istituto vendite giudiziarie per caricare i mobili pignorati che poi verranno messi all'asta. Il ricavato verr? consegnato al creditore fino a concorrenza del suo credito

      La azione dell ?U.G. ? conseguenza della presunzione legale di cui si ? detto e risponde ad esigenze di praticit? ma resta pur sempre la possibilit? di eccepire che la reale propriet? dei mobili ? attribuibile a persona diversa dal debitore . Ci troviamo in un caso particolare del diritto in cui, in deroga alla regola generale , l?onere della prova viene invertito . Pertanto al proprietario spetter? l?onere di fornire la prova contraria alla presunzione di appartenenza dei beni al debitore . In ogni caso nulla vieta che tale prova contraria venga prodotta dal debitore ( convivente, conduttore, l?ospite il comodatario etc.) all?U.G. nel momento dell?accesso alla casa per fare il verbale di cui sopra si ? detto

      Tale prova contraria non ? valida se basata su testimonianze verbali (2) in quanto vige il fondato timore che per effetto di ?accordi sottobanco ? vengano prodotte false dichiarazioni tese a sottrarre al creditore procedente i beni su cui intende soddisfare le proprie ragioni . Pertanto il proprietario dovr?, per superare la presunzione di appartenenza dei beni al debitore, esperire un?azione di ?accertamento negativo?, producendo un valido (ossia non stipulato ?all?ultimo momento ?) atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento. (3)

      Potr? costituire atto valido munito di data certa la scrittura autenticata da un Notaio o altro Pubblico Ufficiale, una scrittura privata contenente l? inventario dei beni registrata all?inizio del rapporto di ospitalit? ,convivenza, presso l?Agenzia delle Entrare. Chi affitta o concede il comodato , dovr? avere l?accortezza di elencare nel corpo del contratto l?inventario di tutti i beni mobili giacenti presso la casa e poi procedere alla registrazione obbligatoria .

      La Corte di Cassazione si ? espressa pi? volte sull?argomento affermando che: ?La presunzione, valevole in sede esecutiva a norma dell?art. 621 cod. proc. civ., per cui tutti i mobili che si trovano nell?azienda o nell?abitazione del debitore sono di sua propriet?, opera sul presupposto di una relazione di fatto tra il debitore e questi particolari spazi di vita professionale o familiare, perch? chi ne gode pu? liberamente introdurvi e solitamente vi introduce cose che gli appartengono. A tal fine ? azienda del debitore anche quella ubicata in un immobile preso in locazione, non diversamente da come ? casa del debitore quella da lui condotta in locazione? (Cassazione civ. Sez. III, 09-02-2007, n. 2909).

      Anche le ?eccezioni? sollevate dai genitori residenti ( conviventi con un il figlio maggiorenne insolvente e anche egli residente), secondo le quali il pignoramento sui beni famigliari ? illegittimo, in realt? non sfuggono al principio della presunzione legale .


      Appendice
      (1) Art. 513 del Codice di Procedura Civile, 1? comma che recita: ? l?ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, pu? ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Pu? anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro?.
      (2) Art. 621 del Codice Procedura Civile cita: ?Il terzo opponente non pu? provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell?azienda del debitore, tranne che l?esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore?.
      (3) Unica deroga al divieto della prova testimoniale ? rappresentata dal fatto che la professione esercitata dal terzo o dal debitore, renda probabile l?appartenenza dei beni ritrovati allo stesso terzo, o poco probabile la propriet? in capo al debitore: solitamente in questi casi, non c?? un atto scritto che documenti il rapporto tra terzo e debitore per cui diventa necessario poterlo provare mediante prova testimoniale.

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        #4
        Se ti serve un TV tubo catodico un divano vecchio e qualche vecchio mobile schifoso passa a casa con un furgone... Poi fatteli pignorare con un bel sorriso sulle labbra
        Ricorda sempre che se hai una fonte di reddito o hai una busta paga possono rifarsi su un quinto dello stipendio

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          #5
          Originally posted by doc67 View Post
          Se ti serve un TV tubo catodico un divano vecchio e qualche vecchio mobile schifoso passa a casa con un furgone... Poi fatteli pignorare con un bel sorriso sulle labbra
          Ricorda sempre che se hai una fonte di reddito o hai una busta paga possono rifarsi su un quinto dello stipendio
          Ammazza questo.. ah,ah... si ma se se li mette in casa vicino al samsung da 75" curvo con impianto bose da 1 milione di euro.. mi sa che prendon quelli! ah,ah..

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            #6
            Macch? fonte di reddito, dopo questa mazzata che mi han dato mi son dovuto vendere anche la macchina.

            Grazie Doc e grazie fabio dei consigli.

            Certo che la legge in italia ? sempre assurda, se io vado a vivere con qualcuno a casa sua gi? ammobiliata, ci metto piede e in automatico tutto quello che c'? dentro diventa anche mio? Anche perch? non ? che tutti si fanno fare fattura nominale quando acquistano qualcosa.

            Anche se da quel che capisco e immaginavo, queste procedure sono pi? per chi ha davvero soldi e li nasconde che per gente normale a cui han gi? fregato soldi e fatto chiudere l'attivit?.

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              #7
              Originally posted by fabiocane View Post
              Savino immagino che quella lettera di cui parli sia un decreto ingiuntivo di pagamento; decreto che se non fai opposizione entro quaranta giorni dalla sua notifica, diventa titolo esecutivo definitivo (a meno che il decreto non sia gi? provvisoriamente esecutivo, ma non mi sembra questo il caso). Con il titolo definitivo il tuo ex socio pu? esperire tutte le procedure esecutive che ritiene opportune (pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi) per recuperare il proprio credito e, quand'anche ora tu non abbia nulla da perdere, devi considerare che in futuro - qualora ti intestassi qualcosa - rischieresti comunque una procedura esecutiva.
              Detto questo per rispondere al tuo quesito per comodit? riporto qui sotto uno breve studio che ho trovato su internet e che posso dirti essere corretto. Aggiungo che difficilmente oggi un creditore decide di procedere con il pignoramento mobiliare perch? solitamente le aste di vendita dei beni mobili vanno deserte, a meno non vengano pignorati beni di valore e comunque appetibili.
              In ogni caso, a parte questi brevi consigli, ti consiglio di rivolgerti ad un avvocato, perch? magari potrebbero esserci i presupposti per fare opposizione al decreto.
              Ciao fabio



              Anzi tutto bisogna osservare che nel ?pignoramento mobiliare? opera una presunzione legale di appartenenza dei beni mobili presenti nella casa a carico del debitore (conduttore , convivente, ospite , comodatario etc) .

              Ci? premesso se il debitore non onora i propri impegni , ? norma che il creditore insoddisfatto ,dopo averlo messo in mora , attivi la procedura del ? pignoramento mobiliare?, e perseverando l'infruttuosit? , si spinga a richiedere l? espropriazione forzata a cura dell?Ufficiale Giudiziario. In fatto l?U.G. si presenter? in un primo tempo a casa del debitore per redigere in sua presenza un verbale dove descriver? tutti i beni mobili pignorati, il loro stato , la determinazione approssimativa del presumibile valore di realizzo (1) . Contestualmente intimer? al debitore di astenersi dall? attivare qualunque atto diretto a distrarre i beni oggetto di garanzia e di espropriazione (divieto di vendita, distruzione volontaria, dispersione). In un secondo momento si ripresenter? accompagnato dal furgone dell'Istituto vendite giudiziarie per caricare i mobili pignorati che poi verranno messi all'asta. Il ricavato verr? consegnato al creditore fino a concorrenza del suo credito

              La azione dell ?U.G. ? conseguenza della presunzione legale di cui si ? detto e risponde ad esigenze di praticit? ma resta pur sempre la possibilit? di eccepire che la reale propriet? dei mobili ? attribuibile a persona diversa dal debitore . Ci troviamo in un caso particolare del diritto in cui, in deroga alla regola generale , l?onere della prova viene invertito . Pertanto al proprietario spetter? l?onere di fornire la prova contraria alla presunzione di appartenenza dei beni al debitore . In ogni caso nulla vieta che tale prova contraria venga prodotta dal debitore ( convivente, conduttore, l?ospite il comodatario etc.) all?U.G. nel momento dell?accesso alla casa per fare il verbale di cui sopra si ? detto

              Tale prova contraria non ? valida se basata su testimonianze verbali (2) in quanto vige il fondato timore che per effetto di ?accordi sottobanco ? vengano prodotte false dichiarazioni tese a sottrarre al creditore procedente i beni su cui intende soddisfare le proprie ragioni . Pertanto il proprietario dovr?, per superare la presunzione di appartenenza dei beni al debitore, esperire un?azione di ?accertamento negativo?, producendo un valido (ossia non stipulato ?all?ultimo momento ?) atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento. (3)

              Potr? costituire atto valido munito di data certa la scrittura autenticata da un Notaio o altro Pubblico Ufficiale, una scrittura privata contenente l? inventario dei beni registrata all?inizio del rapporto di ospitalit? ,convivenza, presso l?Agenzia delle Entrare. Chi affitta o concede il comodato , dovr? avere l?accortezza di elencare nel corpo del contratto l?inventario di tutti i beni mobili giacenti presso la casa e poi procedere alla registrazione obbligatoria .

              La Corte di Cassazione si ? espressa pi? volte sull?argomento affermando che: ?La presunzione, valevole in sede esecutiva a norma dell?art. 621 cod. proc. civ., per cui tutti i mobili che si trovano nell?azienda o nell?abitazione del debitore sono di sua propriet?, opera sul presupposto di una relazione di fatto tra il debitore e questi particolari spazi di vita professionale o familiare, perch? chi ne gode pu? liberamente introdurvi e solitamente vi introduce cose che gli appartengono. A tal fine ? azienda del debitore anche quella ubicata in un immobile preso in locazione, non diversamente da come ? casa del debitore quella da lui condotta in locazione? (Cassazione civ. Sez. III, 09-02-2007, n. 2909).

              Anche le ?eccezioni? sollevate dai genitori residenti ( conviventi con un il figlio maggiorenne insolvente e anche egli residente), secondo le quali il pignoramento sui beni famigliari ? illegittimo, in realt? non sfuggono al principio della presunzione legale .


              Appendice
              (1) Art. 513 del Codice di Procedura Civile, 1? comma che recita: ? l?ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, pu? ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Pu? anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro?.
              (2) Art. 621 del Codice Procedura Civile cita: ?Il terzo opponente non pu? provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell?azienda del debitore, tranne che l?esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore?.
              (3) Unica deroga al divieto della prova testimoniale ? rappresentata dal fatto che la professione esercitata dal terzo o dal debitore, renda probabile l?appartenenza dei beni ritrovati allo stesso terzo, o poco probabile la propriet? in capo al debitore: solitamente in questi casi, non c?? un atto scritto che documenti il rapporto tra terzo e debitore per cui diventa necessario poterlo provare mediante prova testimoniale.
              Ok, ma chi OGGI fa una cosa del genere? Son cose che vengono in mente sempre quando ? tardi penso. Farei prima ad andare a vivere in un garage.

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                #8
                Mi spiace Savino, ho vissuto una vicenda simile, anche se poi dopo qualche anno ho riavuto i soldi indietro con gli interessi.

                Sposta la residenza in una roulotte o in un casotto di campagna. Penso che chi fa quell'inventario di cui si parla sopra, sia gente che parte gi? in malafede per combinare casini, la gente normale e onesta non ci pensa e non ci penserebbe.

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                  #9
                  Sinceramente io non mi preoccuperei pi? di tanto di questo, che ti prendono? Una tv che gli costa di pi? trasportarla? Certe cose han valore quando sono in casa.

                  Cosa vale un notebook di 3 anni fa? O una TV? C'? da preoccuparsi pi? che altro che la giustizia in Italia protegga spesso i delinquenti pi? che la gente onesta. Come si diceva sopra, la cosa dell'inventario..... ci pensa una persona disonesta, non una persona 'normale'.

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                    #10
                    Originally posted by Savino78 View Post
                    Ok, ma chi OGGI fa una cosa del genere? Son cose che vengono in mente sempre quando ? tardi penso. Farei prima ad andare a vivere in un garage.
                    Non hai colto il messaggio subliminale... Scrittura fatta oggi con data di quando sei entrato... Cosa ovviamente illegale quindi io non la sto consigliando

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                      #11
                      Originally posted by mito22 View Post
                      Ammazza questo.. ah,ah... si ma se se li mette in casa vicino al samsung da 75" curvo con impianto bose da 1 milione di euro.. mi sa che prendon quelli! ah,ah..
                      A forza di prenderla in quel posto ho imparato qualcosa anche io

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                        #12
                        Originally posted by doc67 View Post
                        Non hai colto il messaggio subliminale... Scrittura fatta oggi con data di quando sei entrato... Cosa ovviamente illegale quindi io non la sto consigliando
                        Doc scusa immagino ti sia sfuggito quanto avevo riportato e cio? che:

                        "Tale prova contraria non ? valida se basata su testimonianze verbali (2) in quanto vige il fondato timore che per effetto di ?accordi sottobanco ? vengano prodotte false dichiarazioni tese a sottrarre al creditore procedente i beni su cui intende soddisfare le proprie ragioni . Pertanto il proprietario dovr?, per superare la presunzione di appartenenza dei beni al debitore, esperire un?azione di ?accertamento negativo?, producendo un valido (ossia non stipulato ?all?ultimo momento ?) atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento."


                        Tradotto: se fosse cos? facile farebbero tutti in cos?. In realt? occorre una scrittura con data certa e la data certa ce l'hai con atto notarile, timbro registrazione agenzia delle entrate, ecc. o altri atti equipollenti.
                        ciao

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                          #13
                          ...mi hanno segnalato la conversazione...io sono un avvocato...contattami in privato cos? ci possiamo sentire e ti posso dare qualche consiglio....
                          Un saluto
                          Davide

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