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1. L'obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, non sussiste per i seguenti soggetti, se autorizzati alla circolazione di prova ai sensi del presente articolo:
a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attivita' di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonche' gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
c) le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;
d) gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.
2. L'autorizzazione alla circolazione di prova e' rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ha validita' annuale.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalita' per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell'autorizzazione.
4. L'autorizzazione e' utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta ed e' tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo e' presente il titolare dell'autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita delega ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione, purche' tale rapporto sia attestato da idonea documentazione e il collaboratore sia munito di delega.
5. A chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso si applicano le sanzioni previste dall'articolo 98, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
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