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Il dibattito sulla prescrizione, spiegato

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    Il dibattito sulla prescrizione, spiegato

    In queste ultime settimane il dibattito sulla prescrizione ? tornato in parlamento, sulle prime pagine dei giornali ed ? persino arrivato a minacciare la stabilit? del governo. Da un lato ci sono coloro che ritengono che questo istituto giuridico, che rende non pi? perseguibile un delitto dopo il passaggio di un certo periodo di tempo da quando ? stato commesso, debba essere indebolito, poich? ritengono renda difficile perseguire una serie di reati, per esempio quelli legati alla corruzione. Dall?altro ci sono coloro secondo cui limitare la prescrizione sarebbe un attacco inaccettabile ai diritti degli individui e costringere gli accusati ? colpevoli o innocenti ? a tempi anche molto lunghi prima di essere giudicati.

    Come funziona la prescrizione in Italia
    La prescrizione in Italia interviene quando, dal momento in cui ? stato commesso il presunto reato, trascorre un numero di anni pari alla pena massima prevista per quel reato. In alcuni casi, contando eventuali sospensioni e interruzioni del processo, questo periodo pu? essere esteso fino alla durata massima della pena pi? un quarto. Passato quel periodo senza che sia stata giudicata, la persona accusata di un certo reato non ? pi? processabile o punibile.

    Tutti i reati possono finire in prescrizione, tranne quelli che prevedono l?ergastolo (principalmente l?omicidio). Il tempo necessario alla prescrizione era pi? lungo fino a un paio di decenni fa, ma ? stato accorciato da una serie di leggi approvate dai governi Berlusconi e accusate di essere leggi ?ad personam?, ovvero pensate per favorire Berlusconi o i suoi alleati nei numerosi processi in cui erano coinvolti.

    Negli ultimi anni ? avvenuto un processo opposto. Lentamente sono aumentati i limiti e le possibilit? di sospendere la prescrizione e dal primo gennaio 2020 le cose sono ulteriormente cambiate. La discussa riforma Bonafede, dal nome del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, votata nel 2018 da Lega e Movimento 5 Stelle, ? entrata in vigore e quindi, per i reati commessi a partire da questa data, la prescrizione sar? bloccata dopo una sentenza di primo grado.

    A cosa serve la prescrizione
    L?istituto della prescrizione esiste in quasi tutti i paesi dotati di diritto continentale, o romano (la ?civil law? diffusa in Europa e Sudamerica, mentre nei paesi anglosassoni vige la cosiddetta ?common law?). Si tratta essenzialmente di un meccanismo di ?oblio sociale?. Come ha spiegato il professore di procedura penale Glauco Giostra in un?audizione alla Camera sul tema, con la prescrizione la societ? indica il suo disinteresse a perseguire ?un fatto che si ? verificato nel passato e che il decorso del tempo rende meno rilevante riesumare rispetto al dispendio di energie e di fibrillazione sociale che un processo instaurato a distanza di tempo potrebbe determinare?. Insomma, se un certo reato ? stato commesso da molto tempo, pu? essere pi? conveniente per la comunit? soprassedere invece che avviare un lungo e costoso processo.

    Nel contesto italiano, prosegue Giostra, la prescrizione ha finito per? con l?assumere anche un altro ruolo: quello di garanzia contro l?eccessiva lunghezza dei processi. In altre parole, la durata della prescrizione viene considerata da molti una sorta di limite oltre il quale un processo diviene ingiustamente lungo ed ? giusto che sia terminato forzosamente. Chi fa della prescrizione questa lettura sostiene che serva soprattutto per proteggere gli imputati, che ? innocenti fino all?ultimo grado di giudizio ? non dovrebbero essere sottoposti ad anni di processi.

    Secondo Giostra, si tratta per? di una lettura impropria dello scopo della prescrizione. Un omicidio volontario, ad esempio, non va mai in prescrizione, ma non per questo si potrebbe considerare di giusta durata un processo per omicidio che durasse 30 anni. Giostra ricorda inoltre che fin dal 1969 la Corte Europea dei Diritti dell?Uomo ha ripetuto pi? volte che non si possa fissare a priori una ?ragionevole durata dei processi?, ma che questa vada valutata caso per caso.

    Questa incomprensione sulla funzione della prescrizione e il dibattito che ha generato, nota un altro professore sentito dalla Commissione, Tullio Padovani, della Scuola Superiore di Sant?Anna di Pisa, ? una caratteristica quasi unica del nostro paese. ?Solo nel nostro Paese la riforma della prescrizione costituisce un nodo addirittura drammatico?, sostiene Padovani: ?Io parlo con colleghi francesi e mi ridono in faccia letteralmente. Non si capacitano. Parlo con colleghi tedeschi, i quali attribuiscono alcune mie considerazioni a una dimensione latina che sfugge alla loro stessa comprensibilit??.

    Come funziona all?estero
    Tutti i principali sistemi giuridici europei sono molto diversi, e pi? severi di quello italiano. In Francia, in Spagna e in Germania, infatti, la prescrizione pu? intervenire soltanto se il processo viene di fatto abbandonato, cio? se i magistrati mostrano chiaramente di non voler perseguire il reato e di volerlo consegnare all?oblio.

    In Francia, il conteggio della prescrizione si arresta ogni qual volta avviene un atto processuale, come un interrogatorio o l?esame di un documento. Spagna e Germania prevedono sistemi simili, una durata di prescrizione pi? lunga e, soprattutto, la sua sospensione automatica per tutta la durata del processo, in maniera non dissimile da quanto previsto dalla legge Bonafede, che blocca la prescrizione dopo la sentenza di primo grado.

    Chi vuole cambiare la prescrizione e perch?
    Fino a pochi anni fa, i termini della prescrizione in Italia erano quasi universalmente ritenuti troppo brevi: il delitto di concussione si prescriveva in dodici anni dal momento in cui veniva commessa, la corruzione in sei, la corruzione in atti giudiziari in otto, l?istigazione alla corruzione in sei. Il Movimento 5 Stelle ha fatto della riforma della prescrizione una delle sue principali campagne, ma anche il PD negli ultimi anni ha contribuito ad approvare leggi che ne hanno limitato l?applicazione, come la riforma Orlando del 2017. A favore di questi interventi ci sono anche numerosi magistrati, in particolare quelli appartenenti alle correnti pi? combattive dell?ANM (una specie di sindacato nazionale dei magistrati).

    Anche dall?estero sono spesso arrivate richieste di riformare la prescrizione e di renderla pi? simile agli altri paesi europei. Il GRECO (un?organizzazione anticorruzione del Consiglio d?Europa), ad esempio, ha definito la prescrizione ?il tallone d?Achille? del sistema giudiziario italiano e, nel corso di numerosi rapporti, ha invitato i governi italiani a modificarla (in seguito all?approvazione della legge ?spazzacorrotti? e della riforma della prescrizione, il GRECO si ? ?congratulato? con l?Italia per i progressi realizzati). Anche l?OCSE e la Corte di Giustizia dell?Unione Europea hanno espresso pareri simili, mentre la Commissione Europea ripete quasi ogni anno le sue critiche al sistema italiano. L?accusa ? che la prescrizione impedisca che una quota cospicua di persone che sarebbero giudicate colpevoli di reati non venga invece giudicata o condannata.

    Nel rapporto del 2017, particolarmente duro nei confronti del nostro paese, la Commissione Europea scriveva che ?l?istituto della prescrizione ostacola la lotta alla corruzione? perch? ?incentiva tattiche dilatorie da parte degli avvocati?. La Commissione sosteneva di guardare con favore alla proposta fatta dal GRECO di sospendere ?i termini di prescrizione dopo una condanna di primo grado?, quella che ? stata poi tradotta nella riforma Bonafede. Nel suo rapporto pi? recente la Commissione apprezza i cambiamenti introdotti nel 2017 dalla riforma Orlando, dalla legge ?spazzacorrotti? e dalla riforma Bonafede, anche se sostiene che avranno effetti limitati, visto che si applicheranno solo ai reati commessi a partire dal 2020.

    Chi non la vuole cambiare
    Sono in pochi a difendere apertamente la prescrizione per com?era strutturata prima delle riforme degli ultimi anni, ma tra avvocati, giudici e accademici non mancano coloro che ritengono il nuovo sistema in vigore da quest?anno troppo duro e inapplicabile nel nostro paese. Gli argomenti principali che vengono proposti sono la lunghezza dei processi (in media, un processo penale in Italia impiega 3 anni a mezzo a passare tutti e tre i gradi di giudizio, contro circa un anno in Germania) e la debolezza della disciplina che regola la possibilit? di un imputato di rivalersi sui giudici per un processo di durata eccessiva (attualmente ? previsto soltanto un indennizzo monetario, ma non, come in altri stati, un sistema per considerare la ?lunghezza del processo? come parte integrante della pena a cui si viene eventualmente condannati).

    Il rischio della prescrizione, dicono poi i critici della riforma Bonafede, costituisce al momento uno dei pochi stimoli per accelerare la durata dei processi, visto che nel nostro ordinamento non sono previsti altri strumenti efficaci per disincentivare i magistrati e i tribunali che lavorano lentamente. Infine, diversi magistrati hanno fatto notare che il sistema giudiziario italiano, gi? oggi a corto di risorse, potrebbe risultare ulteriormente ingolfato se in futuro, a parit? di risorse, il numero di procedimenti da smaltire dovesse aumentare a causa della diminuzione nel numero dei procedimenti prescritti.

    Insomma, la prescrizione ? considerata da molti uno strumento utile che, in un sistema con molte difficolt?, finisce col rispondere ad esigenze per le quali non era stato inizialmente pensato. Chi ? contrario a cambiamenti radicali di questo istituto, sostiene che prima si debbano introdurre nuove garanzie che rispondano ai bisogni degli imputati e soltanto dopo si potr? pensare a una riforma della prescrizione. L?anomalia italiana non sarebbe insomma nella prescrizione, ma nelle condizioni di svolgimento dei processi che finiscono per renderla necessaria.

    Che effetti ha la prescrizione
    Ogni anno circa un procedimento penale su dieci finisce in prescrizione, 130 mila in tutto, un dato in calo rispetto ai 200 mila procedimenti andati in prescrizione nel 2004. Tra il 50 e il 60 per cento delle prescrizioni avviene in fase di indagini preliminari, cio? ancora prima che inizi il processo vero e proprio.

    Questo pu? avvenire per una serie di ragioni: ad esempio perch? il reato viene scoperto troppo tardi o perch? le indagini durano troppo a lungo senza arrivare a processo, ma ? anche il frutto di una scelta consapevole: quando i giudici si accorgono che un procedimento ? difficile da concludere prima che scatti la prescrizione, lo fanno scendere nella scala di priorit?, fissando la prima udienza oltre il termine di prescrizione e assicurandosi cos? la sua estinzione. Il restante numero di prescrizioni, poco pi? di un terzo, avviene durante la fase di dibattimento vero e proprio, la met? circa durante il primo grado e l?altra met? in Corte d?Appello, con una quota residuale di prescrizioni che avvengono in Cassazione.

    Se consideriamo quanti casi vanno in prescrizione sul totale dei procedimenti definiti (cio? di quelli che arrivano a una sentenza), la prescrizione ? particolarmente applicata nella fase intermedia delle Corti d?Appello: un quarto del totale dei processi che arrivano al secondo grado finisce in prescrizione; mentre sono circa il 10 per cento le indagini e i processi di primo grado riguardati dalla prescrizione e poco pi? dell?1 per cento quelli che finiscono in prescrizione dopo essere arrivati in Cassazione.

    Su raccomandazione del GRECO, nel 2015 il ministero della Giustizia aveva provato a calcolare quali tipi di reato fossero pi? di frequente oggetto di prescrizione (oltre a molti altri dati). Durante il primo grado la media dei processi che finiscono con la prescrizione ? del 9,5 per cento ? uno su dieci ? ma la media ? pi? alta di circa un terzo per i reati contro la pubblica amministrazione, come abuso d?ufficio, corruzione e malversazione, che vanno in prescrizione nel 12 per cento dei casi, e per i reati societari, i cosiddetti ?crimini dei colletti bianchi?, che vano in prescrizione nel 13 per cento dei casi.

    Secondo le accuse mosse negli anni da numerose organizzazioni internazionali, questa sarebbe una delle ragioni per cui in Italia sarebbe pi? difficile ottenere condanne nei confronti dei cosiddetti ?colletti bianchi?. Secondo gli ultimi dati raccolti dal Consiglio d?Europa, in Italia solo l?1 per cento dei detenuti si trova in prigione per reati economico finanziari, contro una media europea del 6,3, contro il 5,8 della Francia, il 3,7 della Spagna e il 13,2 della Germania.

    notizia da : Ilpost.it

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      Originally posted by arabykola View Post
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      Beh, gi? che sei intervenuto potevi scriverlo tu che Travaglio e Davigo stanno effettuando un'opera indegna di mistificazione, ergo, stanno raccontando puttanate colossali ai cittadini che credono loro perch? purtroppo non hanno gli strumenti per capire (ed i media non glieli danno). Opera al limite pi? comprensibile per Travaglio ma ingiustificabile per Davigo che pur di sostenere le sue tesi spara puttanate giuridiche colossali e comunque tiene posizioni assolutamente inconciliabili con il suo ruolo di giudice in Cassazione. Perch?, come tale DEVE essere terzo ed imparziale (ed anche APPARIRE tale).

      Il campione, per?, quanto a belinate ? sicuramente Bonafede, campione di puttanate giuridiche ma, per me, in posizione meno grave di Davigo perch? il ministro, poverino, ? davvero in bonafede (nomen omen ). Insomma, lui ? proprio ignorante, non ? che fa finta.

      E cos? ci ritroviamo sta bella cagata di riforma...

      Poi oh, Ara, come detto sono sicuro che tu sappia gi? perfettamente il perch? di tutto questo, tuttavia, a beneficio di tutti, posto l'art. 159 C.p. (ci sono le versioni pre e post riforma) che appalesa immediatamente a tutti l'inutilit? della "riforma" e le menzogne che vanno dicendo da mesi gli illustri esponenti di cui sopra:

      "
      Codice penale
      Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 26 ottobre 1930, n. 251

      Codice penale [codice penale]
      Approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

      LIBRO PRIMO. Dei reati in generale - TITOLO SESTO. Della estinzione del reato e della pena - CAPO PRIMO. Della estinzione del reato
      Articolo 159
      Sospensione del corso della prescrizione


      Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare ? imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

      1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l?autorit? competente la accoglie; (3)
      2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione; (4)
      3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non pu? essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facolt? previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
      3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell?articolo 420-quater del codice di procedura penale; (2)
      3-ter) rogatorie all?estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l?autorit? richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria. (5)

      Il corso della prescrizione rimane altres? sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutivit? della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilit? del decreto di condanna. (8)

      [I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l?imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all?accertamento della responsabilit? o ne ha dichiarato la nullit? ai sensi dell?articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.] (6)

      [Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un?ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.] (6)

      [Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorit? competente accoglie la richiesta.] (7)

      La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui ? cessata la causa della sospensione.

      Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell?articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non pu? superare i termini previsti dal secondo comma dell?articolo 161 del presente codice.
      (1)

      -----
      (1) Il presente articolo, prima modificato dall'art. 1, L. 05.10.1991, n. 320, poi dall'art. 15, L. 08.08.1995, n. 332, poi sostituito dall'art. 6, L. 05.12.2005, n. 251, con decorrenza dal 08.12.2005, ? stato da ultimo cos? modificato dall'art. 12, L. 28.04.2014, n. 67 con decorrenza dal 17.05.2014. Si riporta di seguito il testo previgente:
      "Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare ? imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:1) autorizzazione a procedere;2) deferimento della questione ad altro giudizio;3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non pu? essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facolt? previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorit? competente accoglie la richiesta.La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui ? cessata la causa della sospensione.
      Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell?articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non pu? superare i termini previsti dal secondo comma dell?articolo 161 del presente codice.".
      (2) E' costituzionalmente illegittimo l?art. 159, primo comma, del codice penale, nella parte in cui, ove lo stato mentale dell?imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando ? accertato che tale stato ? irreversibile. (C. Cost. 25.03.2015, n. 45).
      (3) Il presente numero ? stato cos? sostituito dall'art. 1, comma 11, L. 23.06.2017, n. 103 con decorrenza dal 03.08.2017 ed applicazione ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della suddetta legge. Si riporta di seguito il testo previgente:
      "1) autorizzazione a procedere;".
      (4) Il presente numero ? stato cos? sostituito dall'art. 1, comma 11, L. 23.06.2017, n. 103 con decorrenza dal 03.08.2017 ed applicazione ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della suddetta legge. Si riporta di seguito il testo previgente:
      "2) deferimento della questione ad altro giudizio;".
      (5) Il presente numero ? stato aggiunto dall'art. 1, comma 11, L. 23.06.2017, n. 103 con decorrenza dal 03.08.2017 ed applicazione ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della suddetta legge.(6) Il presente comma inserito dall'art. 1, comma 11, L. 23.06.2017, n. 103 con decorrenza dal 03.08.2017 ed applicazione ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della suddetta legge, ? stato poi abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. e), L. 09.01.2019, n. 3 con decorrenza dal 01.01.2020.(7) Il presente comma ? stato abrogato dall'art. 1, comma 11, L. 23.06.2017, n. 103 con decorrenza dal 03.08.2017 ed applicazione ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della suddetta legge.(8) Il presente comma, inserito dall'art. 1, comma 11, L. 23.06.2017, n. 103 con decorrenza dal 03.08.2017 ed applicazione ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della suddetta legge, ? stato poi cos? sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), L. 09.01.2019, n. 3 con decorrenza dal 01.01.2020. Si riporta di seguito il testo previgente:"Il corso della prescrizione rimane altres? sospeso nei seguenti casi:
      1) dal termine previsto dall?articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
      2) dal termine previsto dall?articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.".

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        #4
        Appunto: io dicevo che era strano proprio perch? evidentemente tutti sapevano gi? quello che hai documentato

        io invece no, e ti ringrazio del chiarimento approfondito

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          #5
          Originally posted by giova3419 View Post

          Beh, gi? che sei intervenuto potevi scriverlo tu che Travaglio e Davigo stanno effettuando un'opera indegna di mistificazione, ergo, stanno raccontando puttanate colossali ai cittadini che credono loro perch? purtroppo non hanno gli strumenti per capire (ed i media non glieli danno). Opera al limite pi? comprensibile per Travaglio ma ingiustificabile per Davigo che pur di sostenere le sue tesi spara puttanate giuridiche colossali e comunque tiene posizioni assolutamente inconciliabili con il suo ruolo di giudice in Cassazione. Perch?, come tale DEVE essere terzo ed imparziale (ed anche APPARIRE tale).

          Il campione, per?, quanto a belinate ? sicuramente Bonafede, campione di puttanate giuridiche ma, per me, in posizione meno grave di Davigo perch? il ministro, poverino, ? davvero in bonafede (nomen omen ). Insomma, lui ? proprio ignorante, non ? che fa finta.

          E cos? ci ritroviamo sta bella cagata di riforma...

          Poi oh, Ara, come detto sono sicuro che tu sappia gi? perfettamente il perch? di tutto questo, tuttavia, a beneficio di tutti, posto l'art. 159 C.p. (ci sono le versioni pre e post riforma) che appalesa immediatamente a tutti l'inutilit? della "riforma" e le menzogne che vanno dicendo da mesi gli illustri esponenti di cui sopra:

          "
          Codice penale
          Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 26 ottobre 1930, n. 251

          Codice penale [codice penale]
          Approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

          LIBRO PRIMO. Dei reati in generale - TITOLO SESTO. Della estinzione del reato e della pena - CAPO PRIMO. Della estinzione del reato
          Articolo 159
          Sospensione del corso della prescrizione


          Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare ? imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

          1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l?autorit? competente la accoglie; (3)
          2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione; (4)
          3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non pu? essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facolt? previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
          3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell?articolo 420-quater del codice di procedura penale; (2)
          3-ter) rogatorie all?estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l?autorit? richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria. (5)

          Il corso della prescrizione rimane altres? sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutivit? della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilit? del decreto di condanna. (8)

          [I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l?imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all?accertamento della responsabilit? o ne ha dichiarato la nullit? ai sensi dell?articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.] (6)

          [Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un?ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.] (6)

          [Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorit? competente accoglie la richiesta.] (7)

          La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui ? cessata la causa della sospensione.

          Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell?articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non pu? superare i termini previsti dal secondo comma dell?articolo 161 del presente codice.
          (1)

          -----
          (1) Il presente articolo, prima modificato dall'art. 1, L. 05.10.1991, n. 320, poi dall'art. 15, L. 08.08.1995, n. 332, poi sostituito dall'art. 6, L. 05.12.2005, n. 251, con decorrenza dal 08.12.2005, ? stato da ultimo cos? modificato dall'art. 12, L. 28.04.2014, n. 67 con decorrenza dal 17.05.2014. Si riporta di seguito il testo previgente:
          "Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare ? imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:1) autorizzazione a procedere;2) deferimento della questione ad altro giudizio;3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non pu? essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facolt? previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorit? competente accoglie la richiesta.La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui ? cessata la causa della sospensione.
          Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell?articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non pu? superare i termini previsti dal secondo comma dell?articolo 161 del presente codice.".
          (2) E' costituzionalmente illegittimo l?art. 159, primo comma, del codice penale, nella parte in cui, ove lo stato mentale dell?imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando ? accertato che tale stato ? irreversibile. (C. Cost. 25.03.2015, n. 45).
          (3) Il presente numero ? stato cos? sostituito dall'art. 1, comma 11, L. 23.06.2017, n. 103 con decorrenza dal 03.08.2017 ed applicazione ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della suddetta legge. Si riporta di seguito il testo previgente:
          "1) autorizzazione a procedere;".
          (4) Il presente numero ? stato cos? sostituito dall'art. 1, comma 11, L. 23.06.2017, n. 103 con decorrenza dal 03.08.2017 ed applicazione ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della suddetta legge. Si riporta di seguito il testo previgente:
          "2) deferimento della questione ad altro giudizio;".
          (5) Il presente numero ? stato aggiunto dall'art. 1, comma 11, L. 23.06.2017, n. 103 con decorrenza dal 03.08.2017 ed applicazione ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della suddetta legge.(6) Il presente comma inserito dall'art. 1, comma 11, L. 23.06.2017, n. 103 con decorrenza dal 03.08.2017 ed applicazione ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della suddetta legge, ? stato poi abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. e), L. 09.01.2019, n. 3 con decorrenza dal 01.01.2020.(7) Il presente comma ? stato abrogato dall'art. 1, comma 11, L. 23.06.2017, n. 103 con decorrenza dal 03.08.2017 ed applicazione ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della suddetta legge.(8) Il presente comma, inserito dall'art. 1, comma 11, L. 23.06.2017, n. 103 con decorrenza dal 03.08.2017 ed applicazione ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della suddetta legge, ? stato poi cos? sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), L. 09.01.2019, n. 3 con decorrenza dal 01.01.2020. Si riporta di seguito il testo previgente:"Il corso della prescrizione rimane altres? sospeso nei seguenti casi:
          1) dal termine previsto dall?articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
          2) dal termine previsto dall?articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.".
          Mi ha fatto piacere leggere l'opinione circostanziata di un " addetto ai lavori" in merito all'argomento

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