La corte di Cassazione, con sentenza della V sezione N? 25339 del 28 giugno 2006, a poca distanza dall'approvazione della nuova formulazione dell'articolo 52 del codice penale, si ? occupata di legittima difesa, legittimando il concetto di proporzionalit? presunta tra offesa e difesa.
L'imputato era stato accusato di lesioni gravi, per aver reagito con un coltello all'aggressione di un soggetto (disarmato) che si era introdotto in casa sfondando la porta.
Nel primo grado di giudizio, era stato condannato e la legittima difesa non era stata riconosciuta, in quanto il mezzo usato per la difesa ? stato giudicato sproporzionato.
La cassazione ha annullato la sentenza di primo grado, stabilendo che "La novella legislativa", si legge nella sentenza, "stabilisce per legge detta proporzionalit? nel caso di violazione del domicilio da parte dell'aggressore a cui si contrappone, per salvaguardare la propria incolumit? o i propri beni, l'uso di arma legittimamente detenuta.
Il caso in esame contempla per l'appunto lo sfondamento dell'uscio ove dimorava l'imputato e l'utilizzo da parte di questi, per respingere l'aggressione, di un coltello a sua disposizione
(non si trascuri, d'altra parte, che l'attuale persona offesa gi? in passato si era palesato come seriamente violento).
Non vi sono ragioni per escludere la ricorrenza della scriminante e dichiarare per questa ragione il ricorrente non punibile".
L'imputato era stato accusato di lesioni gravi, per aver reagito con un coltello all'aggressione di un soggetto (disarmato) che si era introdotto in casa sfondando la porta.
Nel primo grado di giudizio, era stato condannato e la legittima difesa non era stata riconosciuta, in quanto il mezzo usato per la difesa ? stato giudicato sproporzionato.
La cassazione ha annullato la sentenza di primo grado, stabilendo che "La novella legislativa", si legge nella sentenza, "stabilisce per legge detta proporzionalit? nel caso di violazione del domicilio da parte dell'aggressore a cui si contrappone, per salvaguardare la propria incolumit? o i propri beni, l'uso di arma legittimamente detenuta.
Il caso in esame contempla per l'appunto lo sfondamento dell'uscio ove dimorava l'imputato e l'utilizzo da parte di questi, per respingere l'aggressione, di un coltello a sua disposizione
(non si trascuri, d'altra parte, che l'attuale persona offesa gi? in passato si era palesato come seriamente violento).
Non vi sono ragioni per escludere la ricorrenza della scriminante e dichiarare per questa ragione il ricorrente non punibile".
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