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Radiare moto con fermo amministrativo

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    #31
    Originally posted by Skrat View Post
    Se ho capito bene esistono diversi tipi di fermo amministrativo...
    Uno è quello che ricordi tu, dove i pulotti ti sequestravano il motorino e ti mettevano i piombi alla ruota per X giorni, dopo i quali potevi riavere, finalmente la tua vespa.
    L'altro avviene per riscossione di crediti insoluti, ad esempio se non paghi una multa per X anni o se non paghi il bollo (o il canone Rai!!!!)

    Nel primo caso se ti fermano per strada ti fanno il "mazzo" e supermultone che può arrivare a 2mila e rotti eurucci + confisca...nel secondo caso puoi circolare, ma NON puoi vendere il mezzo finchè non paghi il debito.
    se ti fermano che stai circolando sul mezzo posto a sequestro.. ma se il mezzo ? su un carrello o in un furgone possono cmq accampare diritti??

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      #32
      Ragazzi, se le cose non si sanno ? sufficiente stare zitti, non ? che bisogna per forza sparare qualcosa a caso...

      Con il fermo amministrativo NON si pu? circolare. PUNTO. E' ovvio che finch? non ti beccano non ti fanno nulla ma questo vale anche per l'omicidio: finch? non ti beccano non ti fanno nulla ma questo non significa che si possa ammazzare qualcuno, ok? E' pi? chiaro cos??

      Comunque, l'unico articolo che prevede il fermo amministrativo ? il seguente (+ l'art. 214 CdS per le sanzioni):


      Decreto del Presidente della Repubblica 29.09.1973, n. 602
      (S.O. n. 2 alla Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268)

      Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

      TITOLO II Riscossione coattiva - CAPO III Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati

      Articolo 86 - Fermo di beni mobili registrati

      In vigore dal 9 giugno 2001


      comma sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27.04.2001, n. 193



      --------------------------------------------------------------------------------
      FERMO DI BENI MOBILI REGISTRATI

      --------------------------------------------------------------------------------

      1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario pu? disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza . (2)

      2. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne d? altres? comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede.

      3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo ? soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

      4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalit?, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo. (1) (3)

      -----

      (1) Il presente articolo, insieme a tutto il titolo di cui fa parte, ? stato cos? sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26.02.1999, n. 46 (G.U. 05.03.1999, n. 53, S.O. n. 45/L), con decorrenza 01.07.1999.

      (2) Il presente comma ? stato cos? sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27.04.2001, n. 193, con decorrenza dal 09.06.2001, si riporta di seguito il testo previgente:

      " 1. Qualora non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento di beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, la direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo.".

      (3) L'art. 3 D.L. 30.09.2005, n. 203, comma 41, in vigore dal 04.10.2005, cos? dispone:

      "41. Le disposizioni dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo pu? essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalit? di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503.".

      Ed il 214 CdS comma 8:


      "8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 714,00 a euro 2.859,00. E' disposta, inoltre, la confisca del veicolo. (1) (4) (8)"

      Quindi il soggetto proprietario di un veicolo sottoposto a fermo che dovesse consentire ad un suo amico di andare in pista con quel veicolo rischia molto grosso, essendo soggetto agli obblighi previsti dalla Legge per il custode...

      Il sequestro ? una cosa diversa (civile o penale), il pignoramento un'altra cosa e la confisca un'altra cosa ancora...

      Giusto per non fare disinformazione...

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