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Ricorso alle multe

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    #1

    Ricorso alle multe

    Mi servirebbe un'informazione...

    ho fatto un ricorso al prefetto tramite la stazione dei Carabinieri che aveva stilato il verbale con giustificazioni pi? che motivate (acquisizione dati che dice la velocit? della mia macchina- registrata- contro carabiniere che dice che secondo lui andavo di pi?..ad occhio).

    A distanza di un anno nessuna risposta.. ma mi arriva la comunicazione che sono stati tolti i punti...

    Non ci sono dei termini entro quando DEVONO rispondere? se non lo fanno ? implicitamente accettato o rifiutato?

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    #2
    il prefetto boccia il ricorso a prescindere

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      #3
      ok, ma lo deve comunicare?

      il ricorso si perde o non viene letto e quindi ? bocciato?
      10 anni fa ho fatto ricorso al prefetto...mai avuto risposta...ma anche mai pagato la multa....

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        #4
        il prefetto ha un tot di giorni per pronuciarsi(non ricordo quanti ma lo trovi in rete..)....se non lo fa il ricorso di solito è vinto...

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          #5
          ecco qua.....

          Ricorso al Prefetto

          Nel ricorso devono essere indicati con chiarezza i motivi per i quali si ritiene illegittima la sanzione, offrendo a sostegno di essi gli elementi di fatto e di diritto ritenuti più opportuni. Nella redazione del ricorso è necessario citare tutti i dati in proprio possesso: data della presunta infrazione, data della contestazione (se immediata o differita, tramite notifica postale), numero del verbale. Il ricorso deve contenere, inoltre, l’esplicita richiesta di emissione, da parte del prefetto, dell’ordinanza di archiviazione, così come previsto dall’art. 204 c.d.s. Al ricorso vanno allegati una copia del verbale ed una copia della busta da cui risulti dal timbro postale la data di notifica. Qualora l’istante lo ritenga necessario, può inserire nel ricorso la richiesta di essere ascoltato personalmente, per poter così meglio articolare, oralmente, le proprie difese. Esaminato il ricorso, il Prefetto può scegliere se accoglierlo (emettendo così ordinanza di archiviazione) o rigettarlo (emettendo in tale caso ordinanza di ingiunzione). In caso di rigetto, l’ordinanza è emessa per il doppio del minimo edittale della sanzione originaria, oltre le spese del procedimento. Avverso l’ordinanza ingiunzione del Prefetto è possibile entro il termine di 30 giorni presentare ricorso al Giudice di Pace. Approfondimento sul ricorso al Prefetto: Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni 60 dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. Il ricorso può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di 60 giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di 150 giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro 30 giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.

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            #6
            grande neeko!!!!!!

            da dove l'aho presa? cos? posso stampare l'originale... fa brutto se vado dal carabiniere (che diceva il contrario) e gli porto la stampa di Daidegas

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              #7
              Originally posted by Archimede View Post
              grande neeko!!!!!!

              da dove l'aho presa? cos? posso stampare l'originale... fa brutto se vado dal carabiniere (che diceva il contrario) e gli porto la stampa di Daidegas
              mi appoggio a questo validissimo sito per queste tematiche...

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                #8
                altrimenti lo trovi pure sul sito dell'aci...

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                  #9
                  dimmi quando organizzano la petizione per farti tornare moderatore, di qualunque ssezione, che vengo apposta a roma per firmarla

                  Neeko for president! grazie!

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                    #10
                    Originally posted by Archimede View Post
                    dimmi quando organizzano la petizione per farti tornare moderatore, di qualunque ssezione, che vengo apposta a roma per firmarla

                    Neeko for president! grazie!
                    seeee....beato a te Archi.....piuttosto altrove ti faccio spesso pubblicit?...

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                      #11
                      quella ? sempre gradita anche perch? stiamo investendo solo su quella che si crea col passaparola (che credo sia la migliore anche se la pi? lenta )

                      anche se da un po', grazie a un nostro distributore ho visto il miniLAP anche su motosprint e pure su SBKitalia! I2M alla conquista del mondo

                      ma i tempi del crono by archimede e di chi ci ha creduto mica me li dimentico

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                        #12
                        Originally posted by Archimede View Post
                        quella ? sempre gradita anche perch? stiamo investendo solo su quella che si crea col passaparola (che credo sia la migliore anche se la pi? lenta )

                        anche se da un po', grazie a un nostro distributore ho visto il miniLAP anche su motosprint e pure su SBKitalia! I2M alla conquista del mondo

                        ma i tempi del crono by archimede e di chi ci ha creduto mica me li dimentico
                        anche perch? funziona ancora egregiamente...

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