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Che uso si può fare dei filmati fatti in moto con le action cam?

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    Che uso si può fare dei filmati fatti in moto con le action cam?

    Quando si decide di postare video di giri in moto con gli amici o delle proprie vacanze on the road su internet o sui social network, è importante seguire alcune linee guida per evitare problemi legali e rispettare i diritti di tutte le persone coinvolte. Inoltre, i video possono essere utilizzati come prova in caso di incidente stradale, ma ci sono alcune considerazioni da tenere a mente. Ecco gli accorgimenti da seguire


    Che uso fare delle immagini registrate con la propria action cam?


    In linea di principio, ciascuno è pur libero di utilizzare la propria action cam per realizzare filmati in totale serenità, salvo poi utilizzare detto materiale in modo consapevole e senza ledere diritti altrui. L'utilizzo privato o domestico di un filmato è sempre consentito (si pensi per esempio a degli amici seduti attorno ad un tavolo che guardano insieme il filmato dell'ultima gita in moto). Però nel momento in cui l'autore decide di postare video o foto su un social network - diffondendolo così a una platea indefinita di persone - diventa a tutti gli effetti responsabile per l'utilizzo dei dati in essi contenuti. Ormai è chiaro che internet e i social non sono un "porto franco" dove non esistono leggi. Tali strumenti, sconosciuti fino a pochi anni fa, stanno diventando sempre di più delle piazze virtuali dove ogni cittadino è tenuto al rispetto delle norme del vivere comune.


    Cosa può accadere se un motociclista pubblica un filmato realizzato sulla pubblica via contenente il volto dei passanti o le targhe di altri veicoli?


    La pubblicazione di una foto o di un video che ritrae sconosciuti richiede la preventiva autorizzazione dei soggetti ritratti, salvo casi particolari espressamente definiti per legge: si pensi per esempio alle foto che ritraggono soggetti pubblici, oppure una folla indistinta di persone durante una manifestazione pubblica, o alla pubblicazione effettuata per motivi di giustizia, scientifici o didattici, o ancora per diritto di cronaca. L'assenza di autorizzazione del soggetto ritratto può dunque configurare una violazione del diritto di immagine (art.10 codice civile) e del diritto d'autore (artt. 96 e 97 L.633/1941).

    La maggioritaria giurisprudenza di legittimità (si veda per esempio la sentenza di Cassazione n.12433 del 16 maggio 2008) stabilisce che "l'illecita pubblicazione dell'immagine altrui obbliga l'autore al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali: qualora non sia possibile dimostrare specifiche voci di danno patrimoniale, va comunque risarcito il cosiddetto prezzo del consenso, cioè il compenso che la vittima avrebbe presumibilmente richiesto per dare il suo consenso alla pubblicazione". In sintesi, chi divulga il filmato può rischiare la condanna a un risarcimento del danno in sede civile.

    Per quello che invece riguarda la pubblicazione di immagini contenenti numeri di targa leggibili, l'art. 4 del cosiddetto "codice della privacy" (D.Lgs 196/2003) definisce come dato personale "qualunque informazione relativa a una persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale".

    Alcune recenti sentenze di Cassazione (per esempio, Cassazione penale 44940/2011), partendo da questa norma, hanno affermato che anche il numero di targa costituisce un dato personale meritevole di tutela: esso infatti è costituito da un numero identificativo presente in un database pubblico di facile consultazione (mediante una semplice visura estratta dal PRA) associabili ad alcuni rilevanti informazioni relative al suo proprietario. Pertanto la pubblicazione di un numero di targa costituisce violazione della privacy del proprietario del veicolo. Tale illecito può essere fonte di risarcimento in sede civile oltre che di sanzione amministrativa.


    Il motociclista coinvolto in un incidente stradale può utilizzare un filmato come prova della dinamica del sinistro?


    La divulgazione del filmato alle pubbliche autorità o ad alcuni operatori (si pensi per esempio al proprio avvocato di fiducia o all'ufficio liquidazione danni di una compagnia assicurativa) o ancora l'utilizzo del medesimo come prova durante un processo, non costituisce illecito in quanto in questo caso la tutela della privacy va contemperata e soppesata con il contrapposto e prevalente diritto di difesa. La giurisprudenza ha infatti più volte chiarito che l'art. 24 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 permette di prescindere dal consenso dell'interessato quando il trattamento dei dati sia necessario per far valere o difendere un diritto in giudizio. Unica condizione richiesta è che la produzione sia pertinente alla tesi difensiva, che sia cioè utilizzata esclusivamente nei limiti di quanto necessario al legittimo ed equilibrato esercizio della propria difesa (fra le molte sentenze, si vedano Cass. civ. S.U. 8 febbraio 2011 n. 3033; Cass. civ. Sez. 1, 11 luglio 2013 n. 17204 e 1 agosto 2013 n. 18443).

    Cosa può quindi fare un motociclista che voglia pubblicare sul web le proprie riprese fatte?


    Il consiglio per evitare ogni tipo di guaio è quello di usare il buon senso. Per esempio, proprio come si usa fare in televisione nel rispetto delle norme della privacy, costituirebbe una buona prassi provvedere a oscurare eventuali volti e targhe presenti nel filmato, magari "pixelandoli" con un programma di editing video prima di divulgarne il contenuto.


    notizia da:dueruote.it


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