Altezza minima e visibilità della targa, oltre alla presenza di luce e catarifrangente sono le caratteristiche minime che devono avere i portatarga da moto: ecco tutto quello che c'è da sapere
Il portatarga, pur non essendo una caratteristica costruttiva e funzionale del veicolo, deve però rispondere a dei criteri che sono quelli stabiliti dall’articolo 259 del Regolamento di attuazione del codice della strada.
È ammesso l’uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 millimetri; il materiale con cui deve essere realizzato il componente non deve essere riflettente, così come le viti che tengono fissata la targa.
Attenzione: è vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente. La luce della targa deve essere presente e, ovviamente, funzionante; la sua assenza, il posizionamento errato o il mancato funzionamento (spesso trascurato), comporta le sanzioni previste rispettivamente dall’articolo 72 (mancanza dei dispositivi di equipaggiamento) o dall’articolo 79 (inefficienza dei dispositivi) del Codice della strada.
LE REGOLE DA SAPERE
Il Regolamento di Esecuzione fornisce poi delle indicazioni precise: per essere identificabile, la targa deve essere sempre disposta secondo l’omologazione del mezzo e ogni sua modifica comporta una riomologazione come esemplare unico. Secondo il regolamento di attuazione del CdS (articolo 237), la targa posteriore deve essere leggibile ad almeno 20 metri e deve essere montata in modo tale da essere visibile a un’angolazione laterale e frontale di 30 gradi.
Nessun punto dell’alloggiamento per il montaggio della targa deve trovarsi a un’altezza dal suolo superiore a 1,20 metri (a veicolo scarico). Nessun punto del portatarga deve trovarsi a un’altezza dal suolo inferiore a 0,20 metri oppure al raggio della ruota, se quest’ultimo è inferiore a 0,20 metri, a veicolo scarico. Il catarifrangente posteriore di colore rosso, poi, deve essere sempre presente.
Chi trasgredisce rischia una sanzione da 87 a 344 euro, oltre al fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo per tre mesi.
notizia da: dueruote.it
Il portatarga, pur non essendo una caratteristica costruttiva e funzionale del veicolo, deve però rispondere a dei criteri che sono quelli stabiliti dall’articolo 259 del Regolamento di attuazione del codice della strada.
È ammesso l’uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 millimetri; il materiale con cui deve essere realizzato il componente non deve essere riflettente, così come le viti che tengono fissata la targa.
Attenzione: è vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente. La luce della targa deve essere presente e, ovviamente, funzionante; la sua assenza, il posizionamento errato o il mancato funzionamento (spesso trascurato), comporta le sanzioni previste rispettivamente dall’articolo 72 (mancanza dei dispositivi di equipaggiamento) o dall’articolo 79 (inefficienza dei dispositivi) del Codice della strada.
LE REGOLE DA SAPERE
Il Regolamento di Esecuzione fornisce poi delle indicazioni precise: per essere identificabile, la targa deve essere sempre disposta secondo l’omologazione del mezzo e ogni sua modifica comporta una riomologazione come esemplare unico. Secondo il regolamento di attuazione del CdS (articolo 237), la targa posteriore deve essere leggibile ad almeno 20 metri e deve essere montata in modo tale da essere visibile a un’angolazione laterale e frontale di 30 gradi.
Nessun punto dell’alloggiamento per il montaggio della targa deve trovarsi a un’altezza dal suolo superiore a 1,20 metri (a veicolo scarico). Nessun punto del portatarga deve trovarsi a un’altezza dal suolo inferiore a 0,20 metri oppure al raggio della ruota, se quest’ultimo è inferiore a 0,20 metri, a veicolo scarico. Il catarifrangente posteriore di colore rosso, poi, deve essere sempre presente.
Chi trasgredisce rischia una sanzione da 87 a 344 euro, oltre al fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo per tre mesi.
notizia da: dueruote.it