La legge italiana prevede che si possano trasportare in moto animali domestici, come i cani, purché con le dovute accortezze.
È infatti indispensabile, per garantire l’incolumità non solo propria e degli altri utenti della strada, ma anche del proprio animale, che il conducente mantenga libero l’uso delle mani, delle braccia e delle gambe o comunque eviti situazioni che possano pregiudicarne l’uso. Non si dimentichi inoltre che la moto, a differenza dell’automobile, presenta un equilibrio più precario: accelerazioni e frenate brusche sono maggiormente percepite e possono portare a sbilanciamenti del conducente o del trasportato (sia esso uomo o animale).
Scordatevi dunque di caricare il vostro cane a cavalcioni sul serbatoio della moto, sul poggiapiedi del motorino, o infilato nella giacca o in una borsa a tracolla come spesso si vede nella quotidianità e non solo nei film o cartoon.
Cosa dice nello specifico la legge sul "Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote"
Detto ciò, la norma di riferimento per rispondere alla vostra domanda è l’art. 170 CdS, rubricato “Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote”, che testualmente recita: “1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore. ....
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore."
Qual'è la multa per chi vìola le leggi
L’art. 170 CdS continua poi con elencare a cosa va incontro chi non rispetta le norme: "6. Chiunque vìola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 332. ...
7. Alle violazioni previste dal comma 1 ... alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni”.
Oltre a mettere a rischio il proprio animale, è previsto il pagamento della multa e la decurtazione di 1 punto dalla patente di guida.
notizia da: moto.it
È infatti indispensabile, per garantire l’incolumità non solo propria e degli altri utenti della strada, ma anche del proprio animale, che il conducente mantenga libero l’uso delle mani, delle braccia e delle gambe o comunque eviti situazioni che possano pregiudicarne l’uso. Non si dimentichi inoltre che la moto, a differenza dell’automobile, presenta un equilibrio più precario: accelerazioni e frenate brusche sono maggiormente percepite e possono portare a sbilanciamenti del conducente o del trasportato (sia esso uomo o animale).
Scordatevi dunque di caricare il vostro cane a cavalcioni sul serbatoio della moto, sul poggiapiedi del motorino, o infilato nella giacca o in una borsa a tracolla come spesso si vede nella quotidianità e non solo nei film o cartoon.
Cosa dice nello specifico la legge sul "Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote"
Detto ciò, la norma di riferimento per rispondere alla vostra domanda è l’art. 170 CdS, rubricato “Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote”, che testualmente recita: “1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore. ....
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore."
Qual'è la multa per chi vìola le leggi
L’art. 170 CdS continua poi con elencare a cosa va incontro chi non rispetta le norme: "6. Chiunque vìola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 332. ...
7. Alle violazioni previste dal comma 1 ... alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni”.
Oltre a mettere a rischio il proprio animale, è previsto il pagamento della multa e la decurtazione di 1 punto dalla patente di guida.
notizia da: moto.it