Fa discutere una recente sentenza sulla patente: no al ritiro se si rifiuta l'alcoltest. Ecco la storia e le motivazioni del giudice
Non si può procedere in automatico al ritiro della patente se il conducente sottoposto a controllo da parte delle Forze dell’ordine si rifiuta di eseguire l’alcoltest. È quanto ha deciso il Tribunale civile di Roma, che ha accolto il ricorso di un’automobilista a cui era stata ritirata la patente dai Carabinieri a seguito del rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica. Per il Giudice di Pace che ha emesso la sentenza, infatti, le disposizioni dell’articolo 186 del Codice della Strada, che regola la guida sotto l’influenza dell’alcool, vanno rispettate alla lettera.
Com’è noto, l’art. 186 CdS dispone il divieto di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, specificando le varie sanzioni in caso di inosservanza della norma. La sospensione della patente è ammessa come sanzione amministrativa accessoria alle pesanti multe pecuniarie, con diversi livelli di durata in base ala quantità di alcol assunta.
Ad esempio se viene accertato un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro (g/l), la sospensione va da 6 mesi a 1 anno; con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l la sospensione è invece da 1 a 2 anni. In presenza di aggravanti la durata della sospensione può essere raddoppiata, e nei casi più estremi è prevista pure la revoca della patente.
NO AL RITIRO DELLA PATENTE SE SI RIFIUTA L’ALCOLTEST: LE MOTIVAZIONI DEL RICORSO
Tutto questo preambolo è per dire che la norma non dispone tout court la sospensione della patente, ma per procedere con il ritiro del documento è necessario verificare l’effettiva presenza di alcol nel sangue oltre i limiti consentiti. Invece, si legge nel ricorso presentato al Giudice di Pace, a fronte del rifiuto dell’automobilista di sottoporsi all’alcoltest, i Carabinieri hanno reagito sospendendogli in via cautelare la patente (oltre a non metterlo a conoscenza della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia). Tuttavia abbiamo visto che il provvedimento di sospensione può essere adottato solo con sanzione amministrativa. E tale sanzione può essere emessa soltanto dopo una condanna (come specifica il comma 7 dell’art. 186 CdS) o dopo un accertamento tramite visita medica.
Nel ricorso, il legale dell’automobilista ha prodotto altre sentenze favorevoli e soprattutto una pronuncia della Corte di Cassazione datata 2010, secondo cui “l’ordinanza di sospensione cautelare della patente di guida da parte del Prefetto […] non può considerarsi come atto dovuto da emanare a seguito dell’accertamento della contravvenzione di cui all’art. 186 del Codice della Strada”.
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E RITIRO DELLA PATENTE: UNA NORMA DA RIVEDERE?
Alla fine, come detto, il Giudice di Pace ha accolto il ricorso ordinando la restituzione della patente precedentemente sospesa. La sentenza fa comunque discutere anche perché non c’è uniformità di giudizio da parte dei tribunali, visto che in passato alcuni giudici si sono espressi diversamente. Colpa probabilmente di una norma che genera confusione (i commi 2 e 7 dell’art. 186 CdS appaiono in contraddizione tra loro) e che andrebbe rivista per non lasciare spazio a libere interpretazioni.
RITIRO DELLA PATENTE PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
Com’è noto, l’art. 186 CdS dispone il divieto di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, specificando le varie sanzioni in caso di inosservanza della norma. La sospensione della patente è ammessa come sanzione amministrativa accessoria alle pesanti multe pecuniarie, con diversi livelli di durata in base ala quantità di alcol assunta. Ad esempio se viene accertato un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro (g/l), la sospensione va da 6 mesi a 1 anno; con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l la sospensione è invece da 1 a 2 anni. In presenza di aggravanti la durata della sospensione può essere raddoppiata, e nei casi più estremi è prevista pure la revoca della patente.
NO AL RITIRO DELLA PATENTE SE SI RIFIUTA L’ALCOLTEST: LE MOTIVAZIONI DEL RICORSO
Tutto questo preambolo è per dire che la norma non dispone tout court la sospensione della patente, ma per procedere con il ritiro del documento è necessario verificare l’effettiva presenza di alcol nel sangue oltre i limiti consentiti. Invece, si legge nel ricorso presentato al Giudice di Pace, a fronte del rifiuto dell’automobilista di sottoporsi all’alcoltest, i Carabinieri hanno reagito sospendendogli in via cautelare la patente (oltre a non metterlo a conoscenza della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia). Tuttavia abbiamo visto che il provvedimento di sospensione può essere adottato solo con sanzione amministrativa. E tale sanzione può essere emessa soltanto dopo una condanna (come specifica il comma 7 dell’art. 186 CdS) o dopo un accertamento tramite visita medica.
Nel ricorso, il legale dell’automobilista ha prodotto altre sentenze favorevoli e soprattutto una pronuncia della Corte di Cassazione datata 2010, secondo cui “l’ordinanza di sospensione cautelare della patente di guida da parte del Prefetto […] non può considerarsi come atto dovuto da emanare a seguito dell’accertamento della contravvenzione di cui all’art. 186 del Codice della Strada”.
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E RITIRO DELLA PATENTE: UNA NORMA DA RIVEDERE?
Alla fine, come detto, il Giudice di Pace ha accolto il ricorso ordinando la restituzione della patente precedentemente sospesa. La sentenza fa comunque discutere anche perché non c’è uniformità di giudizio da parte dei tribunali, visto che in passato alcuni giudici si sono espressi diversamente. Colpa probabilmente di una norma che genera confusione (i commi 2 e 7 dell’art. 186 CdS appaiono in contraddizione tra loro) e che andrebbe rivista per non lasciare spazio a libere interpretazioni.
notizia da:sicurauto.it
Non si può procedere in automatico al ritiro della patente se il conducente sottoposto a controllo da parte delle Forze dell’ordine si rifiuta di eseguire l’alcoltest. È quanto ha deciso il Tribunale civile di Roma, che ha accolto il ricorso di un’automobilista a cui era stata ritirata la patente dai Carabinieri a seguito del rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica. Per il Giudice di Pace che ha emesso la sentenza, infatti, le disposizioni dell’articolo 186 del Codice della Strada, che regola la guida sotto l’influenza dell’alcool, vanno rispettate alla lettera.
Com’è noto, l’art. 186 CdS dispone il divieto di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, specificando le varie sanzioni in caso di inosservanza della norma. La sospensione della patente è ammessa come sanzione amministrativa accessoria alle pesanti multe pecuniarie, con diversi livelli di durata in base ala quantità di alcol assunta.
Ad esempio se viene accertato un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro (g/l), la sospensione va da 6 mesi a 1 anno; con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l la sospensione è invece da 1 a 2 anni. In presenza di aggravanti la durata della sospensione può essere raddoppiata, e nei casi più estremi è prevista pure la revoca della patente.
NO AL RITIRO DELLA PATENTE SE SI RIFIUTA L’ALCOLTEST: LE MOTIVAZIONI DEL RICORSO
Tutto questo preambolo è per dire che la norma non dispone tout court la sospensione della patente, ma per procedere con il ritiro del documento è necessario verificare l’effettiva presenza di alcol nel sangue oltre i limiti consentiti. Invece, si legge nel ricorso presentato al Giudice di Pace, a fronte del rifiuto dell’automobilista di sottoporsi all’alcoltest, i Carabinieri hanno reagito sospendendogli in via cautelare la patente (oltre a non metterlo a conoscenza della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia). Tuttavia abbiamo visto che il provvedimento di sospensione può essere adottato solo con sanzione amministrativa. E tale sanzione può essere emessa soltanto dopo una condanna (come specifica il comma 7 dell’art. 186 CdS) o dopo un accertamento tramite visita medica.
Nel ricorso, il legale dell’automobilista ha prodotto altre sentenze favorevoli e soprattutto una pronuncia della Corte di Cassazione datata 2010, secondo cui “l’ordinanza di sospensione cautelare della patente di guida da parte del Prefetto […] non può considerarsi come atto dovuto da emanare a seguito dell’accertamento della contravvenzione di cui all’art. 186 del Codice della Strada”.
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E RITIRO DELLA PATENTE: UNA NORMA DA RIVEDERE?
Alla fine, come detto, il Giudice di Pace ha accolto il ricorso ordinando la restituzione della patente precedentemente sospesa. La sentenza fa comunque discutere anche perché non c’è uniformità di giudizio da parte dei tribunali, visto che in passato alcuni giudici si sono espressi diversamente. Colpa probabilmente di una norma che genera confusione (i commi 2 e 7 dell’art. 186 CdS appaiono in contraddizione tra loro) e che andrebbe rivista per non lasciare spazio a libere interpretazioni.
RITIRO DELLA PATENTE PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
Com’è noto, l’art. 186 CdS dispone il divieto di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, specificando le varie sanzioni in caso di inosservanza della norma. La sospensione della patente è ammessa come sanzione amministrativa accessoria alle pesanti multe pecuniarie, con diversi livelli di durata in base ala quantità di alcol assunta. Ad esempio se viene accertato un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro (g/l), la sospensione va da 6 mesi a 1 anno; con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l la sospensione è invece da 1 a 2 anni. In presenza di aggravanti la durata della sospensione può essere raddoppiata, e nei casi più estremi è prevista pure la revoca della patente.
NO AL RITIRO DELLA PATENTE SE SI RIFIUTA L’ALCOLTEST: LE MOTIVAZIONI DEL RICORSO
Tutto questo preambolo è per dire che la norma non dispone tout court la sospensione della patente, ma per procedere con il ritiro del documento è necessario verificare l’effettiva presenza di alcol nel sangue oltre i limiti consentiti. Invece, si legge nel ricorso presentato al Giudice di Pace, a fronte del rifiuto dell’automobilista di sottoporsi all’alcoltest, i Carabinieri hanno reagito sospendendogli in via cautelare la patente (oltre a non metterlo a conoscenza della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia). Tuttavia abbiamo visto che il provvedimento di sospensione può essere adottato solo con sanzione amministrativa. E tale sanzione può essere emessa soltanto dopo una condanna (come specifica il comma 7 dell’art. 186 CdS) o dopo un accertamento tramite visita medica.
Nel ricorso, il legale dell’automobilista ha prodotto altre sentenze favorevoli e soprattutto una pronuncia della Corte di Cassazione datata 2010, secondo cui “l’ordinanza di sospensione cautelare della patente di guida da parte del Prefetto […] non può considerarsi come atto dovuto da emanare a seguito dell’accertamento della contravvenzione di cui all’art. 186 del Codice della Strada”.
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E RITIRO DELLA PATENTE: UNA NORMA DA RIVEDERE?
Alla fine, come detto, il Giudice di Pace ha accolto il ricorso ordinando la restituzione della patente precedentemente sospesa. La sentenza fa comunque discutere anche perché non c’è uniformità di giudizio da parte dei tribunali, visto che in passato alcuni giudici si sono espressi diversamente. Colpa probabilmente di una norma che genera confusione (i commi 2 e 7 dell’art. 186 CdS appaiono in contraddizione tra loro) e che andrebbe rivista per non lasciare spazio a libere interpretazioni.
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