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Quesito auto usata

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    #46
    Ah, e un salutone a Stecca anche di qua...
    ...di là sono alarm74, vedi foto:

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      #47
      Originally posted by Martino
      Ah, e un salutone a Stecca anche di qua...
      ...di l? sono alarm74, vedi foto:
      ciao vecchio

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        #48
        Originally posted by Martino
        Sulla garanzia ti invito a fare una ricerca e scaricarti il testo della legge: ti accorgerai che il venditore ti DEVE una garanzia integrale per 2 anni, riducibili per iscritto a 12 mesi sull'usato, senza svalutazioni in base ai km.
        Se si rompe devono ripristinartela E BASTA!
        Te lo dico con sicurezza perch? ho affrontato la questione anche attraverso il mio legale per la mia M3 che avevo fino a pochi mesi fa.

        ma stai scherzando??? ah si allora tu vieni qua compri una macchina con 200000 km e si rompe qualcosa io te le devo rimettere a nuovo???e poi scusa garanzia integrale???quella ? solo per le auto nuove...
        ma allora sia che compri una nuova o una usata ? la stessa cosa??

        molto dipende da che tipo di garanzia offre la concessionaria che ti vende la macchina e dal buon senso in caso succede qualcosa ma guarda che la legge non dice che se tu rompi la pompa dell'acqua a 120000 km io devo mettertela nuova e tu non devi pagare niente..
        alcuni per esempio fanno che il cliente paga i ricambi e non la mano d'opera e viceversa a seconda di che contratto offrono...ma non di certo che qualsiasi cosa ti succede loro devono metterti il pezzo nuovo..

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          #49
          Non ho alcun intento polemico nei tuoi confronti, tuttavia, ciò premesso, invito anche te a leggere il testo del D.Lgs 24 del 2/2/2002 che recepisce (finalmente) la direttiva comunitaria al riguardo. Magari chiedi anche a qualche legale che abbia già affrontato l'argomento in sede giudiziale.
          Purtroppo i consumatori sono scarsamente informati su quanto previsto per legge, ma in effetti la legge c'è!

          Una riprova di ciò la danno il gran numero di auto e moto (soprattutto moto) che trovi in vendita dai concessionari ma risultano di proprietà "del cliente", cioè ufficialmente in contovendita, ma commerciate dal venditore; questo ha il solo scopo di poter evitare di sottostare alla legge che ho citato, che non prevede alcuna garanzia nelle compravendite tra privati.

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            #50
            Martino adesso ci stò dando un'occhiata meglio e mi sà che hai proprio ragione..... il problema è farlo capire al concessionario!

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              #51
              Originally posted by Martino
              Non ho alcun intento polemico nei tuoi confronti, tuttavia, ci? premesso, invito anche te a leggere il testo del D.Lgs 24 del 2/2/2002 che recepisce (finalmente) la direttiva comunitaria al riguardo. Magari chiedi anche a qualche legale che abbia gi? affrontato l'argomento in sede giudiziale.
              Purtroppo i consumatori sono scarsamente informati su quanto previsto per legge, ma in effetti la legge c'?!

              Una riprova di ci? la danno il gran numero di auto e moto (soprattutto moto) che trovi in vendita dai concessionari ma risultano di propriet? "del cliente", cio? ufficialmente in contovendita, ma commerciate dal venditore; questo ha il solo scopo di poter evitare di sottostare alla legge che ho citato, che non prevede alcuna garanzia nelle compravendite tra privati.
              ok cercher? quella legge ma ti assicuro che avendo a che fare tutti i giorni con queste storie non ? come pensi tu o come la interpretano in molti..
              Johny rsv che fa il venditore in una concessionaria ha scritto giusto prima e infatti ? cos?...ora se interviene magari illustra meglio la situazione..
              seconda cosa non penso che l'unico scopo di tenere l'usato in contovendita sia quello della garanzia(ogni concessionaria ha una polizza assicurativa per le garanzie e non risponde nella maggior parte delle volte di tasca propria),ma credo che facciano il contovendita per non impegnare migliaia di euro senza sapere quando rientreranno!!

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                #52
                Originally posted by ZAMBO77
                Martino adesso ci st? dando un'occhiata meglio e mi s? che hai proprio ragione..... il problema ? farlo capire al concessionario!
                ma nessuno sta dicendo che se ti succede qualcosa sono tutti razzi tuoi...per? attenzione perch? nonh pensate che la garanzia dell'usato sia come quella del nuovo..non avrebbe senso dare un anno di garanzia totale su un auto di 126 mila km...provatre a ragionarci e vedrete che ? cos?..come fanno loro a metterti nuovo senza nessuna spesa per te un motorino alzavetro quando tu l'hai comprato che aveva gia 126000KM...se fai un p? di conti metti che su quella macchina hanno guadagnato 3000 euro nella vendita..ecco solo che rompi una turbina o una testata sei quasi arrivato a quella cifra....ti sembra logico???e metti che poi ne succedano altre??cosa fanno ci smenano per un anno intero???

                e poi altra cosa??? metti che ti si rompe il motorino alzavetro al decimo mese di garanzia..loro lo sostituiscono...dopo 3 mesi si rompe ancora...la logica direbbe che il pezzo ha un altra sua garanzia da quando l'hanno sostituito...e invece no..il pezzo rimane in garanzia ancora per 2 mesi e poi se al terzo si rompe sono tutti razzi tuoi.
                e ripeto...poi sta tutto al buon senso di quello che ti vende la macchina...

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                  #53
                  Mi riferivo a moto o auto regolarmente pagate ma non "passaggiate" per i motivi di cui sopra.

                  Il fatto che tutti i conce si affidino oggi a polizze, sulle quali trasferiscono il rischio dei costi da sostenere per le garanzie sull'usato, è dovuto proprio all'entrata in vigore della legge che ho citato; tra l'altro, nel caso la polizza in questione non pagasse interamente il danno, è comunque il venditore che deve farsi carico del rimanente, o addirittura di risolvere il contratto.

                  Ho colpevolmente omesso di scrivere che ciò vale per i contratti tra commerciante e privato, non tra commerciante e azienda.

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                    #54
                    Golf 2000, ho il massimo rispetto per la tua considerazione, ma ti ripeto che legalmente oggi il consumatore è tutelato come ho scritto io.

                    L'ho provato di persona pochi mesi fa, e l'intervento del mio legale non ha fatto altro che confermare, vista la reazione del conce e di bmw Italia, quello che ho scritto sopra.

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                      #55
                      Originally posted by Martino
                      Mi riferivo a moto o auto regolarmente pagate ma non "passaggiate" per i motivi di cui sopra.

                      Il fatto che tutti i conce si affidino oggi a polizze, sulle quali trasferiscono il rischio dei costi da sostenere per le garanzie sull'usato, ? dovuto proprio all'entrata in vigore della legge che ho citato; tra l'altro, nel caso la polizza in questione non pagasse interamente il danno, ? comunque il venditore che deve farsi carico del rimanente, o addirittura di risolvere il contratto.

                      Ho colpevolmente omesso di scrivere che ci? vale per i contratti tra commerciante e privato, non tra commerciante e azienda.
                      ma che c? la garanzia siamo tutti d'accordo...bisogna vedere che garanzia,cosa copre e in che percentuale..

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                        #56
                        Guarda golf, è semplicissimo: scrivi su google "D. Lgs. 24/2002" e vedi cosa ti esce.

                        Se sei coinvolto professionalmente, come mi pare di capire (forse sbaglio), ti consiglio di guardarci per davvero, magari ti eviti malintesi con i clienti.

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                          #57
                          Martino scusa trovami il punto in cui si dice che il venditore deve sobbarcarsi l'intero importo del danno..io ho letto la legge e non cè nessuna parte in cui spiega questa cosa.

                          e un altra cosa....sai che cè una franchigia sulla riparazione??
                          Martino quello che vorrei far capire è che non sei coperto in ogni cosa ti possa succere e che dipende moltissimo dal contratto che stipuli.

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                            #58
                            ecco forse il malinteso con quello che dice te sta qua..:

                            uno dei prima paragrafi della legge dice che il venditore è direttamente responsabile e quindi che deve rispondere con la sostituzione o la riparazione solo nel caso in cui "il bene non è conforme a quanto scritto sul contratto"..

                            quindi le riparazioni non sono a carico del vanditore totalmente se tu dopo 10000 km rompi la pompa acqua di una macchina usata..

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                              #59
                              Credo che ciò che chiedi sia spiegato qua sotto, anche se avendo delegato al legale, che ha ottenuto quello che chiedevo, non sono entrato io in tutti i dettagli. Fu significativo però che bmw Italia ed il conce mi abbiano dato ragione dopo aver visto che non mollavo: BMW non è certo accondiscendente in questi casi se può non esserlo.

                              1519-quater (Diritti del consumatore). - Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene.
                              In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono.
                              Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
                              Ai fini di cui al comma terzo e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
                              a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita';
                              b) dell'entita' del difetto di conformita';
                              c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
                              Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
                              Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
                              Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
                              a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
                              b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto;
                              c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
                              Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
                              Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo' offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
                              a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
                              b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
                              Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del contratto.

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                                #60
                                mini rulez appena metto un'annuncio me la prendono al volo



                                skerzi a parte io rialzerei con delle molle standard la tua e la continuerei ad usare!

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