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ma ? vera questa cosa???

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    #1

    ma ? vera questa cosa???

    Legge 168/05, tutti in allarme contro la confisca

    La nuova norma del Codice della Strada prevede anche la confisca del veicolo
    (vale a dire sequestro definitivo, alienazione e vendita all'asta)
    a carico di chi compie alcune infrazioni alle regole del Codice della Strada,
    riguardanti anche la posizione delle mani sul manubrio o la postura in sella

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    #2
    sembrerebbe di si

    c'? una petizione online contro questa legge... ne siete a conoscenza? Non so se ? stato gi? postato il link...

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      #3
      vera........ firmate qui!!

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        #4
        Originally posted by spettinato
        possono anche gli emmmmm: non italiani??

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          #5
          Originally posted by spettinato
          come non detto :d

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            #6
            Originally posted by TonyRacing
            Originally posted by spettinato
            possono anche gli emmmmm: non italiani??
            possono tutti

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              #7
              Originally posted by spettinato
              Originally posted by TonyRacing
              Originally posted by spettinato
              possono anche gli emmmmm: non italiani??
              possono tutti
              grazie

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                #8
                Re: ma ? vera questa cosa???

                Originally posted by TonyRacing
                Legge 168/05, tutti in allarme contro la confisca

                La nuova norma del Codice della Strada prevede anche la confisca del veicolo
                (vale a dire sequestro definitivo, alienazione e vendita all'asta)
                a carico di chi compie alcune infrazioni alle regole del Codice della Strada,
                riguardanti anche la posizione delle mani sul manubrio o la postura in sella
                e non solo, ecco cosa dice il testo di legge

                2-sexies. E' sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un
                ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una
                delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e
                7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione
                amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore
                maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. In
                queste ipotesi l'autorita' di polizia che accerta la violazione deve
                disporre il sequestro del veicolo, nonche' la sua rimozione e il
                trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi
                dell'articolo 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore,
                anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del
                presente articolo, in quanto compatibili.?;

                Art. 169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.
                1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la pi? ampia libert? di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.
                2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non pu? superare quello indicato nella carta di circolazione.
                3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonch? il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.
                4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libert? di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilit?. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.
                5. Sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose ? consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due ragazzi di et? inferiore a dieci anni a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di et? non inferiore ad anni sedici.
                6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, ? vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. ? consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purch? custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
                7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 254.030 a lire 1.016.140.
                8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 635.090 a lire 2.540.350, nonch? la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.
                9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 63.510 a lire 254.030.
                10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 127.020 a lire 508.070.



                Art. 170 - Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote
                1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessit? per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
                2. Sui ciclomotori ? vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente.
                [2. Sui ciclomotori ? vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'et? superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalit? e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.] (1)
                ---------
                (1) art. 3, c. 10, let. -a), Legge 214/2003
                ---------
                3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
                4. ? vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
                5. Sui veicoli di cui al comma 1 ? vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilit? al conducente. Entro i predetti limiti, ? consentito il trasporto di animali purch? custoditi in apposita gabbia o contenitore.
                6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
                7. Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da conducente minorenne, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

                Art. 171 - Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote
                1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventualii passeggeri di ciclomotori e motoveicoli ? fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
                1bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:
                a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
                b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonch? di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.
                2. Chiunque viola le presenti norme ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.
                3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
                4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro 2.754,15.
                5. I caschi di cui al comma 4, ancorch? utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

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                  #9
                  Gi? firmata la petizione!!!...

                  Cmq ripeto... ? veramente triste e assurda questa cosa!!!...

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                    #10
                    Originally posted by Everluk
                    Gi? firmata la petizione!!!...

                    Cmq ripeto... ? veramente triste e assurda questa cosa!!!...
                    quoto

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                      #11
                      purtroppo si!

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                        #12

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                          #13
                          io ho stampato la legge e fatta vedere al mio avvocato (nonch? moglie) e questo ? il succo del discorso:

                          nei casi citati c'? la confisca del mezzo che non vuol dire esproprio, ma vine presa la moto e portata in un deposito per un mese, il proprietario del mezzo ? tenuto a pagare tale deposito il giorno che va a riprenderla.
                          Nel caso non volesse pagare allora si procede all'esproprio per recuperare i soldi dovuti dal proprietario moroso del mezzo.
                          Quindi solo nel caso in cui uno non volesse pagare il deposito avviene l'esproprio della propriet? del mezzo.

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                            #14
                            Originally posted by erreunista
                            io ho stampato la legge e fatta vedere al mio avvocato (nonch? moglie) e questo ? il succo del discorso:

                            nei casi citati c'? la confisca del mezzo che non vuol dire esproprio, ma vine presa la moto e portata in un deposito per un mese, il proprietario del mezzo ? tenuto a pagare tale deposito il giorno che va a riprenderla.
                            Nel caso non volesse pagare allora si procede all'esproprio per recuperare i soldi dovuti dal proprietario moroso del mezzo.
                            Quindi solo nel caso in cui uno non volesse pagare il deposito avviene l'esproprio della propriet? del mezzo.
                            Ma non era gia cosi?

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                              #15
                              Originally posted by RD350LC
                              Originally posted by erreunista
                              io ho stampato la legge e fatta vedere al mio avvocato (nonch? moglie) e questo ? il succo del discorso:

                              nei casi citati c'? la confisca del mezzo che non vuol dire esproprio, ma vine presa la moto e portata in un deposito per un mese, il proprietario del mezzo ? tenuto a pagare tale deposito il giorno che va a riprenderla.
                              Nel caso non volesse pagare allora si procede all'esproprio per recuperare i soldi dovuti dal proprietario moroso del mezzo.
                              Quindi solo nel caso in cui uno non volesse pagare il deposito avviene l'esproprio della propriet? del mezzo.
                              Ma non era gia cosi?

                              visto che quelli che sentivo io erano convinti che se beccati su una ruota perdevano all'istante la propriet? della moto, ho voluto chiarire.

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