Ministero dell?Interno
Dipartimento di Pubblica Sicurezza
Prot.llo nr. 040008023 Rep 121A-1
OGGETTO: Chiarimenti e disposizioni operative
1. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore (art.72 CdS)
2. Modifiche costruttive (art.78 CdS)
**************
Facendo seguito alle innumerevoli richieste di chiarimenti in merito alle problematiche in oggetto indicate, si trasmettono le seguenti disposizioni operative:
1. LUCI BLU IN SOSTITUZIONE DI QUELLE OMOLOGATE:
Sono modifiche ai dispositivi di illuminazione, definiti dalle disposizioni vigenti (art.151 del CdS e normative CEE), non consentite e perci? sanzionabili, ai sensi dell?art.78 del CdS, con relativo ritiro della carta di circolazione per l?invio alla M.C.T.C. per una revisione straordinaria al fine di accertare se le luci abusivamente installate siano state rimosse, mentre il loro uso ? altres? sanzionabile ai sensi art.153/9 CdS.
Luci blu (o altri colori non consentiti) installate in aggiunta alle luci contemplate dall?art.151 CdS. Sono sanzionabili ai sensi dell?art.72 CdS, anche se non vengono usate.
(euro 343,00 di verbale).
2. ALETTONI, SPOILER, MINIGONNE:
Non essendo elencate tra le caratteristiche costruttive o funzionali indicate nell?appendice V del titolo III, sezione I (art.227 del regolamento), non sono soggette ad aggiornamento della carta di circolazione possono essere installate (analogamente ai portapacchi, centine rimovibili, porta biciclette, porta sci, ecc.) a cura e sotto l?esclusiva responsabilit? del conducente purch? non sporgano dalla sagoma del veicolo, siano efficacemente ancorate, non presentino bordi appuntiti o taglienti
3. FINALE DELLA MARMITTA OMOLOGATA:
Le direttive comunitarie hanno stabilito che i dispositivi di scarico dei gas combusti dei veicoli possono essere sostituiti con altri, purch? omologati e accompagnati da attestazione del costruttore di omologazione, e la rumorosit? della marmitta non superi quella indicata sulla carta di circolazione del veicolo (misurata in decibel, al numero di giri previsto). Tali dispositivi non sono da indicare sulla carta di circolazione.
4. LUCI ROSSE A LED ANTERIORI SCORREVOLI:
Vale integralmente quanto esposto al punto 1 circa l?installazione e/o uso.
5. LIMITE MASSIMO DI RIBASSAMENTO DELL?AUTOVETTURA:
Le direttive comunitarie non prevedono un?altezza minima da terra della parte inferiore delle autovetture. Perci? l?assetto degli autoveicoli in generale non ? determinabile dalla carta di circolazione, ma dalle schede di omologazione da richiedere al costruttore del veicolo qualora sorgano dubbi sui rilassamenti vistosi.
Tali rilassamenti comportano la sostituzione, non ammessa delle sospensioni.
In tal caso, una volta verificato per via documentale (schede di omologazione) trattasi effettivamente di modifica, ricorrono le sanzioni contemplate nell?art.78 CdS con ritiro della carta di circolazione per l?invio alla M.C.T.C.
Sar? quindi necessario che, in caso di eventuale presunta irregolarit? di un veicolo, il personale operante si limiti ad una reazione di servizio pi? chiara e dettagliata possibile per consentire agli uffici verbali di svolgere i necessari accertamenti presso la M.C.T.C.
Dipartimento di Pubblica Sicurezza
Prot.llo nr. 040008023 Rep 121A-1
OGGETTO: Chiarimenti e disposizioni operative
1. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore (art.72 CdS)
2. Modifiche costruttive (art.78 CdS)
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Facendo seguito alle innumerevoli richieste di chiarimenti in merito alle problematiche in oggetto indicate, si trasmettono le seguenti disposizioni operative:
1. LUCI BLU IN SOSTITUZIONE DI QUELLE OMOLOGATE:
Sono modifiche ai dispositivi di illuminazione, definiti dalle disposizioni vigenti (art.151 del CdS e normative CEE), non consentite e perci? sanzionabili, ai sensi dell?art.78 del CdS, con relativo ritiro della carta di circolazione per l?invio alla M.C.T.C. per una revisione straordinaria al fine di accertare se le luci abusivamente installate siano state rimosse, mentre il loro uso ? altres? sanzionabile ai sensi art.153/9 CdS.
Luci blu (o altri colori non consentiti) installate in aggiunta alle luci contemplate dall?art.151 CdS. Sono sanzionabili ai sensi dell?art.72 CdS, anche se non vengono usate.
(euro 343,00 di verbale).
2. ALETTONI, SPOILER, MINIGONNE:
Non essendo elencate tra le caratteristiche costruttive o funzionali indicate nell?appendice V del titolo III, sezione I (art.227 del regolamento), non sono soggette ad aggiornamento della carta di circolazione possono essere installate (analogamente ai portapacchi, centine rimovibili, porta biciclette, porta sci, ecc.) a cura e sotto l?esclusiva responsabilit? del conducente purch? non sporgano dalla sagoma del veicolo, siano efficacemente ancorate, non presentino bordi appuntiti o taglienti
3. FINALE DELLA MARMITTA OMOLOGATA:
Le direttive comunitarie hanno stabilito che i dispositivi di scarico dei gas combusti dei veicoli possono essere sostituiti con altri, purch? omologati e accompagnati da attestazione del costruttore di omologazione, e la rumorosit? della marmitta non superi quella indicata sulla carta di circolazione del veicolo (misurata in decibel, al numero di giri previsto). Tali dispositivi non sono da indicare sulla carta di circolazione.
4. LUCI ROSSE A LED ANTERIORI SCORREVOLI:
Vale integralmente quanto esposto al punto 1 circa l?installazione e/o uso.
5. LIMITE MASSIMO DI RIBASSAMENTO DELL?AUTOVETTURA:
Le direttive comunitarie non prevedono un?altezza minima da terra della parte inferiore delle autovetture. Perci? l?assetto degli autoveicoli in generale non ? determinabile dalla carta di circolazione, ma dalle schede di omologazione da richiedere al costruttore del veicolo qualora sorgano dubbi sui rilassamenti vistosi.
Tali rilassamenti comportano la sostituzione, non ammessa delle sospensioni.
In tal caso, una volta verificato per via documentale (schede di omologazione) trattasi effettivamente di modifica, ricorrono le sanzioni contemplate nell?art.78 CdS con ritiro della carta di circolazione per l?invio alla M.C.T.C.
Sar? quindi necessario che, in caso di eventuale presunta irregolarit? di un veicolo, il personale operante si limiti ad una reazione di servizio pi? chiara e dettagliata possibile per consentire agli uffici verbali di svolgere i necessari accertamenti presso la M.C.T.C.
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