Allego domanda e risposte della Polizia e dei Carabinieri prese da un'altro forum:
Mer 13 Aprile, 2005
Domanda inviata alla Polizia di Stato e ai Carabinieri per articolo e multa da applicare in caso di scarico non omologato:
"Vorrei sapere a quali sanzioni andrei incontro circolando in moto con istallati dei terminali di scarico "non omologati" perch? ho sentito pareri molto discordanti fra motociclisti e forze dell'ordine. A molti utenti sorpresi a circolare cos? ? stata elevata contravvenzione di oltre 300 euro, fermo del mezzo e relativa revisione, ma alcuni avendo fatto ricorso al Giudice di pace hanno avuto diritto alla revoca di tutte le sanzioni sopra citate in quanto il giusto articolo da riscontrare nel caso di circolazione con terminali di scarico "non omologati" sarebbe l'art. 72 riguardante tale infrazione con il pagamento di 71 euro.
Se ci? fosse vero, come posso far valere le mie ragioni in caso di un controllo?
Qual'? la giusta contravvenzione da elevare e quindi l'articolo giusto del codice della strada?
Fiducioso in una Vostra risposta, ringrazio anticipatamente."
Risposta della Polizia :
"Grazie per aver visitato il sito della Polizia di Stato.
La sostituzione dell'elemento terminale del sistema di scarico deve avvenire non necessariamente con un pezzo originale, ma obbligatoriamente con uno omologato per l'impiego su quel particolare motociclo.
Circolare con l'elemento di scarico non omologato ? sanzionato dall'art.72 C.d.S. con il pagamento di euro 71,00. Se le emissioni acustiche sono superiori ai livelli sonori ammessi, si aggiunge anche la sanzione prevista dall'art.155 C.d.S. pari ad euro 35,00.
Cordiali saluti."
Risposta dei Carabinieri :
"Nel premetterLe che questa mail-box ? stata istituita per soddisfare esigenze informative di carattere generale e non per entrare nel merito di singoli casi concreti, La informiamo che il comma 13 dell?articolo 72 del codice della strada sanziona ?Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.
Invece l?articolo 78, commi 3 e 4, stabilisce che ?Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI?.
Il tipo di sanzione ? diversa in ragione del diverso comportamento illecito, sanzionato dal codice della strada.
Le rappresentiamo, inoltre, che a seguito della contestazione di una violazione al codice della strada che comporti il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ? sempre possibile esperire ricorso al Prefetto o al Giudice di pace, come previsto dagli artt. 203 e 204-bis.
Cordialmente.
Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Arma dei Carabinieri
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Viale Romania, 45 - 00197 ROMA
Tel. 06.8098.2935"
Mer 13 Aprile, 2005
Domanda inviata alla Polizia di Stato e ai Carabinieri per articolo e multa da applicare in caso di scarico non omologato:
"Vorrei sapere a quali sanzioni andrei incontro circolando in moto con istallati dei terminali di scarico "non omologati" perch? ho sentito pareri molto discordanti fra motociclisti e forze dell'ordine. A molti utenti sorpresi a circolare cos? ? stata elevata contravvenzione di oltre 300 euro, fermo del mezzo e relativa revisione, ma alcuni avendo fatto ricorso al Giudice di pace hanno avuto diritto alla revoca di tutte le sanzioni sopra citate in quanto il giusto articolo da riscontrare nel caso di circolazione con terminali di scarico "non omologati" sarebbe l'art. 72 riguardante tale infrazione con il pagamento di 71 euro.
Se ci? fosse vero, come posso far valere le mie ragioni in caso di un controllo?
Qual'? la giusta contravvenzione da elevare e quindi l'articolo giusto del codice della strada?
Fiducioso in una Vostra risposta, ringrazio anticipatamente."
Risposta della Polizia :
"Grazie per aver visitato il sito della Polizia di Stato.
La sostituzione dell'elemento terminale del sistema di scarico deve avvenire non necessariamente con un pezzo originale, ma obbligatoriamente con uno omologato per l'impiego su quel particolare motociclo.
Circolare con l'elemento di scarico non omologato ? sanzionato dall'art.72 C.d.S. con il pagamento di euro 71,00. Se le emissioni acustiche sono superiori ai livelli sonori ammessi, si aggiunge anche la sanzione prevista dall'art.155 C.d.S. pari ad euro 35,00.
Cordiali saluti."
Risposta dei Carabinieri :
"Nel premetterLe che questa mail-box ? stata istituita per soddisfare esigenze informative di carattere generale e non per entrare nel merito di singoli casi concreti, La informiamo che il comma 13 dell?articolo 72 del codice della strada sanziona ?Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.
Invece l?articolo 78, commi 3 e 4, stabilisce che ?Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI?.
Il tipo di sanzione ? diversa in ragione del diverso comportamento illecito, sanzionato dal codice della strada.
Le rappresentiamo, inoltre, che a seguito della contestazione di una violazione al codice della strada che comporti il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ? sempre possibile esperire ricorso al Prefetto o al Giudice di pace, come previsto dagli artt. 203 e 204-bis.
Cordialmente.
Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Arma dei Carabinieri
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Viale Romania, 45 - 00197 ROMA
Tel. 06.8098.2935"
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