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Legittima difesa, la legge cambia: ?Libert? di reagire in casa di notte?

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    #31
    Originally posted by MiKiFF View Post
    Eppure ? scritto chiaro:

    L 59/2006

    Leggi bene se non c'? desistenza e c'? pericolo di aggressione.

    Se l"energumeno continua ad avanzare verso di te che intimi di uscire si profila come mancata desistenza e pericolo di aggressione.
    E come faccio io a capire se c'? pericolo di aggressione? Se questo dice "S?, s?, me ne vado" e caccia la pistola e spara prima lui?
    Voglio dire, non stiamo parlando di una situazione in cui cammino per strada e sparo a qualcuno senza motivo, stiamo parlando di violazione di quella che ? riconosciuta come la mia sfera privata e personale: io me ne sto tranquillo per fatti miei, perch? devo rischiare l'irreparabile? Se il tipo spara a mio figlio, magari lo mando anche in galera, ma mio figlio resta morto!

    Poi, come detto, un'inchiesta ? sacrosanta: se dall'inchiesta risultasse che il tipo era EVIDENTEMENTE inoffensivo, che stava scappando, che aveva in mano il cellulare per costituirsi e io gli sparo comunque (ma anche che semplicemente lo prendo a schiaffi), va da s? che non ? pi? legittima difesa, ma se permetti il punto di partenza deve essere che LUI AGGREDISCE ME (o le mie propriet?, famigliari etc. etc.) commettendo un reato.
    Se la mia risultasse essere effettivamente una REAZIONE, b?, il discorso proporzionalit? non dovrebbe esistere, proprio perch? la valutazione del rischio da parte mia ? impossibile, quindi ? giusto che io stia dalla parte della sicurezza (mia).

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      #32
      Il succo ? che vuoi essere libero di uccidere chiunque trovi in casa tua a prescindere che ti stia mettendo in pericolo o meno.

      Ok, hai bisogno di una nuova legge per questo.

      Se invece vuoi solamente difenderti quella del 2006 va benissimo.

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        #33
        Originally posted by MiKiFF View Post
        Il succo ? che vuoi essere libero di uccidere chiunque trovi in casa tua a prescindere che ti stia mettendo in pericolo o meno.

        Ok, hai bisogno di una nuova legge per questo.

        Se invece vuoi solamente difenderti quella del 2006 va benissimo.

        Sei pregato di non mettere in bocca a me conclusioni solo tue, soprattutto quando non sei in grado di sostenere il contraddittorio.

        Il succo ? che io NON HO LA POSSIBILITA' DI SAPERE QUANTO SIA IN PERICOLO se trovassi qualcuno in casa mia (non invitato, ovviamente), ergo prudenza vuole che io mi consideri sempre in pericolo MASSIMO: con la legge attuale, se io dessi uno spintone a un ladro disarmato (per evitargli di fregarmi il portafogli appoggiato sul tavolo, per esempio, episodio di vita reale) e questi cadendo si rompesse una gamba potrebbe denunciarmi per lesioni e vincerebbe pure, senza neanche coinvolgere le armi da fuoco.
        Oppure, se un ladro mi vuole rubare un portafogli in strada, io non posso usare mosse di karate per evitarlo se questi non ? un karateka anche lui o non ha un coltello o non sono almeno in 3 (altro esempio di vita reale).
        Questo in diritto, non procedura.

        Vedi tu se la legge va "benissimo"

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          #34
          io ho il porto d'armi ed ho anche la pistola in casa; la pistola non ? a portata di mano ma ? facilmente raggiungibile e pronta all'uso. spero di tutto cuore di non arrivare mai ad usarla anche se pi? di una volta qualche rumore molesto di notte mi ha portato ad estrarla dalla cassaforte...

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            #35
            Scusa ma ? logica il contraddittorio lo sostengo benissimo.

            Tu in casa tua presupponi a prescindere che chi entra lo fa per aggredirti e vuoi esser libero di sparare anche uccidendo.

            Per me non ? cos?, il ladruncolo tipico vuole raccattare qualcosa e se lo becchi scappa di corsa.

            Se non scappa ma ti viene incontro sparagli pure, non sta desistendo e c'? pericolo ovvio di aggressione.

            La legge del 2006 ti protegge.

            C'? scritto nero su bianco.

            Non ti protegge se becchi un ladro e gli spari prima che lui abbia potuto allontanarsi.

            Questo no.

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              #36
              Originally posted by AndreaRS250 View Post
              mi sa che non avete capito una mazza.. ma per fortuna non fate i giudici


              Camera.it - XVII Legislatura - Documenti - Temi dell'Attivit? parlamentare
              concordo
              ed inoltre per quanto possa sembrarvi bizzarro, i termini utilizzati nelle norme sono definizioni tecniche che hanno un significato, appunto, tecnico ben preciso e definito: occorre leggerle conoscendolo e non basandosi sul significato comune altrimenti si prendono cantonate

              ad ogni modo la nuova norma non cambia sostanzialmente la esistente

              non viene introdotta la presunzione di innocenza come qualcuno chiedeva (cosa complicata anche tecnicamente perch? trattandosi di scriminante il fatto ? e resta reato solo che non ? punibile mentre per presumere l'innocenza bisognerebbe che il fatto non sussistesse ovvero non fosse reato la qualcosa per? implica il ribaltamento dell'impostazione del cp cos? come ? oggi)
              insomma vi sar? sempre un procedimento penale ed un giudice che valuta l'attualit? del pericolo, l'offesa ingiusta e la proporzione

              l'unica cosa nuova e positiva ? questa:

              "L'articolo 2 della proposta di legge pone, poi, a carico dello Stato onorari e spese spettanti al difensore della persona dichiarata non punibile per avere commesso il fatto per legittima difesa o per stato di necessit?."

              infatti oggi l'assistenza legale nel procedimento penale ? a carico di chi si ? difeso, anche se viene riconosciuta la legittimit? del suo operato e quindi viene assolto perch? il fatto non costituisce reato


              per? non temete: non sar? modificata cos? la norma perch? questa formulazione ha avuto solo l'ok della camera ed il neo segretario del pd, leggendo l'orientamento dei social -fondamentale per chi si appresta ad una campagna elettorale-, ha gi? detto che questa proposta avanzata e votata dal partito di cui ? segretario, ? una minchiata e dovr? esser cambiata in senato

              ipse dixit
              Last edited by paolo_c; 05-05-17, 16:15.

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                #37
                Paolo, non essendo un giurista mi dici se ho interpretato male la legge del 2006?

                A me pare che gi? adesso garantisca eccome tutto ci? che pu? profilarsi come difesa...

                Comment


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                  #38
                  Originally posted by MiKiFF View Post
                  Paolo, non essendo un giurista mi dici se ho interpretato male la legge del 2006?

                  A me pare che gi? adesso garantisca eccome tutto ci? che pu? profilarsi come difesa...

                  purtroppo ? rimesso alla discrezionalit? del magistrato che deve valutare la sussistenza degli elementi che danno luogo all'applicazione della scriminante

                  salvo casi palesi (rari) il tutto ? assai aleatorio

                  ad esempio quello che hai scritto
                  "Se non scappa ma ti viene incontro sparagli pure, non sta desistendo e c'? pericolo ovvio di aggressione."

                  non pu? prescindere dalla proporzionalit? della tua azione nei confronti della minaccia

                  di sicur? c'? che comunque vi ? un reato e quindi un procedimento penale e che ? tuo onere dare evidenza in giudizio della sussistenza degli elementi che fan s? che quel reato sia non punibile

                  ed il tutto, beninteso, a tue spese anche in caso di accoglimento della tua tesi e, quindi, di assoluzione perch? il fatto non costituisce reato

                  p.s.: nemmeno io sono un giurista

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                    #39
                    Non ho capito.

                    Che reato?

                    Uno ? innocente fino a prova contraria.

                    Se io dico che quello non desisteva e mi ? venuto incontro e l'ho seccato per il pericolo di aggressione l'unica evidenza oggettiva ? che si trattava di effrazione e secondo il testo di legge sopra ? legittima difesa, fino a prova contraria.

                    O no?

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                      #40
                      Originally posted by MiKiFF View Post
                      Scusa ma ? logica il contraddittorio lo sostengo benissimo.

                      Tu in casa tua presupponi a prescindere che chi entra lo fa per aggredirti e vuoi esser libero di sparare anche uccidendo.

                      Per me non ? cos?, il ladruncolo tipico vuole raccattare qualcosa e se lo becchi scappa di corsa.

                      Se non scappa ma ti viene incontro sparagli pure, non sta desistendo e c'? pericolo ovvio di aggressione.

                      La legge del 2006 ti protegge.

                      C'? scritto nero su bianco.

                      Non ti protegge se becchi un ladro e gli spari prima che lui abbia potuto allontanarsi.

                      Questo no.

                      Potresti spiegarmi come posso proteggere in pratica i miei averi e la mia persona? Lascia pur perdere le armi da fuoco (vedo che ignori quello che scrivo): se un ladro mi sta rubando il portafogli, posso dargli un pugno?

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                        #41
                        Originally posted by paolo_c View Post
                        purtroppo ? rimesso alla discrezionalit? del magistrato che deve valutare la sussistenza degli elementi che danno luogo all'applicazione della scriminante

                        salvo casi palesi (rari) il tutto ? assai aleatorio

                        ad esempio quello che hai scritto
                        "Se non scappa ma ti viene incontro sparagli pure, non sta desistendo e c'? pericolo ovvio di aggressione."

                        non pu? prescindere dalla proporzionalit? della tua azione nei confronti della minaccia

                        di sicur? c'? che comunque vi ? un reato e quindi un procedimento penale e che ? tuo onere dare evidenza in giudizio della sussistenza degli elementi che fan s? che quel reato sia non punibile

                        ed il tutto, beninteso, a tue spese anche in caso di accoglimento della tua tesi e, quindi, di assoluzione perch? il fatto non costituisce reato

                        p.s.: nemmeno io sono un giurista
                        ? proprio questo il punto: chi stabilisce la "proporzionalit?"? Io ho fatto esempi pratici in cui questo concetto ? inapplicabile e soprattutto presuppone che la vittima possa valutare con certezza e serenit? una situazione pericolosa, cagionata contro la mia volont? e dalla quale ne ricava comunque un danno: che debba anche preoccuparsi di avere una reazione "proporzionata" mi pare il colmo!

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                          #42
                          Porco mondo ancora con 'sta proporzionalit? ma lo sapete leggere l'italiano o no?


                          "Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
                          a) la propria o altrui incolumit?;
                          b) i beni propri o altrui, quando non vi ? desistenza e vi ? pericolo d'aggressione.
                          La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attivit? commerciale, professionale o imprenditoriale
                          ".

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                            #43
                            Legittima difesa, coro di no. Grasso: 'Meno male che c'? il Senato' - Politica - ANSA.it

                            E niente

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                              #44
                              Originally posted by MiKiFF View Post
                              Non ho capito.

                              Che reato?

                              Uno ? innocente fino a prova contraria.

                              Se io dico che quello non desisteva e mi ? venuto incontro e l'ho seccato per il pericolo di aggressione l'unica evidenza oggettiva ? che si trattava di effrazione e secondo il testo di legge sopra ? legittima difesa, fino a prova contraria.

                              O no?


                              Uccidere un uomo ? un delitto cos? come lo ? causargli lesioni.

                              La cd legittima difesa ? una "causa di non punibilit?" ovvero ? una circostanza -soggetta ad accertamento- che rende il reato non punibile ma il reato resta.

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                                #45
                                Originally posted by MiKiFF View Post
                                Porco mondo ancora con 'sta proporzionalit? ma lo sapete leggere l'italiano o no?





                                "Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

                                a) la propria o altrui incolumit?;

                                b) i beni propri o altrui, quando non vi ? desistenza e vi ? pericolo d'aggressione.

                                La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attivit? commerciale, professionale o imprenditoriale
                                ".


                                Vuoi un esempio?
                                Il testo che hai citato dice "usa un'arma" non "uccide"

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