Originally posted by arabykola
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Bene, la Cassazione ha definitivamente abolito l'articolo 18 per TUTTI...
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Originally posted by paolo_c View PostGuarda che non siamo poi cos? distanti dallo scenario di questa serie TV dove il 20% della popolazione ha un lavoro e vive nel terrore di perderlo.
Secondo l'ultimo rapporto ISTAT su 60,4 mln di residenti gli occupati sono 22,4 mln e, di questi, gli occupati in modo permanente (quindi depurati dai vaucher etc.) 16,5 mln ovvero il 27,3%.
Dove mai potr? andare e che prospettive potr? mai avere un Paese con meno di 1/3 degli occupati con un lavoro decente?
Questo nonostante tu asserisca che l'economia ? andata bene grazie all'ex premier, attuale premier ombra.
Ma tu guardati le serie TV e lo storytelling del tuo caro leader invece che guardare fuori dalla finestra
Tempo addietro avevo postato un paragone con la forza lavoro "reale" di germania francia ecc
Anche facendo la tara alle varie forme di contratto presenti negli altri stati ...siamo nella merda
MA chiaramente bisogna guardarci ai dati...del mondo reale...e possibilmente capirli
Edito in seguito che mi son ricordato un particolare nn da poco: da quei 16.5 milioni di lavoratori italiani andrebbero tolti tutti coloro che lavorano nei "servizi"
Cio? la ricchezza utile vien generata da chi lavora el manufatteriero,industria ecc ecc
Il resto son servizi come sanit?,politica ,amministrativi vari ecc ecc ecc
Depurato dagli impiegati nei servizi vari ,la ricchezza italiana viene generata da circa 10 milioni di lavoratoriLast edited by arabykola; 30-12-16, 12:48.
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Originally posted by paolo_c View PostDomanda retorica: il motivo si evince in modo incontrovertibile dal resto del tuo, anzi dei tuoi scritti.
Perch? non ci hai capito un'emerita fava
Per questo insistevi?
Si da il caso che io metto il titolo dunque sei tu che devi capire prima di commentare alla kaxxo.
Era abbastanza scontato che il TUTTI si riferisse a chi ha un contratto vecchio per il quale vale l'art.18. perch? per sapere che non vale l'art. 18 per i nuovi assunti credi ci voglia una sentenza della corte?
Dai dai ti rifarai la prossima volta...
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Originally posted by MiKiFF View PostAh poverino ma allora non lo avevi notato?
Per questo insistevi?
Si da il caso che io metto il titolo dunque sei tu che devi capire prima di commentare alla kaxxo.
Era abbastanza scontato che il TUTTI si riferisse a chi ha un contratto vecchio per il quale vale l'art.18. perch? per sapere che non vale l'art. 18 per i nuovi assunti credi ci voglia una sentenza della corte?
Dai dai ti rifarai la prossima volta...
Titolo:
Bene, la Cassazione ha definitivamente abolito l'articolo 18 per TUTTI...
... altro che Jobs Act.
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Legge 20 maggio 1070 n.300 e ss.mm.ed ii.
Art.18. Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo.
(omissisi)
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QUINDI
poich? la sentenza citata parrebbe ritenere legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo economico anche per le aziende che non versano in difficolt? ma che vogliono riorganizzare per migliorare le performance, tu evinci che viene meno, anzi, "? superata", per usare termini cari al tuo caro leader e quindi pure a te, qualunque tutela del lavoratore a salvaguardia di licenziamenti illegittimi perch? diventano tutti legittimi in quanto tutti finalizzati a incrementare il profitto d'impresa.
Complimenti: ? proprio cos? ,scritto nero su bianco, hai capito tutto...sei troppo avanti
quindi, seguendo il tuo ragionamento, un'impresa che versa in difficolta economiche oggettive pu? fare qualunque cosa e per tali imprese l'art.18 (o l'equivalente slavato del job act) ? di fatto inapplicabile; come no!
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Esatto, ? proprio quello che sto sostenendo, non ? scritto nero su bianco ma mi pare una conseguenza ovvia della sentenza, non ci vuole una cima per capire che eliminare una figura lavorativa ? giustificabile in ogni modo quindi ? sempre legittimo il licenziamento per motivi di efficienza organizzativa.
Il tuo ultimo esempio non l'ho capito, si sta parlando di come un'impresa sana pu? aggirare l'applicazione dell'art. 18 per i suoi dipendenti che ce l'hanno da contratto, non di ci? che pu? fare una in difficolt? che comunque in virt? della Legge Fornero pu? gi? allontanare chiunque quando vuole.
Last edited by MiKiFF; 30-12-16, 16:03.
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Sulle cause che legittimano il licenziamento la Cassazione continua a spaccarsi. L’ultima sentenza, in ordine di tempo, la 25201 del 7 dicembre scorso, allarga il campo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Secondo questa pronuncia della sezione Lavoro non occorre che vi siano difficolt? economiche o uno stato di crisi, ma ? sufficiente la volont? da parte del datore di lavoro di aumentare i profitti. Il verdetto si riferisce a una sentenza della Corte d’Appello di Firenze del 29 maggio 2015 che, ribaltando il giudizio di primo grado, ha ritenuto illegittimo il licenziamento di un dipendente di un resort di lusso per giustificato motivo oggettivo. La Cassazione ha invece confermato la prima sentenza di legittimit? del licenziamento. Un segnale tutt’altro che positivo per i lavoratori. Ma i giuslavoristi interpellati da ilfattoquotidiano.it ricordano che gi? da qualche anno la Suprema Corte alterna sentenze che sposano due diversi filoni: il primo, maggioritario, che configura il licenziamento come estrema ratio, l’altro pi? liberalizzante stando al quale non ? necessaria una congiuntura sfavorevole perch? il datore di lavoro possa licenziare. “La sentenza del 7 dicembre scorso – spiega a ilfattoquotidiano.it Vincenzo Martino, vicepresidente degli Avvocati giuslavoristi italiani (Agi) – sposa proprio questo filone: non ? la prima che segue questo indirizzo, ma ? anche vero che sul fronte licenziamenti possiamo aspettarci futuri pronunciamenti in totale contrasto con quest’ultimo verdetto, che rispecchia un clima generale sfavorevole per i lavoratori”. Secondo Umberto Romagnoli, professore emerito di Diritto del lavoro dell’Universit? di Bologna, ? bene sottolineare che “resta maggioritaria l’interpretazione secondo cui il licenziamento ? l’estrema ratio”, ma che “a un certo punto la Cassazione dovr? risolvere la questione dell’orientamento difforme che si ? venuto a creare al suo interno”.
L’ultima sentenza: no a giudizi di merito sulle decisioni dell’impresa – La sentenza 25201 non ? dunque una novit? assoluta. “Ma non trattandosi di un verdetto emesso a sezioni unite – spiega Martino – ed essendoci segnali discordanti nei vari pronunciamenti che si sono susseguiti negli ultimi tempi, direi che la partita ? ancora aperta, anche se non ? stato compiuto un passo verso i lavoratori”. Nella sentenza si fa riferimento ad alcune norme. Con il riferimento all’articolo 41 della Costituzione, gli ermellini ribadiscono il principio “che la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro non ? sindacabile nei suoi profili di congruit? ed opportunit?” con i limiti dettati dallo stesso articolo e “sempre che risulti l’effettivit? e la non pretestuosit? del riassetto organizzativo operato”. Per Martino la novit? sta, invece, nelle argomentazioni e nel ricorso a una norma finora trascurata e oggi valorizzata, ossia l’articolo 30, comma 1, della legge 183 del 2010 (Collegato lavoro), secondo cui “in tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie del lavoro privato e pubblico contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di (…) recesso, il controllo giudiziale ? limitato esclusivamente, in conformit? ai principi generali dell’ordinamento, all’accertamento del presupposto di legittimit? e non pu? essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro”. Che tradotto significa: la mia impresa la organizzo come voglio. “Musica per le orecchie degli imprenditori” spiega Martino.
D’altro canto un conto ? mettere sul tavolo i numeri di un’azienda in crisi o in difficolt? economiche, un’altra ? dimostrare che un licenziamento pu? giovare ai conti. Ma c’? il rischio che, seguendo questo indirizzo, chiunque possa licenziare senza limiti? Una riflessione legittima dopo la sostanziale liberalizzazione dei licenziamenti ingiustificati portata dal Jobs Act, con l’eliminazione del diritto alla reintegra nel posto di lavoro. Per Romagnoli, “non ? vero che chiunque pu? licenziare chiunque, perch? la stessa Cassazione sottolinea la necessit? che si accertino determinate condizioni”.
“Se prende piede questo filone i datori di lavoro disonesti saranno favoriti” – Se i giuslavoristi sottolineano cos? come la stessa sentenza offra gli strumenti per tutelare i lavoratori – prevedendo che il datore di lavoro provi che la soppressione del posto di lavoro sia necessaria e non strumentale o costruita ad arte – ? anche vero che entrambi ammettono come sia pi? facile, per un datore di lavoro poco onesto che voglia licenziare, dimostrare che questo aumenter? il profitto della sua azienda. “Potrebbe riuscirci restando nella legalit? – spiega Martino – nel momento in cui si accetta l’assunto che il licenziamento non ? pi? l’estrema ratio, ma una libera scelta imprenditoriale non sindacabile in sede giudiziaria”. Non si possono affidare le stesse mansioni che prima venivano svolte dal lavoratore licenziato a un nuovo assunto, “n? si pu? assumere un dipendente che svolge le stesse funzioni ma ‘costa meno’, ma l’organizzazione e la suddivisione del lavoro ad altri colleghi rimasti in organico pu? offrire diversi escamotage per aggirare l’ostacolo”. Per Romagnoli sebbene si tratti ancora oggi di un orientamento minoritario rispetto a quello che limita il potere aziendale, possibile grazie a una legge generica, “l’ascesa di questo filone che mette l’impresa al centro rispetto ai lavoratori, cos? come ha fatto il Jobs Act, rischia di facilitare l’aumento di casi al limite e di fornire strumenti ai datori di lavoro disonesti”.
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