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Italiani ringraziate il Pd ed il Pdl che UNITI hanno condonato 98 MILIARDI ai gestori

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    #76
    Originally posted by giova3419 View Post
    Mauri ? italiano, dai...Un p? di voglia...

    Anche perch?...senza essere in grado di capire quell'articolo ? impossibile pensare di potere giudicare vicene come quella della quale si discute qui...

    P.S.: per la Legge come vedi ? diverso ed un filo pi? complicato...E conta solo la Legge eh, non quello che pensi tu o io o altri qui...
    Giova ok conosci la legge ma:
    La legge pone soglie ridicole di non punibilit? RIDICOLE rispetto alle cifre qui in gioco.
    E TU LO SAI BENE...
    Quindi di che parliamo?
    Io a volte dimentico che c'? gente che o per ignoranza o per stupidit? si ostina a voler spaccare il capello in 4 quando c'? un'evidenza macroscopica che urla...
    E cosa dice?
    Grida che si sono fottuti i soldi degli italiani.
    Quindi chiesti 98 miliardi.
    Accertati quasi 3 sicuri.
    Proposto di liquidare la vicenda con 600 milioni.
    Incassati?
    Fai le tue ricerchine e dimmi.
    Poi se vuoi continua l'autopsia del crine...
    Ma non credo che tu sia uno di quelli.[emoji6]

    Inviato facendo il figo ed utilizzando Tapatalk

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      #77
      accertati 2,9 miliardi, ridotti a 600 milioni..perche' ? ..mi arrendo , non ci arrivo proprio

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        #78
        lo sai che piu' gliene devi, piu' te ne scontano...
        se a me arriva una cartella da 5.000€, dopo 6 mesi son diventati 10.000€... se ad un signor rossi qualsiasi (ogni riferimento e' casuale) arriva una da 30 milioni, lui ne paga 5 o 6 ed e' a posto.

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          #79
          Originally posted by Larsen_EE View Post
          lo sai che piu' gliene devi, piu' te ne scontano...
          se a me arriva una cartella da 5.000?, dopo 6 mesi son diventati 10.000?... se ad un signor rossi qualsiasi (ogni riferimento e' casuale) arriva una da 30 milioni, lui ne paga 5 o 6 ed e' a posto.
          Vero, ? inversamente proporzionale, meno evadi pi? ti chiedono e viceversa ...l'hanno studiata proprio bene

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            #80
            rimango dell opinione che, fino a che non si ? approfondito l istituto della societ? fiduciaria e della fondazione..il discorso sia Fumoso ed Inconcludente, alla fine di una determinazione di elusione fiscale di Grandi Contrinuenti, inerente all inasprimento delle sanzioni pecuniarie nei confronti dei "piccoli " delitti contro il patrimonio

            AUGH ..ho parlato

            Societ? fiduciarie, intestazione fiduciaria e riserva di attivit? - Professionisti e PA

            DIRITTO E PRATICA DELLE SOCIETA'
            Societ? fiduciarie, intestazione fiduciaria e riserva di attivit?
            Analisi della portata e dei limiti della riserva di attivit? prevista a favore delle societ? fiduciarie nell'ordinamento italiano. Le prospettive di riforma.
            L e societ? fiduciarie, introdotte nel nostro ordinamento dapprima con R.D.L. 16 dicembre 1926, n. 2214, e successivamente regolamentate dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 (che tuttora le disciplina), sono soggetti che offrono, in forma imprenditoriale, servizi aventi carattere fortemente tecnico-professionale (1). In termini pi? specifici, l'art. 1, legge n. 1966/1939, prevede che ?sono societ? fiduciarie e di revisione (...) quelle che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni?. La stessa norma statuisce, inoltre, che tali societ? ?sono soggette alla vigilanza del ministero delle corporazioni e [che esse] non potranno iniziare le operazioni senza essere autorizzate (...) ?.
            La disposizione ora menzionata sembra stabilire una riserva a favore delle sole societ? debitamente autorizzate a svolgere le attivit? ivi indicate. La lettera della legge non ?, tuttavia, chiara e ingenera una serie di dubbi interpretativi in relazione all'estensione e al significato di detta riserva.
            Portata e ratio della riservadi attivit? fiduciaria
            Un primo ordine di dubbi attiene all'esistenza stessa di una riserva di attivit? a favore delle societ? fiduciarie e, pi? in particolare, all'individuazione delle conseguenze giuridiche ricollegate ad un eventuale mancato rispetto di essa. Tale quesito non trovava soluzione all'interno della legge del 1939, la quale si limita tuttora a disciplinare soltanto i casi di sospensione o revoca dell'autorizzazione concessa, nulla disponendo in ordine alle ipotesi di societ? che di fatto esercitino le attivit? sottoposte a regime di autorizzazione in mancanza dell'autorizzazione stessa. Il problema interpretativo ? stato risolto a seguito dell'adozione del D.L. n. 27/1987 convertito nella legge n. 148/1987 secondo cui: ?Le societ? e gli enti che, senza essere autorizzati ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 svolgono attivit? propria di societ? fiduciaria sono posti, previa contestazione degli addebiti, in liquidazione coatta amministrativa (...) ? (art. 3- bis ).
            La statuizione, esplicita di specifica sanzione applicabile in caso di esercizio di attivit? fiduciaria in assenza della prescritta autorizzazione ministeriale, conferma l'esistenza di una riserva di attivit? a favore delle societ? fiduciarie. Chiarito questo punto, si rende allora necessario individuare quale sia il contenuto della attivit? propria di societ? fiduciaria e, dunque, l'effettiva portata della riserva di attivit?.
            Individuazione delle societ? fiduciarie: il criterio positivo...
            Riprendendo il disposto dell'art. 1 della legge n. 1966/1939, emerge come le attivit? che le societ? fiduciarie possono essere autorizzate a svolgere siano individuate dal legislatore facendo ricorso a due criteri, uno di carattere positivo, l'altro di carattere negativo.
            Quanto al criterio positivo, viene espressamente previsto che le attivit? in questione possono essere quelle di:
            amministrazione di beni per conto terzi;
            organizzazione e revisione contabile;
            rappresentanza dei portatori di azioni e obbligazioni.
            ...e quello negativo
            Quanto al criterio negativo, sono espressamente escluse dalla competenza delle societ? fiduciarie:
            le funzioni di sindaco di societ? commerciale, di curatore di fallimento e di perito giudiziario in materia civile e penale e, in generale;
            le attribuzioni di carattere strettamente personale riservate dalle leggi vigenti esclusivamente agli iscritti negli albi professionali speciali.
            Data l'ampiezza della definizione legislativa delle attivit? proprie delle societ? fiduciarie, ed essendo evidente come esse siano, in linea di principio, esercitabili anche da parte di soggetti diversi dalle societ? fiduciarie sulla base dei diversi schemi giuridici previsti dal nostro ordinamento, diviene necessario individuare gli elementi che determinano la portata della riserva di tali attivit? a soggetti previamente autorizzati.
            A tale proposito, ci si interroga su quale sia il rapporto intercorrente tra le attivit? il cui esercizio ? riservato dalla legge alle societ? fiduciarie autorizzate e l'intestazione fiduciaria che nella pratica caratterizza l'operativit? delle stesse (2).
            Intestazione fiduciaria
            In altri termini, occorre indagare sul ruolo che lo strumento dell'intestazione fiduciaria svolge in relazione alla definizione delle societ? fiduciarie: ? questo l'elemento che le contraddistingue da altri soggetti che esercitino attivit? rientranti nell'ampia nozione di amministrazione di beni per conto di terzi? ? questo l'elemento che determina l'applicazione del regime di autorizzazione amministrativa cui tali societ? sono soggette?
            CONTINUA ...?




            Costituire una fondazione

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            I principali adempimenti per costituire e creare una fondazione sono:
            redigere l'atto di fondazione, cio? l'atto costitutivo e lo statuto, secondo le norme previste dal Codice Civile e dalla legislazione inerente.
            rivolgersi ad un notaio, perch? l'atto di fondazione assuma la veste di atto pubblico notarile, indispensabile per fondare una fondazione.
            chiedere il riconoscimento della fondazione presso la prefettura di competenza, per fondazioni che operano a livello nazionale, o presso la regione, per le fondazioni che operano a livello regionale.
            La fondazione pu? essere definita come una organizzazione costituita per la destinazione di un patrimonio privato, autonomo e vincolato, ad uno scopo di pubblica utilit?. Attraverso tale ente i privati perseguono fini di interesse comune.
            Quindi, se nell'associazione prevale l'elemento personale, cio? il vincolo tra un gruppo di persone che con le loro decisioni gestiscono l'ente e mirano al conseguimento di uno scopo, nelle fondazioni l'elemento centrale ? il patrimonio, messo a disposizione dal fondatore, destinato e vincolato al conseguimento di uno scopo preciso.
            Esistono due tipologie di fondazioni: quelle operative, che gestiscono in proprio una attivit?, come casa di cura, biblioteche, scuole, e le fondazioni di erogazione, che raggiungono il loro scopo limitandosi ad erogare sussidi e contributi ad enti o soggetti terzi.
            A differenza delle associazioni, in cui l'atto costitutivo ? un contratto tra pi? persone, l'atto costitutivo delle fondazioni ? un' atto unilaterale che pu? essere fatto anche da una sola persona o persona giuridica. L'atto dovr? avere specifici requisiti richiesti dalla legge (in merito leggi l'articolo sull'atto di fondazione).
            Per costituire una fondazione, ? necessario chiedere il riconoscimento all'autorit? competente. Il riconoscimento ha efficacia costitutiva dell'ente e la sua principale conseguenza ? l'acquisto della personalit? giuridica (in merito leggi l'articolo sul riconoscimento della fondazione)
            Nelle fondazioni, il fondatore, ovvero chi ha destinato i suoi beni ad uno specifico scopo, non concorrer? alla gestione dell'ente, che sar? invece gestito dagli amministratori, che avranno il compito di applicare ed eseguire l'atto di fondazione (anche se il fondatore pu? comunque riservarsi il diritto di partecipare alla gestione e all'amministrazione dell'ente).
            Possono essere fondatori persone fisiche, persone giuridiche (societ? e imprese), enti collettivi ed enti pubblici.
            Nello statuto deve esser specificato lo scopo della fondazione, mentre non ? necessaria l'indicazione specifica delle attivit? poste in essere per raggiungere questo scopo.
            Generalmente, gli amministratori possono scegliere liberamente il tipo di attivit? d a esercitare. comprese attivit? di natura economica e imprenditoriale. Comunque tali attivit? devono essere sempre finalizzate al perseguimento dello scopo. (in merito leggi l'articolo sugli amministratori della fondazione). In ogni caso, il fondatore pu? comunque delimitare l'attivit? della fondazione.
            Per costituire una fondazione, il patrimonio dovr? essere adeguato al perseguimento dello scopo. Per tale motivo sono particolarmente diffuse le fondazioni costituite da imprese, societ?, o gruppi di persone, che dispongono di un certo capitale da conferire.

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