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31.12.14 83.5% vigili roma malati

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    #61
    Leggere poi i commenti dei caschi bianchi che si rammaricavano del fatto che tutto ? andato bene la notte di capodanno senza eventi GRAVI ai danni dei cittadini che potessero mettere in crisi la capitale la dice lunga sulla moralit? di questi individui...

    Ma che devo capirne io? Mica mi occupo della comunit?... Eh gi?...
    Last edited by Icy24; 03-01-15, 20:23.

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      #62
      Originally posted by arabykola View Post
      Roma,1 gennaio 2015 - Assenti dal servizio la notte di Capodanno. A Roma, l'83,5% dei vigili urbani hanno dato forfait all'ultimo minuto. La causa? Prevalentemente malattia.

      L'incredibile dato ? stato denunciato dal Campidoglio, che ha sottolineato come malgrado le defezioni di massa la notte di San Silvestro si sia svolta "senza intoppo per la mobilit? e la sicurezza". Dopo il differimento dell'assemblea sindacale dei giorni scorsi, spiega il Comune, prevista proprio per il 31 dicembre a ridosso della mezzanotte, gi? ieri pomeriggio era apparso chiaro che, a fronte della iniziale disponibilit? di 1000 agenti (in servizio ordinario per il turno di seminotte) si sarebbe giunti progressivamente a 165 unit?, per un totale di 835 assenze dell'ultima ora (-83,5%), motivate da malattia, donazione sangue, legge 104, legge 53 art. 19 ecc..

      .
      .
      Originally posted by arabykola View Post
      Vedi, la differenza ? proprio questa

      Io non sciopero mai, anzi detesto chi sciopera

      Tu ,se i tuoi colleghi fanno gli scioperati clamorosamente innegggiando a sindacati kazzi e mazzi mettendo in ginokkio la capitale la notte di capodanno , sbrocchi a dx e sx e non hai capito un bel gnente

      C? solo questa leggera differenza, ma non mi auguro che capisci

      Carta canta , muto e vedi di non ammalarti d ora in poi

      Ma almeno hai letto quello che hai postato all'inizio? :1:

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        #63
        Questi individui son riusciti a dimostrare la totale inutilit? del loro ruolo.
        Son bravi solo a far multe.E' evidente che non ci provano nemmeno nel privato perch? non riuscirebbero a far fatturare per la met? del proprio stipendio.

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          #64
          Originally posted by ataddei View Post
          Ma almeno hai letto quello che hai postato all'inizio? :1:
          Certo

          ma tu mica hai capito cosa significa "essere reperibili" , possibilmente sobri
          Last edited by arabykola; 03-01-15, 22:20.

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            #65
            Originally posted by Fritz11 View Post
            Questi individui son riusciti a dimostrare la totale inutilit? del loro ruolo.
            Son bravi solo a far multe.E' evidente che non ci provano nemmeno nel privato perch? non riuscirebbero a far fatturare per la met? del proprio stipendio.
            Ma quando mai

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              #66
              Originally posted by Fritz11 View Post
              Questi individui son riusciti a dimostrare la totale inutilit? del loro ruolo.
              Son bravi solo a far multe.E' evidente che non ci provano nemmeno nel privato perch? non riuscirebbero a far fatturare per la met? del proprio stipendio.
              ...beh io rendo per il triplo del mio stipendio...al tre del mese sono gi? pagato compreso di indennit? e straordinari.Se poi i cittadini fossero tutti della levatura tua e di pochi altri...a sera del primo..sarei gi? in attivo:gaen::1:

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                #67
                Originally posted by arabykola View Post
                Certo

                ma tu mica hai capito cosa significa "essere reperibili" , possibilmente sobri


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                  #68
                  @ Carapintadas :


                  da tuo amico, quale mi reputo.


                  Stai difendendo l'indifendibile.

                  Vero che nella pubblica amministrazione ci sono persone capaci ed oneste.

                  Ma altrettanto vero che lavativi e disonesti, come ci sono nella pubblica amministrazione, non li trovi da nessuna altra parte.

                  E questo, piaccia o non piaccia, ? un dato di fatto.

                  E non serve andare a Milano o Roma, basta anche venire nel mio Municipio, ad esempio, o in qualunque altra casa-casta della repubblica delle banane italiana.

                  Dicono che ci saranno licenziamenti, perch? ? ora di smetterla.

                  Bh?, io non ci credo manco se lo vedo.

                  Del resto, il PD, chi li vota ?

                  Del resto, non esiste gi? una normativa contro simili personaggi (Legge Brunetta, ndr) ?

                  Ed allora cosa si urla al cambiamento radicale, basta applicare una norma che gi? esiste !


                  P.S. :


                  Vero che nella pubblica amministrazione ci sono persone capaci ed oneste.



                  QUESTA DOVREBBE ESSERE LA REGOLA, NON L'ECCEZIONE !!!!!!!!
                  Last edited by raster10; 04-01-15, 10:32.

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                    #69
                    Sono cos? incompetenti e servono solo a far multe, in linea di massima a roma, che mi son trovato pi? di una volta a vederli prendere cazzotti in faccia da lavoratori onesti (portantini per il centro). Per arrivare a farti fsre questo vuol dire che ti esasperano. Io da un po sono andato con lo scooter in campana e dopo non l'ho lavato!!

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                      #70
                      la legge Brunetta ? servita solo a sbarrare la strada a chi all'interno della PA ha voglia di fare e capacit?, visto che ha tolto i concorsi interni

                      complimenti a lui

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                        #71
                        Originally posted by Anima998 View Post
                        la legge Brunetta ? servita solo a sbarrare la strada a chi all'interno della PA ha voglia di fare e capacit?, visto che ha tolto i concorsi interni

                        complimenti a lui

                        e questo chi lo dice ?

                        la Bindi ?????????

                        Comment


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                          #72
                          Testo unico sul Pubblico impiego 165/01 aggiornato con la riforma Brunetta
                          Decreto legislativo , testo coordinato 30.03.2001 n? 165 , G.U. 09.05.2001
                          DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
                          Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
                          (Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001)



                          Art. 55 - bis Forme e termini del procedimento disciplinare ([118])
                          1. Per le infrazioni di minore gravit?, per le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al
                          rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per
                          pi? di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica
                          dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura
                          non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni pi? gravi di quelle
                          indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del
                          comma 4. Alle infrazioni per le quali e' previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina
                          stabilita dal contratto collettivo.
                          2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in
                          posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle
                          sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti
                          giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a
                          sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
                          dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di
                          almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi,
                          pu? inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata
                          istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale
                          ulteriore attivit? istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di
                          archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito.
                          In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del
                          dipendente, il termine per la conclusione del procedimento e' prorogato in misura corrispondente. Il
                          differimento pu? essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei
                          termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione
                          disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
                          3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare
                          e' pi? grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla
                          notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione
                          all'interessato.
                          4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i
                          procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta
                          l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il
                          procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare e' pi? grave di
                          quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi
                          stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione
                          dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla
                          data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del
                          termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione
                          della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il
                          dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per
                          l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del
                          diritto di difesa.
                          5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, e' effettuata
                          tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta,
                          ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito,
                          il dipendente pu? indicare, altres?, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la
                          disponibilit?. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altres? della
                          consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di
                          ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. E' esclusa
                          l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.
                          6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono
                          acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione
                          del procedimento. La predetta attivit? istruttoria non determina la sospensione del procedimento, ne'
                          il differimento dei relativi termini.
                          7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica
                          dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di
                          informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo,
                          la collaborazione richiesta dall'autorit?' disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o
                          reticenti, e' soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione
                          disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla
                          gravit? dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.
                          8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica,
                          il procedimento disciplinare e' avviato o concluso o la sanzione e' applicata presso quest'ultima. In
                          tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora
                          pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.
                          9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa e' prevista la sanzione del
                          licenziamento o se comunque e' stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento
                          disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni
                          conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di
                          lavoro.
                          Art. 55-ter Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale
                          1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali
                          procede l'autorit?' giudiziaria, e' proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.
                          Per le infrazioni di minore gravit?, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non e'
                          ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravit?, di cui all'articolo
                          55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessit?
                          dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di
                          elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, pu? sospendere il procedimento
                          disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilit? di adottare la sospensione o altri
                          strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
                          2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e,
                          successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione
                          che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o
                          che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorit?' competente, ad istanza di parte da
                          proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilit?' della pronuncia penale, riapre il
                          procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del
                          giudizio penale.
                          3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una
                          sentenza irrevocabile di condanna, l'autorit?' competente riapre il procedimento disciplinare per
                          adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare e'
                          riaperto, altres?, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al
                          dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne e' stata applicata
                          una diversa.
                          4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare e', rispettivamente, ripreso o
                          riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di
                          appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed e' concluso entro
                          centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il
                          rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorit?' disciplinare competente ed il
                          procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni
                          conclusive, l'autorit?' procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le
                          disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.
                          Art. 55-quater Licenziamento disciplinare
                          1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve
                          ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del
                          licenziamento nei seguenti casi:
                          a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento
                          della presenza o con altre modalit? fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio
                          mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
                          b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore
                          a tre nell'arco di un biennio o comunque per pi? di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni
                          ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato
                          dall'amministrazione;
                          c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di
                          servizio;
                          d) falsit? documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto
                          di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
                          e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o
                          ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignit? personale altrui;
                          f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale e' prevista l'interdizione perpetua dai pubblici
                          uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
                          2. Il licenziamento in sede disciplinare e' disposto, altres?, nel caso di prestazione lavorativa,
                          riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di
                          appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione
                          del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo
                          e' dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme
                          legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti
                          dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54.
                          3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento e' senza preavviso.

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                            #73
                            Originally posted by raster10 View Post
                            e questo chi lo dice ?

                            la Bindi ?????????
                            ehm....te lo posso confermare io dopo aver disc...ehm..parlato con un sindacalista

                            le altre norme le conosco solo in maniera teorica visto che non ci sono dentro

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                              #74
                              Io ho fatto capodanno in duomo a milano,era pieno di vigili,polizia carabinieri.. Praticamente era come se non ci fossero:a tre mt da loro c erano marocchini che vendevano abusivamente bottiglie di spumante,birra botti belli grossi,fumava canne e lanciavano bottiglie in piazza,tutto questo dietro rassicurazione del sindaco di MILANO riferendo che non sarebbero entrate bottiglie di vetro,botti ecc...e che tutto sarebbe stato sotto controllo.

                              Bel modo di vegliare,ma porco mondo ma se io devi pagare a questi che non fanno una ***** davanti a ci? e' meglio che se ne stiano a casa.. di certo costa meno ai contribuenti pagare una malattia che staoirdinario festivo

                              O SBAGLIO?
                              Last edited by bladeRRunner; 04-01-15, 16:49.

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                                #75
                                Originally posted by ace View Post
                                no no.. aspetta... grillo non ? un dittatore... ? semplicemente un coglione che cavalca il populismo dicendo un mare di cose che piacciono al popolino, senza tenere conto della correttezza e della fattibilit? delle sue esternazioni.. ed in maniera approssimativa pure quello... e dietro questa facciata da strillatore NON HA LA MINIMA COGNIZIONE di una linea politica applicabile e che dia dei risultati...


                                considero grillo uno dei personaggi pi? PERICOLOSI della politica attuale... sia per quello che dice, sia per quello che impedisce di fare a chi ? stato eletto nel m5s, che magari sar? anche ignorante in materia politica ma ha ben chiaro la differenza tra le voler fare cose o vole solo fare casino..

                                Ace agli italiani piacciono i cinepanettoni piace Checco salone...siamo sempliciotti o troppo furbi..l era berlusca e finita e ora tocca ai grillini

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