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Furto auto ed incidente, che succede ?

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    #16
    Originally posted by Larsen_EE View Post
    te che teoricamente se te la ritrovano, dopo aver fatto la denuncia di furto, l'auto te la ripagano per il valore che avevi assicurato.
    non te la riparano (salvo accordi differenti), perche' una volta denunciato il furto, se viene ritrovata, l'auto e' dell'assicurazione.
    Non ? proprio cos?, l'assicurazione prende la propriet? del mezzo eventualmente recuperato solo se nel frattempo ti ha gi? liquidato.

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      #17
      L'assicurazione in caso di furto segue l'auto: infatto puoi spostarla su un altro veicolo solo alla scadenza o al ritrovamento del mezzo
      Quindi se c'era la casco o altre formule di risarcimento dei danni al proprio mezzo ti pagano altrimenti ciao

      Le vittime della strada non ti pagano il mezzo, a stento pagano le persone

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        #18
        Originally posted by maxss83 View Post
        Strano che non dici che sicuramente il presunto ladro sia un terrone.......
        e tu strano che non perdi l occasione per startene zitto anzich? scrivere l ennesimo messaggio insensato

        x gli altri: a me non interessano i "se", "ho sentito dire" ecc ecc......a me interessava la risposta di chi ? del campo

        altra ipotesi: se il ladro veniva beccato, come ci si doveva muovere ?
        immagino zero possibilit? in sto caso, dato che qui il 90% dei furti d auto sono opera di rom, albanesi e romeni ovviamente nulla facenti e senza reddito sulla carta

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          #19
          Il fondo copre eventualmente i danni fatti ad altri, non alla sua auto.

          Il Fondo di garanzia per le vittime della strada ? un organismo di indennizzo nato in attuazione della Convenzione di Strasburgo del 1959 e regolato dal Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs 209/2005) allo scopo di risarcire:

          I danni causati da veicolo o natante non identificato (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento ? dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona);

          I danni causati da veicolo o natante identificato ma non coperti da assicurazione (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente)

          I danni cagionati da veicolo o natante che risulti assicurato presso un’impresa che al momento del sinistro si trovi in uno stato di liquidazione coatta (sia per i danni alla persona che a cose);

          I danni causati da un veicolo posto in circolazione contro la volont? del proprietario (furto).

          Segnalo per completezza che il Fondo di garanzia per le vittime della strada, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, provvede al risarcimento del danno anche nei seguenti casi:

          Sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni (Art. 283, comma 1, lett. d-bis);

          Sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non pi? corrispondente allo stesso veicolo (Art. 283, comma 1, lett. d-ter).

          L’intervento del Fondo, nei casi sopracitati, ? limitato al massimale di legge vigente alla data del sinistro. L’istruttoria e la liquidazione dei danni per i sinistri di cui all’art. 283 lett. a), b), d), d-bis) e d-ter) ? quindi, per legge, di esclusiva competenza dell’Impresa Designata, individuata in base al luogo di accadimento del sinistro, alla quale va inviata la richiesta di risarcimento dei danni per l’apertura della pratica e nei cui confronti, in caso di mancata definizione transattiva, deve essere esercitata l’eventuale azione giudiziaria. La designazione delle Imprese, valida per un triennio, avviene per legge. Il Fondo di Garanzia ? istituito presso la Consap SPA, ed ? alimentato dalle imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria.



          Come vedi copre SOLO i danni provocati DAL veiocolo fuori regola e NON AL veioco stesso.
          Last edited by Dueruote_; 06-10-14, 10:52.

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            #20
            esatto... se per dire quella golf avesse fatto danni ad altri nello stato di "rubata", gli altri sarebbero stati risarciti, ma la golf o ha una copertura per il furto, oppure se ha solo l'rca purtroppo ti attacchi.

            se hai la furto, nel momento in cui l'auto viene ritrovata, se hai gia' fatto la denuncia sia all'assicurazione, sia alle fdo, l'auto e' formalmente dell'assicurazione, che te la liquida per il valore assicurato.
            se invece non hai nulla, l'auto recuperata torna in tuo possesso...

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              #21
              perch? non dotano le auto di un bel antifurto da 600 volt ?


              Ma si dai, anche 800 volt.


              Non friggono ed al contempo l'auto non si posta di un millimetro.

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                #22
                perche' finisci per pagare i danni al ladro, come quello che s'e' visto costretto a pagare 25.000 euro per aver sparato a sale nel culo degli zingari trovati dentro casa sua.

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                  #23
                  Originally posted by Larsen_EE View Post
                  perche' finisci per pagare i danni al ladro, come quello che s'e' visto costretto a pagare 25.000 euro per aver sparato a sale nel culo degli zingari trovati dentro casa sua.

                  avr? anche pagato la multa,

                  ma zio cantante, sai che soddisfazione !!!!!


                  Spero almeno abbia messo il sale grosso



                  :1::1::1::1::1::1::1:

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                    #24
                    Ho letto che ci sono anche casi nei quali le assicurazioni non paga i danni se non ci sono segni effrazione.

                    Vi risulta?

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