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[Quesito LEGALE].. separazione

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    #31
    Rottura del fidanzamento.

    Secondo l?art.80 del Codice Civile, se il fidanzamento si rompe, per qualsiasi causa, dopo la promessa di matrimonio, manifestata in qualsiasi forma, ciascuno dei fidanzati pu? ottenere la restituzione dei doni fatti "a causa della promessa", ossia in previsione del futuro matrimonio.

    Restituzione dei regali.

    La restituzione ha ad oggetto quei doni che, per consuetudine, non potrebbero trovare giustificazione all?infuori del fidanzamento come, ad esempio, oggetti d?oro tipo fedine, anelli, medagliette; la giurisprudenza ricomprende tra i doni da restituire anche le fotografie che si siano scambiate i fidanzati, tendendo ad escludere la corrispondenza di qualunque tipo.

    Risarcimento dei danni

    Quando la promessa di matrimonio sia stata fatta dai fidanzati in modo ?solenne?, cio? utilizzando la forma dell?atto pubblico o della scrittura privata (? sufficiente anche una lettera dal contenuto inequivocabile), o risulti dalla richiesta delle pubblicazioni, colui che, senza motivo, rifiuti di eseguirla, o provochi col proprio comportamento il rifiuto dell?altro, ? tenuto a risarcire il danno cagionato all?altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni assunte a causa della promessa stessa, come ad esempio l?acquisto dei fiori per la cerimonia, l?acquisto di mobili o di immobili, le spese fatte per i preparativi del ricevimento di nozze, ecc.

    (Sia l?azione per la restituzione dei doni sia quella per il risarcimento dei danni devono essere iniziate nel termine di 1 anno dal giorno del rifiuto delle nozze o della morte di uno dei due fidanzati).



    senza entrare nei dettagli.....le richeste della tua ex sono andate in prescrizione.....

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      #32
      Originally posted by mano View Post
      Rottura del fidanzamento.

      Secondo l?art.80 del Codice Civile, se il fidanzamento si rompe, per qualsiasi causa, dopo la promessa di matrimonio, manifestata in qualsiasi forma, ciascuno dei fidanzati pu? ottenere la restituzione dei doni fatti "a causa della promessa", ossia in previsione del futuro matrimonio.

      Restituzione dei regali.

      La restituzione ha ad oggetto quei doni che, per consuetudine, non potrebbero trovare giustificazione all?infuori del fidanzamento come, ad esempio, oggetti d?oro tipo fedine, anelli, medagliette; la giurisprudenza ricomprende tra i doni da restituire anche le fotografie che si siano scambiate i fidanzati, tendendo ad escludere la corrispondenza di qualunque tipo.

      Risarcimento dei danni

      Quando la promessa di matrimonio sia stata fatta dai fidanzati in modo ?solenne?, cio? utilizzando la forma dell?atto pubblico o della scrittura privata (? sufficiente anche una lettera dal contenuto inequivocabile), o risulti dalla richiesta delle pubblicazioni, colui che, senza motivo, rifiuti di eseguirla, o provochi col proprio comportamento il rifiuto dell?altro, ? tenuto a risarcire il danno cagionato all?altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni assunte a causa della promessa stessa, come ad esempio l?acquisto dei fiori per la cerimonia, l?acquisto di mobili o di immobili, le spese fatte per i preparativi del ricevimento di nozze, ecc.

      (Sia l?azione per la restituzione dei doni sia quella per il risarcimento dei danni devono essere iniziate nel termine di 1 anno dal giorno del rifiuto delle nozze o della morte di uno dei due fidanzati).



      senza entrare nei dettagli.....le richeste della tua ex sono andate in prescrizione.....

      Ma non credo proprio che sia questo il caso....

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