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Paradossi del diritto italiano

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    #1

    Paradossi del diritto italiano

    Dal Corriere



    Di solito, quando lo spieghi, la risposta ?: ?Ma va?!? (In alternativa: ?Non ? vero?).

    Eppure ? (ancora) cos?: in Italia i bambini che nascono da genitori non sposati non hanno parenti, se non i genitori e (forse) i nonni.

    ?E io non sarei zia di mia nipote? E perch??? Perch? la legge ? (ancora) cos?.

    Un bambino su quattro nasce da coppie non sposate. Il doppio di dieci anni fa.

    Il secondo rapporto sulla coesione sociale realizzato da Istat, ministero del Lavoro e Inps testimonia a una volta di pi? il profondo cambiamento in essere nella societ? italiana. Ma se si pu? comprendere (che non significa, condividere) la difficolt? di arrivare, per esempio, alla regolamentazione dei diritti dei conviventi, non si capisce perch? resista in Italia la differenza tra figli legittimi, cio? nati nel matrimonio, e figli naturali, nati appunto da coppie non sposate.

    Gi? la diversa parola usata (?legittimi? versus ?naturali?), sarebbe sufficiente a spingere ad approvare quella modifica, pi? volte tentata, che unifichi una volta per tutti i figli.

    Ma nel diritto le parole hanno un loro significato. E cos?, seppur molto avvicinatisi nel tempo, figli legittimi e figli naturali non sono ancora la stessa cosa a fini legali.

    Infatti, i figli naturali hanno dei genitori, ma non hanno zii e cugini e non sono neanche fratelli tra di loro seppur nati dagli stessi due genitori.

    ?Il riconoscimento che la condizione dei figli ? la medesima rispetto ai genitori non impedisce che rimanga un?area di disparit? di trattamento tra figli naturali e figli legittimi: quella del rapporto con i parenti di ciascun genitore ? spiega Maria Dossetti, a lungo docente di Diritto di famiglia all?Universit? di Milano e autrice di numerose pubblicazioni in materia ? La rilevanza giuridica della parentela naturale ? stata circoscritta dal legislatore a situazioni specifiche e non ha assunto carattere di principio generale. La recente legge sull?affidamento condiviso segna, per?, una inversione di tendenza, poich? prevede che il figlio minore abbia il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche dopo la separazione tra i genitori coniugati o la cessazione della convivenza more uxorio. Sembra ormai giunto il momento, per il legislatore, di rimuovere ogni forma di discriminazione tra i figli, assumendo eventualmente, come punto di partenza, i progetti di legge gi? presentati in Parlamento?.

    Lo scorso giugno, la Camera aveva approvato (presenti 477, votanti 476, astenuti 1, maggioranza 239, 476 i s?, nessun voto contrario) la modifica al codice civile stabilendo che ?tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico?. Poi la normativa si ? persa per strada, insieme alla caduta del governo Berlusconi.

    ?Il sito internet del Senato informa che a oggi non ? ancora iniziato l?esame del progetto assegnato alla 2? Commissione permanente (Giustizia) in sede referente in data 5 luglio 2011?, sottolinea Anna Danovi, avvocato matrimonialista a Milano e presidente del Centro per la riforma del diritto di famiglia. Che evidenzia alcuni aspetti importanti di cui tenere conto. ?Il ddl si propone di raggiungere tre obiettivi fondamentali: 1) eliminazione degli status di figlio naturale e di figlio legittimo, con un unico status di figlio, 2) introduzione di un procedimento giurisdizionale ad hoc per l?affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, modellato su quello della separazione e del divorzio, 3) riconoscimento del diritto del minore ?che abbia compiuto gli anni 12, e anche in et? inferiore ove capace di discernimento, di essere ascoltato per tutte le questioni e procedure che lo riguardano?.

    Danovi sottolinea in particolare un punto: il procedimento. Tema molto delicato.

    Oggi, infatti, la competenza per l?affidamento dei figli naturali ? affidata al Tribunale dei minorenni, al contrario dei figli naturali il cui affidamento ? deciso dal Tribunale ordinario. Ma i due Tribunali hanno riti processuali diversi: ?Il codice di procedura ? dice Danovi ? precisa che davanti al Tribunale dei minorenni il rito ? quello camerale, la cui disciplina ? tuttavia notoriamente sintetica e non delinea con precisione la scansione dell?iter processuale, prestando il fianco a numerosi problemi pratici e di fatto ancora rimettendo all?interpretazione di ciascun singolo foto l?effettivo svolgimento del giudizio?. Il ddl approvato dalla Camera e che dovrebbe ora affrontare la discussione del Senato, introduce un nuovo rito, sempre di tipo camerale, ma modellato su quello della separazione e del divorzio. ?Nel testo attuale ? conclude Danovi ? ? certamente apprezzabile l?obiettivo di dare certezza a una materia non totalmente plasmata, tuttavia l?introduzione di un ennesimo rito speciale non va verso la semplificazione processuale ? peraltro strettamente collegata alla certezza del diritto -. Meglio sarebbe introdurre un corpus normativo ad hoc intestato al procedimento uniforme per la giustizia minorile, ragionando in maniera organica?.

    Ha ancora un senso secondo voi la divisione tra figli legittimi e figli naturali?

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    #2
    Ma non hanno fatto una legge lo scorso anno per sta roba?

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