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Help - ritiro patente e permesso sul tragitto casa lavoro
Permesso di guida concesso!!!!!!!!
Ora al telefono la gentilissima signorina mi ha detto che dovr? fare la visita medica mentre un avvocato in una chiaccherata informalemi aveva detto che sotto lo 0,8 non serve. L articolo del CDS dice cosi:
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza ? punito, ove il fatto non costituisca pi? grave reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida ? raddoppiata. La patente di guida ? sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se ? stata applicata la sospensione condizionale della pena, ? sempre disposta la confisca del veicolo con il quale ? stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.
e l'articolo 8 specifica che:
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis (2c), il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto pu? disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
Non capisco se tutti i trasgressori del comma 2 la devono fare o solo quelli del 2c e 2 bis (il 2bis non mi riguarda perche ? per chi causa anche un incidente)
Io ho chiesto di poter andare al lavoro dalle 7 00 alle 7 30 e tornare a casa dalle 17 alle 17 30. Cosi i giorni di sospensione diventano 95 anziche 90
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