veramente...
? Chiunque detenga uno o pi? apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni ? obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto.[4] ?
(R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246 art. 1, in materia di "Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni.")
Controversia sugli apparecchi
La precisa definizione di quali apparecchi rientrino nella previsione normativa e quali non vi rientrino era, fino a febbraio 2012, mancante, poich? nel regio decreto si faceva riferimento in senso generico ad apparecchi "atti od adattabili". L'evoluzione tecnologica digitale ha infatti introdotto apparecchi multifunzione anche molto diversi tra loro per funzionalit? di base (es.Tablet PC o Smartphone).
Al fine di chiarire quest'aspetto, alcune associazioni dei consumatori italiani hanno provato pi? volte ad interpellare i soggetti istituzionali competenti[29]. L'argomento aveva peraltro toccato da vicino anche le imprese, interessate a sapere se escludere o meno, da qualsiasi obbligo di pagamento, coloro che sono in possesso di apparecchi che fungono da strumenti di lavoro quali computer, telefoni cellulari e strumenti similari.
In un comunicato stampa della RAI del 21 febbraio 2012 viene dichiarato che il pagamento dell'imposta ? riservato per il solo possesso di apparecchi atti alla ricezione televisiva e che non ? mai stato richiesto il pagamento del canone per altri mezzi come computer, tablet e smartphone[30][31].
Con la nota prot. n. 12991 del 22 febbraio 2012, invece, viene chiarita la distinzione tra apparecchi "atti od adattabili"[32].
Un apparecchio si intende atto a ricevere i segnali radiotelevisivi se, e solo se, include nativamente gli stadi di un radioricevitore completo: sintonizzatore radio, decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi televisivi e solo audio per i servizi radiofonici.
Un apparecchio si intende adattabile a ricevere i segnali radiotelevisivi se, e solo se, include almeno uno stadio sintonizzatore radio ma ? privo del decodificatore o dei trasduttori, o di entrambi i dispositivi, che, collegati esternamente al detto apparecchio, realizzerebbero assieme ad esso un radioricevitore completo.
Pertanto, la presenza o meno di un sintonizzatore radiotelevisivo operante nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione[33]risulta fattore discriminante per il pagamento o l'esonero dall'imposta.
? Chiunque detenga uno o pi? apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni ? obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto.[4] ?
(R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246 art. 1, in materia di "Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni.")
Controversia sugli apparecchi
La precisa definizione di quali apparecchi rientrino nella previsione normativa e quali non vi rientrino era, fino a febbraio 2012, mancante, poich? nel regio decreto si faceva riferimento in senso generico ad apparecchi "atti od adattabili". L'evoluzione tecnologica digitale ha infatti introdotto apparecchi multifunzione anche molto diversi tra loro per funzionalit? di base (es.Tablet PC o Smartphone).
Al fine di chiarire quest'aspetto, alcune associazioni dei consumatori italiani hanno provato pi? volte ad interpellare i soggetti istituzionali competenti[29]. L'argomento aveva peraltro toccato da vicino anche le imprese, interessate a sapere se escludere o meno, da qualsiasi obbligo di pagamento, coloro che sono in possesso di apparecchi che fungono da strumenti di lavoro quali computer, telefoni cellulari e strumenti similari.
In un comunicato stampa della RAI del 21 febbraio 2012 viene dichiarato che il pagamento dell'imposta ? riservato per il solo possesso di apparecchi atti alla ricezione televisiva e che non ? mai stato richiesto il pagamento del canone per altri mezzi come computer, tablet e smartphone[30][31].
Con la nota prot. n. 12991 del 22 febbraio 2012, invece, viene chiarita la distinzione tra apparecchi "atti od adattabili"[32].
Un apparecchio si intende atto a ricevere i segnali radiotelevisivi se, e solo se, include nativamente gli stadi di un radioricevitore completo: sintonizzatore radio, decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi televisivi e solo audio per i servizi radiofonici.
Un apparecchio si intende adattabile a ricevere i segnali radiotelevisivi se, e solo se, include almeno uno stadio sintonizzatore radio ma ? privo del decodificatore o dei trasduttori, o di entrambi i dispositivi, che, collegati esternamente al detto apparecchio, realizzerebbero assieme ad esso un radioricevitore completo.
Pertanto, la presenza o meno di un sintonizzatore radiotelevisivo operante nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione[33]risulta fattore discriminante per il pagamento o l'esonero dall'imposta.
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