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[Lavoro] - Aspettativa non retribuita

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    #1

    [Lavoro] - Aspettativa non retribuita

    Chi sa di cosa si tratta, parli!

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    #2
    Mi sembra sia un periodo totale di 180 giorni anche non continuativi nell'arco della vita lavorativa nella stessa azienda!!

    Di pi? nin zo!!

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      #3
      un mio amico e' in aspettativa non retribuita da oltre 1 anno e lo sara' ancora per 6 mesi.
      non riesce bene a capire i vantaggi/svantaggi di questa soluzione lavorativa.
      fondamentalmente....non ha assolutamente reddito, ma la societa' continua a versare i contributi pensionistici ( pensione? bauahahah )
      io questo so....di piu...NO

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        #4
        Ho trovato questo!!


        La legge prevede che in determinati casi il lavoratore pu? chiedere al proprio datore di lavoro un periodo di aspettativa, la cui durata ? stabilita dalla legge stessa e durante il quale non ha diritto alla retribuzione ma solo alla conservazione del posto di lavoro.

        Le ipotesi in cui il lavoratore pu? chiedere un periodo di aspettativa non retribuita sono previste dalla Legge n.53 del 2000 e riguardano i congedi per eventi e cause particolari e i congedi per la formazione.

        In relazione alla prima ipotesi, in particolare, la legge prevede che il lavoratore in caso di gravi e documentati motivi familiari pu? chiedere al datore di lavoro un periodo di congedo continuativo o frazionato della durata complessiva non superiore a due anni. Durante tale periodo il lavoratore, oltre a non percepire alcuna retribuzione, non pu? svolgere alcun tipo di attivit? lavorativa. Il periodo di aspettativa non viene considerato n? ai fini dell’anzianit? di servizio n? ai fini previdenziali, tuttavia la lavoratore ? concessa la possibilit? di procedere al riscatto o al versamento dei relativi contributi.

        La seconda ipotesi, invece, riguarda i lavoratori che hanno almeno cinque anni di anzianit? di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, a cui ? concessa la possibilit? di richiedere la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore agli undici mesi, continuativo o frazionato, per la formazione. La legge chiarisce che per “congedo per formazione” si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attivit? formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.

        Fonte: Aspettativa non retribuita per motivi personali o di studio

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          #5
          grazie mille!

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