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Invito ai tedeschi:"non pagate le multe italiane"...!
Simo lo fanno gi? da anni.
Anche in Italia con gli stranieri funziona esattamente come x noi ad es. in svizzera (e/o altri paesi).
Se ti fermano e ti multano: o paghi cash, oppure trattengono i documenti finch? non saldi.
Il "problema" per? ? beccarli!
Perch? le riscossioni all'estero riguardano pi? che altro divieti di sosta, autovelox e altra roba non immediatamente contestabile.
ecco
e io che in autostrada,
(navigatore acceso per verificare la velocit? e rientrare nei limiti, cercando di non eccedere per non vedere decimati i miei piccoli e pochi punti)
ridevo delle targhe tedesche che mi superavano a velocit? impensabili pensando a multe che cadevano come pioggia...
in realt?
erano loro a ridere di una sfigata che lottava per non sforare i 130 km/h
Sai se sanno che non li fermi.... Che gli frega?
Vorrei farVi notare a Voi perbenisti che pure qui dentro si chiedon mille mila consigli per non pagare multe su suolo italico... altro che teutonico
Se invece di far cassa da nascosti iniziassero a fermar le maGGhine non ci sarebbero problemi di sorta
Chissa perch? i teutonici che arrivan qui a topolonia si inciuccan di brutto, gli ritiran la patente e quando scoprono che il ritiro vale pure a casa loro ci restan malissimo
la sanzione a veicoli stranieri ? disciplinata dall'art Art. 207.
Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE
1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore ? ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202. L'agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facolt? prevista del pagamento di misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla met? del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione ? fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione ? versata al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.
2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, ? pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202.
3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo ? affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di propriet? dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'ltalia.
quindi il giornale tedesco ha scritto tante emerite ....zzate
se la possono cavare solo con i divieti di sosta.. oops scordavo e con i velox fissi ....come facciamo anche noi all'estero
umberto
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