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Ma il decreto Bersani e applicabile anche sulle moto...?

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    #1

    Ma il decreto Bersani e applicabile anche sulle moto...?

    Avrei bisogno di una info, sapete snella legge Bersani e applicabile anche sulle moto...? Ho 2 assicurazioni dove ho assicurato le auto ma una mi dice che si pu? e l'altra no...
    Qualcuno di voi sa qualcosa???

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    #2
    a me hanno detto di no perchè sono due mezzi "merceologici" diversi

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      #3
      auto con auto...moto con moto

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        #4
        da auto a moto no....

        ma da sputer a moto si......

        e conta che ora se usufruisci del decreto bersani....alcune compagnie ti fanno pagare 100 euro in piu.......
        ed e tutto vero

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          #5
          Originally posted by Paiolino View Post
          Avrei bisogno di una info, sapete snella legge Bersani e applicabile anche sulle moto...? Ho 2 assicurazioni dove ho assicurato le auto ma una mi dice che si pu? e l'altra no...
          Qualcuno di voi sa qualcosa???
          Auto - Auto

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            #6
            L'auto e la moto rientrano in 2 settori assicurativi diversi.
            Il decreto Bersani si applica all'interno dello stesso settore quindi auto con auto e moto con moto o ciclomotore (che rientra nello stesso settore delle moto)

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              #7
              ma porca miseria.......per me dovrebbero fare come all'estero.....due moto una sola assicurazione (pagata sulla base di quella grossa)...a patto che li guidi solo tu....a turno...un sedere....= una assicurazione...da noi invece.....1 sedere 10 moto...= 10 assicurazioni

              lader!!

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                #8
                Originally posted by hal1969it View Post
                ma porca miseria.......per me dovrebbero fare come all'estero.....due moto una sola assicurazione (pagata sulla base di quella grossa)...a patto che li guidi solo tu....a turno...un sedere....= una assicurazione...da noi invece.....1 sedere 10 moto...= 10 assicurazioni

                lader!!
                sarebbe un sogno...

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                  #9
                  Confermo, ci sono passato poco tempo fa.

                  Solo auto con auto e moto con moto

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                    #10
                    Originally posted by macicca View Post
                    sarebbe un sogno...
                    eh gia'...ma all'estero.....e' gia' cosi!!

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                      #11
                      Allora, fermi tutti io farei moto-moto ( e non auto-moto). Ho acquistato un ktm 450 exc e avendo già la 1198 l'appoggerei li, solo che sto testa di cazz o dice che non si può fare e mi fa spendere il doppio rispetto alla Ducati (1200cc...!)
                      Quindi siete sicuri che si può fare...? Sapete dove posso trovare il decreto che me lo stampo e glie lo incollo in fronte...!?!?
                      Grazie..!

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                        #12
                        Originally posted by /\|</\$|-|| View Post
                        auto con auto...moto con moto
                        Esatto!

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                          #13
                          Originally posted by Paiolino View Post
                          Allora, fermi tutti io farei moto-moto ( e non auto-moto). Ho acquistato un ktm 450 exc e avendo gi? la 1198 l'appoggerei li, solo che sto testa di cazz o dice che non si pu? fare e mi fa spendere il doppio rispetto alla Ducati (1200cc...!)
                          Quindi siete sicuri che si pu? fare...? Sapete dove posso trovare il decreto che me lo stampo e glie lo incollo in fronte...!?!?
                          Grazie..!
                          dove lo puoi prendere nn lo so'
                          pero' ti do al 100% la sicurezza che e' cosi' la classe di merito del pompone la puoi applicare anche alla zompafossi!
                          io ho genertel....me lo fanno in automatico...e nn chiedono un caxxo in confronto agli altri!!!!
                          consiglio vivamente!

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                            #14
                            il decreto bersani, come detto, si applica per le stesse categorie quindi auto-auto, moto-moto e furgone-furgone: alcune assicurazioni, es. genertel, applicano una scontistica "interna" riconoscendoti la classe dell'auto, se pi&#249; alta, anche alla moto riducendo ancora di pi&#249; il premio
                            (attenzione: viene riconosciuta la classe di merito "internamente" NON a livello generale quindi, per capirci, la classe di merito va avanti comunque per la sua strada e, se cambi compagnia, ti viene rilaciato il solito cedolino con la classe b/m a cui sei arrivato nel frattempo)

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                            • Font Size
                              #15
                              Eccoti il testo del decreto per quanto concerne le assicurazioni...

                              Il Decreto Bersani corrisponde al decreto-legge del 31/01/2007, n. 7, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 dell'1 febbraio 2007.



                              Art. 5.
                              Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi


                              1. I divieti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni, a decorrere dal termine previsto dal medesimo articolo.

                              2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
                              &#171;4-bis. L'impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, anche aggiuntivo al precedente, con le formule di cui all'articolo 133, a prescindere dalla contestuale vigenza di un'altra polizza, non pu&#242; assegnare al contraente una classe di merito pi&#249; sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito.
                              4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilit&#224; del contraente, che e' individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilit&#224; principale, la stessa si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di pi&#249; sinistri.
                              4-quater. E' fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.&#187;.

                              3. All'articolo 136 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
                              &#171;3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall'ISVAP, sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale.&#187;.

                              4. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: &#171;In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facolt&#224; di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni&#187;.

                              5. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fatta salva la facolt&#224; degli operatori di adeguare le clausole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.
                              e questa &#232; una valida spiegazione...

                              Il decreto Bersani ha apportato una serie di modifiche e novit&#224; nel mondo delle polizze assicurative arrivando ad intaccare persino il famigerato Codice delle Assicurazioni.
                              L’obiettivo principale del decreto &#232; stato senza dubbio quello di rendere lineare e trasparente l’intero settore delle assicurazioni garantendo la necessaria protezione del cliente verso tutte le agenzie.

                              L’articolo 5 del decreto Bersani si sofferma in particolar modo sulle tematiche relative all’RC Auto e sui contratti d’assicurazione in genere.

                              Durante la sottoscrizione di una nuova polizza RC Auto, il cliente resta in possesso della classe di merito relativa all’ultimo contratto stipulato, sia in caso di acquisto di ulteriore automobile sia nel caso sia intercorsa una fase di cessazione dell’eventuale polizza precedente (5 anni).

                              In presenza di un incidente la compagnia assicurativa non pu&#242; penalizzare il soggetto assicurato alterando il valore della classe di merito sino al momento in cui non vengono appurate e certificate le effettive colpe.

                              Secondo il decreto Bersani l’agenzia assicurativa deve rispettare le regole di trasparenza e di propaganda informando in maniera immediata il cliente riguardo eventuali modifiche sfavorevoli per quanto concerne la classe di merito.

                              Il Ministero dello Sviluppo economico, attraverso elementi forniti dall’Isvap, provveder&#224; a promuovere la diffusione dei servizi d’assicurazione on-line in modo tale da facilitare la scelta del consumatore che potr&#224; valutare comodamente le varie proposte assicurative RC Auto presenti sul mercato.

                              Inoltre, ritornando alle assicurazioni, le compagnie non hanno il consenso di sottoscrivere con i relativi agenti, delle polizze in cui siano presenti particolari vincoli di ripartizione esclusiva inerenti ai danneggiamenti subiti.

                              Le stesse compagnie assicurative non saranno pi&#249; abilitate a stipulare contratti di tipo pluriennale con la clausola di durata decennale, vigente nell’attuale Codice Civile.

                              Conseguenza diretta di tali modifiche &#232; l’opportunit&#224; offerta al cliente di disdire la propria polizza a cadenza annuale, senza pagare alcun indennizzo o penale.

                              Per concludere, il soggetto assicurato ogni anno pu&#242; analizzare la propria situazione assicurativa decidendo facoltativamente di proseguire con la compagnia corrente oppure cessare il contratto in essere precedentemente alla scadenza per poi effettuare un cambio di compagnia.

                              Il vantaggio pi&#249; grande che la legge Bersani ha dato ai giovani &#232; la possibilit&#224; di aprire una nuova assicurazione acquisendo la classe di merito di uno dei genitori. Quindi accade che un giovane neo patentato, avr&#224; una classe di merito molto pi&#249; bassa della 14esima (classe di avvio per la prima assicurazione) e pagher&#224; un premio assicurativo molto pi&#249; basso di quello che avrebbe pagato in passato.

                              Per poter usufruire di questo vantaggio, &#232; indispensabile che sulla carta di identit&#224; del giovane figuri lo stesso indirizzo di residenza dei genitori. Ovviamente i prezzi saranno commisurati anche all’et&#224; quindi sar&#224; un’assicurazione comunque pi&#249; alta del genitore.
                              Last edited by neeko72; 22-10-10, 11:52.

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