Il calcolo del riscatto della laurea è individuato dall’INPS sulla base della retribuzione media pensionabile riferita alla data della domanda, del periodo da riscattare, dell’età e del sesso del richiedente. L’ammontare determinato può essere pagato in unica soluzione o fino a 120 rate mensili (dieci anni) senza interessi.
Se i periodi da riscattare sono anteriori al 1° Gennaio 1996 il calcolo del riscatto della laurea è quantificato da particolari tabelle che tengono conto dell’età, il sesso, la posizione assicurativa e retributiva e la durata dei periodi da riscattare.
Attraverso la combinazione di questi fattori verrà individuata la quantità di denaro necessaria all’INPS per pagare la pensione maggiorata dal riscatto: riserva matematica.
Se si tratta del riscatto di anni di laurea posteriori al 1° Gennaio 1996 il calcolo è determinato sulla base dell’aliquota contributiva (per la maggior parte dei lavoratori dipendenti l’aliquota è pari al 33%) applicata alla retribuzione lorda del richiedente, moltiplicata per il numero degli anni di cui si chiede il riscatto. Naturalmente, i due sistemi di calcolo sono applicati insieme se il periodo considerato è a cavallo della data sopraindicata.
Grazie all’ultima riforma, il riscatto degli anni di laurea può essere richiesto anche da chi non ha ancora un lavoro. In questo caso, il contributo tratto dal calcolo del riscatto della laurea è pari all’importo derivante dall’applicazione dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori dipendenti (33%) al minimale imponibile per artigiani e commercianti (13.819 euro per il 2008).
A titolo di esempio, un neolaureato che intenda effettuare il riscatto della laurea nel 2008 pagherà quindi 4.560 euro per ogni anno di studi (13.819 x 33%). Potrebbe essere una soluzione conveniente per coloro che hanno appena conseguito una laurea di primo livello o una laurea magistrale e ancora non hanno trovato un lavoro.
Va ricordato, inoltre, che il contributo versato per il riscatto della laurea è fiscalmente deducibile dall’interessato o detraibile dall’imposta dovuta dalle persone di cui egli risulti fiscalmente a carico (ad esempio i genitori), nella misura del 19% dell’importo stesso (secondo la normativa fiscale in vigore nel 2008).
Se i periodi da riscattare sono anteriori al 1° Gennaio 1996 il calcolo del riscatto della laurea è quantificato da particolari tabelle che tengono conto dell’età, il sesso, la posizione assicurativa e retributiva e la durata dei periodi da riscattare.
Attraverso la combinazione di questi fattori verrà individuata la quantità di denaro necessaria all’INPS per pagare la pensione maggiorata dal riscatto: riserva matematica.
Se si tratta del riscatto di anni di laurea posteriori al 1° Gennaio 1996 il calcolo è determinato sulla base dell’aliquota contributiva (per la maggior parte dei lavoratori dipendenti l’aliquota è pari al 33%) applicata alla retribuzione lorda del richiedente, moltiplicata per il numero degli anni di cui si chiede il riscatto. Naturalmente, i due sistemi di calcolo sono applicati insieme se il periodo considerato è a cavallo della data sopraindicata.
Grazie all’ultima riforma, il riscatto degli anni di laurea può essere richiesto anche da chi non ha ancora un lavoro. In questo caso, il contributo tratto dal calcolo del riscatto della laurea è pari all’importo derivante dall’applicazione dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori dipendenti (33%) al minimale imponibile per artigiani e commercianti (13.819 euro per il 2008).
A titolo di esempio, un neolaureato che intenda effettuare il riscatto della laurea nel 2008 pagherà quindi 4.560 euro per ogni anno di studi (13.819 x 33%). Potrebbe essere una soluzione conveniente per coloro che hanno appena conseguito una laurea di primo livello o una laurea magistrale e ancora non hanno trovato un lavoro.
Va ricordato, inoltre, che il contributo versato per il riscatto della laurea è fiscalmente deducibile dall’interessato o detraibile dall’imposta dovuta dalle persone di cui egli risulti fiscalmente a carico (ad esempio i genitori), nella misura del 19% dell’importo stesso (secondo la normativa fiscale in vigore nel 2008).
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