CIRCOLARE MINISTERO INTERNO DEL 12 AGOSTO 2010
Interventi in materia di controlli della conformita al tipo
omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per
i quali sia stata rilasciata la dichiarazione di conformita - Art. 77
C.d.S.
Al fine di evitare la diffusione di dispositivi di equipaggiamento non
omologati, e stata introdotta una nuova ipotesi sanzionatoria con il comma
3-bis dell' art. 77 C.d.S, per punire chi importa, produce per Ia
commercializzazione suI territorio nazionale, ovvero commercializza
sisterni, cornponenti ed entita tecniche senza la prescritta omologazione, 0
approvazione ai sensi dell'art.75, c.3-bis, C.d.S.
L'entita della sanzione e in funzione della tipologia di dispositivo 0
componente sopra citato: in generaIe, e prevista Ia sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 155,00 a euro 624,00, che viene elevata da euro 779,00
a euro 3.119,00, quando si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta,
cinture di sicurezza 0 pneumatici. Per la successione delle leggi nel tempo,
la previsione sanzionatoria di cui all 'art. 172, commi 12 e 13, C.d.S.,
relativa ai soli dispositivi di ritenuta 0 cinture di sicurezza, e da ritenersi
tacitamente abrogata.
I sistemi, i componenti e Ie entita tecniche in questione, anche se
instalIati sui veicoli, devono sempre essere sequestrati ai sensi dell'art. 213,
C.d.S. per Ia success iva confisca amministrativa.
SuI piano pratico, si suggerisce, fermo restando Ie diverse
disposizioni che potranno essere impartite in sede provinciale dalle
rispettive Prefetture, di procedere al sequestro, con la materialmente
sottrazione a chi 10 detiene, del dispositivo non omologato 0 non approvato
soltanto laddove cio sia tecnicamente possibile senza pregiudizio per Ia
sicurezza del veicolo e sia compatibile con i tempi e Ie modalita del
servlZlO.
In ogni altro caso appare indispensabile procedere al sequestro
amministrativo dell'intero veicolo, secondo Ie disposizioni dell 'art. 213
C.d.S, avendo cura di evidenziare nel verbale che il sequestro e stato
eseguito in funzione della necessita di procedere alIa confisca dei sistemi,
componenti 0 entita tecniche non omologati 0 non approvati che non
possono essere facilmente rimossi dal veicolo stesso, senza pregiudizio per
la sicurezza della circolazione medesimo. Resta ferma la possibilita per
I'interessato di chiedeme il successivo dissequestro, procedendo, a sue
spese, alIa rimozione dei predetti sistemi 0 componenti. In tale caso,
naturalmente, I' organa di polizia procedente dovra redigere un nuovo
verbale di sequestro, limitato ai dispositivi stessi.
Interventi in materia di controlli della conformita al tipo
omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per
i quali sia stata rilasciata la dichiarazione di conformita - Art. 77
C.d.S.
Al fine di evitare la diffusione di dispositivi di equipaggiamento non
omologati, e stata introdotta una nuova ipotesi sanzionatoria con il comma
3-bis dell' art. 77 C.d.S, per punire chi importa, produce per Ia
commercializzazione suI territorio nazionale, ovvero commercializza
sisterni, cornponenti ed entita tecniche senza la prescritta omologazione, 0
approvazione ai sensi dell'art.75, c.3-bis, C.d.S.
L'entita della sanzione e in funzione della tipologia di dispositivo 0
componente sopra citato: in generaIe, e prevista Ia sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 155,00 a euro 624,00, che viene elevata da euro 779,00
a euro 3.119,00, quando si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta,
cinture di sicurezza 0 pneumatici. Per la successione delle leggi nel tempo,
la previsione sanzionatoria di cui all 'art. 172, commi 12 e 13, C.d.S.,
relativa ai soli dispositivi di ritenuta 0 cinture di sicurezza, e da ritenersi
tacitamente abrogata.
I sistemi, i componenti e Ie entita tecniche in questione, anche se
instalIati sui veicoli, devono sempre essere sequestrati ai sensi dell'art. 213,
C.d.S. per Ia success iva confisca amministrativa.
SuI piano pratico, si suggerisce, fermo restando Ie diverse
disposizioni che potranno essere impartite in sede provinciale dalle
rispettive Prefetture, di procedere al sequestro, con la materialmente
sottrazione a chi 10 detiene, del dispositivo non omologato 0 non approvato
soltanto laddove cio sia tecnicamente possibile senza pregiudizio per Ia
sicurezza del veicolo e sia compatibile con i tempi e Ie modalita del
servlZlO.
In ogni altro caso appare indispensabile procedere al sequestro
amministrativo dell'intero veicolo, secondo Ie disposizioni dell 'art. 213
C.d.S, avendo cura di evidenziare nel verbale che il sequestro e stato
eseguito in funzione della necessita di procedere alIa confisca dei sistemi,
componenti 0 entita tecniche non omologati 0 non approvati che non
possono essere facilmente rimossi dal veicolo stesso, senza pregiudizio per
la sicurezza della circolazione medesimo. Resta ferma la possibilita per
I'interessato di chiedeme il successivo dissequestro, procedendo, a sue
spese, alIa rimozione dei predetti sistemi 0 componenti. In tale caso,
naturalmente, I' organa di polizia procedente dovra redigere un nuovo
verbale di sequestro, limitato ai dispositivi stessi.
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