... tra le varie norme positive mi era sfuggita questa:
MULTE: TEMPI E RATE Altri due provvedimenti di carattere generale sono inerenti al tema delle sanzioni: l?Art 24 del DDL riduce il tempo di notifica dagli attuali 150 giorni fissati dall?Art. 201 del C.d.s. (materia di notificazione delle violazioni) a 60 giorni come limite massimo; l?art 26 del DDL definisce l?importo e le modalit? di rateizzazione delle multe, introducendo l?Art. 202-bis al C.d.s. che prescrive:
?1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o pi? violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
2. Pu? avvalersi della facolt? di cui al comma 1 chi ? titolare di un reddito imponibile ai fini dell?imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall?ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l?interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ? costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l?istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
3. La richiesta di cui al comma 1 ? presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell?articolo 208. ? presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.
4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell?entit? della somma da pagare, l?autorit? di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l?importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l?importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l?importo dovuto supera euro 5.000. L?importo di ciascuna rata non pu? essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento ? stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall?articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
5. L?istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell?istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facolt? di ricorso al prefetto di cui all?articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all?articolo 204-bis. L?istanza ? comunicata dall?autorit? ricevente all?ufficio o comando da cui dipende l?organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell?istanza l?autorit? di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l?istanza si intende respinta.
6. La notificazione all?interessato dell?accoglimento dell?istanza, con la determinazione delle modalit? e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto ? effettuata con le modalit? di cui all?articolo 201. Con le modalit? di cui al periodo precedente ? notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L?accoglimento dell?istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l?organo accertatore.
7. In caso di accoglimento dell?istanza, il comando o ufficio da cui dipende l?organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell?articolo 203.
8. In caso di rigetto dell?istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6. [?]?.
Quasi quasi mi ricordo di pulire la targa...
... forse.
MULTE: TEMPI E RATE Altri due provvedimenti di carattere generale sono inerenti al tema delle sanzioni: l?Art 24 del DDL riduce il tempo di notifica dagli attuali 150 giorni fissati dall?Art. 201 del C.d.s. (materia di notificazione delle violazioni) a 60 giorni come limite massimo; l?art 26 del DDL definisce l?importo e le modalit? di rateizzazione delle multe, introducendo l?Art. 202-bis al C.d.s. che prescrive:
?1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o pi? violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
2. Pu? avvalersi della facolt? di cui al comma 1 chi ? titolare di un reddito imponibile ai fini dell?imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall?ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l?interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ? costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l?istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
3. La richiesta di cui al comma 1 ? presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell?articolo 208. ? presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.
4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell?entit? della somma da pagare, l?autorit? di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l?importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l?importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l?importo dovuto supera euro 5.000. L?importo di ciascuna rata non pu? essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento ? stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall?articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
5. L?istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell?istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facolt? di ricorso al prefetto di cui all?articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all?articolo 204-bis. L?istanza ? comunicata dall?autorit? ricevente all?ufficio o comando da cui dipende l?organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell?istanza l?autorit? di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l?istanza si intende respinta.
6. La notificazione all?interessato dell?accoglimento dell?istanza, con la determinazione delle modalit? e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto ? effettuata con le modalit? di cui all?articolo 201. Con le modalit? di cui al periodo precedente ? notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L?accoglimento dell?istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l?organo accertatore.
7. In caso di accoglimento dell?istanza, il comando o ufficio da cui dipende l?organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell?articolo 203.
8. In caso di rigetto dell?istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6. [?]?.
Quasi quasi mi ricordo di pulire la targa...
... forse.
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