Originally posted by Toledo
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In tema di assicurazione, l'accettazione senza riserve del premio pagato in ritardo ("a fortiori" se addirittura dopo il verificarsi del sinistro), costituisce un'ipotesi di rinunzia tacita al rimedio della sospensione della garanzia assicurativa ex art. 1901 c.c.
Cassazione civile , sez. III, 19 luglio 2004, n. 13344
Soc. Le Dolomiti c. Soc. Zurigo assicur.
Giust. civ. Mass. 2004, 9
In senso sostanzialmente conforme cfr. Cass. 2 dicembre 2000 n. 15407; Cass. 9 febbraio 1987 n. 1372. Nel senso che la rinunzia agli effetti della sospensione non pu? essere desunta dall?avere l?assicuratore accettato il tardivo pagamento del premio, ma deve manifestarsi con una specifica espressione di rinunzia da parte dell?assicuratore cfr. Cass. 1 luglio 2002 n. 9554.
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