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Grande affermazione di civilt? sui maltrattamenti agli animali
Guarda che appena 14 anni fa la violenza sessuale era considerato un reato contro la morale e non contro la persona figuriamoci se c'è da stupirsi
Già ma in quel caso il cambiamento dal punto di vista pratico non è stato granché, poiché in luogo della vecchia pena che andava "da 3 a 10 anni" si è passati alla nuova "da 5 a 10 anni".
Lo spostamento dal Titolo IX al Titolo XII è stato importante da un punto di vista di coscienza civile ma dal punto di vista pratico siamo lì...
Eì stato molto più importante, secondo me, l'aver previsto come causa della costrizione all'atto anche l'abuso di autorità e l'aver sostituito alla potenzialmente limitativa "congiunzione carnale" l'inequivocaa formula "compiere o subire atti sessuali" ed anche l'induzione al compimento...
? rivoluzionaria perch?, indipendentemente dalle ragioni della mancata pronuncia in tutti questi anni in merito ad un articolo del c.p. del 2004, ? la prima volta che la cassazione afferma un principio che prescinde dal risarcimento dei danni al proprietario, come se l'animale fosse un suo oggetto.
quello che si afferma in questa sentenza, e che ? giustamente gi? cristallizzato dall'articolo del c.p., ? che l'animale ha una sua dignit? intrinseca in quanto essere vivente e come tale va tutelato.
? importante l'applicazione giurisprudenziale (e non certo del GDP di Mondov? ma della Cassazione) di una norma codicistica.
E adesso giova come la mettiamo ?? Ehhh ?! EHHHHHHH ?! Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh?!?!?!?!?
E adesso giova come la mettiamo ?? Ehhh ?! EHHHHHHH ?! Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh?!?!?!?!?
Non hai capito ... art. cp. del 2004 ... sentenza della cassazione odierna ...
Buzzy, la mettiamo che ho gi? risposto prima e resto della mia opinione, evidentemente non hai letto attentamente o non hai compreso...
Quindi, per cortesia, prima di dire a qualcuno che non ha capito qualcosa, accertati di essere sicuro d'aver capito te, anche perch?, oltre che essere palese da ci? che ho scritto che avevo capito, da parte mia non c'era e non c'? nulla da capire, visto che l'esistenza del 544 ter gi? mi era nota...
Quindi, RIBADISCO che, per ci? che c'? scritto nell'articolo riportato, dal mio punto di vista la Sentenza non ha nulla di rivoluzionario ma ? una semplice applicazione dell'art. del cp esistente dal 01.08.2004, ovvero il seguente:
"Codice penale
(Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n. 251)
Codice penale [approvato con R.D. 19.10.1930, n.1398]
LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare - TITOLO NONO-BIS. Dei delitti contro il sentimento degli animali
Articolo 544 Ter - Maltrattamento di animali
In vigore dal 1 agosto 2004
--------------------------------------------------------------------------------
Maltrattamento di animali
Chiunque, per crudelt? o senza necessit?, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena e' aumentata della met? se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale. (1)
-----
(1) Il presente articolo ? stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, L. 20.07.2004, n. 189, con decorrenza 01.08.2004."
Anzi, rettifico specificando che la Sentenza, PER QUEL CHE RIPORTA L'ARTICOLO, E' ANCOR MENO IMPORTANTE DI CIO' CHE CREDEVO, visto che, a differenza di ci? che pensavo, non ? neppure la prima pronunzia in merito della Suprema Corte.
Ne volete un'altra?
Eccovela (vi posto solo la massima):
"Corte di Cassazione Sezione 3 penale
Sentenza 13.04.2007, n. 15061
Massima
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REATI CONTRO LA MORALIT? PUBBLICA E IL BUON COSTUME - CONTRAVVENZIONI - MALTRATTAMENTI DI ANIMALI - Abuso di collare "antiabbaio" - Reato di cui all'art. 544 ter cod. pen. - Configurabilit?.
L'abuso nell'uso del collare coercitivo di tipo elettrico "antiabbaio" integra il reato di maltrattamento di animali, di cui all'art. 544 ter cod. pen., atteso che ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino adeguata giustificazione costituisce incrudelimento rilevante ai fini della configurabilit? del citato delitto contro il sentimento per gli animali.
_
PUBBLICAZIONE
CED, Cassazione, 2007
La Tribuna, Rivista Penale, 2008, 1, pg. 76
Edizioni Tellus, Diritto e Giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente, 2008, 10, pg. 635, pt. II
La Sentenza ? stata ulteriormente massimata e pubblicata in:
Giuffr?, Cassazione Penale, 2008, 9, pg. 3316"
Semplicemente ridicolo, poi, che si sostenga che la Cassazione ha operato uno spostamento da "reato contro il patrimonio" a "reato contro l'essere vivente".
Il reato de quo, DAL 2004, ? inserito nel nuovo Titolo IX bis "dei delitti contro il sentimento degli animali", quindi non si tratta n? di delitti contro il patrimonio, che sono ubicati nel titolo XIII, n? di delitti contro l'essere vivente che, come titolo, proprio non sono codificati...
Gi? ma in quel caso il cambiamento dal punto di vista pratico non ? stato granch?, poich? in luogo della vecchia pena che andava "da 3 a 10 anni" si ? passati alla nuova "da 5 a 10 anni".
Lo spostamento dal Titolo IX al Titolo XII ? stato importante da un punto di vista di coscienza civile ma dal punto di vista pratico siamo l?...
E? stato molto pi? importante, secondo me, l'aver previsto come causa della costrizione all'atto anche l'abuso di autorit? e l'aver sostituito alla potenzialmente limitativa "congiunzione carnale" l'inequivocaa formula "compiere o subire atti sessuali" ed anche l'induzione al compimento...
Giova.....aggiungo questa osservazione accalappiata al volo
<< La legge n. 66, ?Norme contro la violenza sessuale?, introduce la nuova figura del reato contro la persona di "violenza sessuale".
Non si tratta di una pura e semplice modifica verbale; al contrario si ? in presenza di una nuova connotazione ricca di risvolti sul piano giuridico, poich? si sancisce che la libera volont? dell'individuo, quella che viene a mancare quando si subisce una violenza, ? l'elemento pi? importante, risultando cos? secondario il principio violato della pubblica moralit?, del pubblico interesse o addirittura dell'interesse dello Stato: porre al centro l'individuo rappresenta un principio basilare dello stato liberale.
Un aspetto altrettanto innovativo della legge riguarda la scelta del legislatore di eliminare la distinzione tra congiunzione carnale e atti di libidine, unificando la condotta delittuosa della violenza sessuale che ? data da atti sessuali non ulteriormente determinati, posti in essere con violenza o minaccia oppure mediante abuso di autorit?. Tale formulazione, nelle intenzioni dei compilatori, avrebbe il preciso scopo di evitare che la persona offesa continui ad essere sottoposta a domande che si risolvono in una penosa umiliazione per la vittima e che in passato risultavano necessarie per il giudice, al fine di stabilire, in base al racconto della violenza subita, la fattispecie applicabile. >>
Giova.....aggiungo questa osservazione accalappiata al volo
<< La legge n. 66, «Norme contro la violenza sessuale», introduce la nuova figura del reato contro la persona di "violenza sessuale".
Non si tratta di una pura e semplice modifica verbale; al contrario si è in presenza di una nuova connotazione ricca di risvolti sul piano giuridico, poiché si sancisce che la libera volontà dell'individuo, quella che viene a mancare quando si subisce una violenza, è l'elemento più importante, risultando così secondario il principio violato della pubblica moralità, del pubblico interesse o addirittura dell'interesse dello Stato: porre al centro l'individuo rappresenta un principio basilare dello stato liberale.
Un aspetto altrettanto innovativo della legge riguarda la scelta del legislatore di eliminare la distinzione tra congiunzione carnale e atti di libidine, unificando la condotta delittuosa della violenza sessuale che è data da atti sessuali non ulteriormente determinati, posti in essere con violenza o minaccia oppure mediante abuso di autorità. Tale formulazione, nelle intenzioni dei compilatori, avrebbe il preciso scopo di evitare che la persona offesa continui ad essere sottoposta a domande che si risolvono in una penosa umiliazione per la vittima e che in passato risultavano necessarie per il giudice, al fine di stabilire, in base al racconto della violenza subita, la fattispecie applicabile. >>
Scusa se è poco !
Ala, se si discute di principi siamo d'accordo e potremmo discuterne per giorni pur pensandola allo stesso modo.
Dal punto di vista giuridico le differenze (molto semplicisticamente) sono quelle dette e, se ci fai caso, l'articolo sottolinea gli stessi aspetti che ho evidenziato anch'io alla fine del mio post (abuso d'autorità; costrizione a compiere o subire atti sessualiin luogo della precedente "congiunzione carnale", ecc..).
Secondo me nella sostanza abbiamo detto le stesse cose...
Che poi l'attuale formulazione dell'articolo sicuramente eviti alla vittima di subire alcune domande ben determinate non è sempre vero...
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