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Assicurazione e Decreto BErsani... HELP

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    #1

    Assicurazione e Decreto BErsani... HELP

    Ciao ragazzi
    Ho bisogno di informazione.
    Allora io dovrei comprare una moto e metterla in testa a me.
    L'attuale moto invece ? intestata a mio fratello che da un anno non ha pi? la residenza con me. L'assicuratore mi ha detto che non ? possibile usare il decreto bersani e usufruire della sua classe di merito.
    E io ok..... l'anno scorso avevo uno scooter 125 intestato a nome di mio babbo e per il quale ho l'attestato di rischio. Bene anche qui c'? il no dell'assicuratore.... Dice che per usufruire della legge bersani l'assicurazione da cui prendere la classe di merito deve essere attiva... in pratica mio babbo dovrebbe attivare l'assicurazione con un mezzo e allora io solo in quel caso potrei aprire un'altra polizza con la classe di merito di mio babbo.

    Mi ha detto tutto giusto oppure ha scaz**to????
    Perch? un altro ragazzo di cui mi fido di pi? mi ha detto che invece si pu?.

    Tutto questo perch? se entro in ultima classe andr? a pagare il triplo rispetto ad ora...

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    #2
    ma neanche per sogno...con il decreto Bersani l'attestato di rischio di un mezzo non + assicurato ha validit? 5 anni...

    CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

    TITOLO X - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI

    CAPO I - OBBLIGO DI ASSICURAZIONE


    ....

    Art. 134. (1)
    (Attestazione sullo stato del rischio)
    1. L'ISVAP, con regolamento, determina le indicazioni relative all'attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l'impresa deve consegnare al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria.
    1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore secondo le modalita' stabilite dall'ISVAP con il regolamento di cui al comma 1.
    2. Il regolamento puo' prevedere l'obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull'attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora gia' esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'art. 122, comma 1. In ogni caso l'ISVAP ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull'attestazione.
    3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validita', comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validita' per un periodo di cinque anni.
    4. L'attestazione e' consegnata dal contraente all'impresa di assicurazione, nel caso in cui sia stipulato un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato.
    4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gia' titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia' assicurato.
    4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilita' del contraente, che e' individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilita' principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilita' si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di piu' sinistri.
    4-quater. E' fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
    (1) Articolo cos? modificato dal Decreto legislativo 06.11.2007, n. 198.
    Last edited by neeko72; 13-04-10, 19:00.

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      #3
      Originally posted by neeko72 View Post
      ma neanche per sogno...con il decreto Bersani l'attestato di rischio di un mezzo non + assicurato ha validità 5 anni...

      Ciao Neeko - Grazie per aver postato il regolamento
      Quindi avrebbe ragione il mio amico.
      Loro dovrebbero farmi entrare con la classe di merito di mio babbo anche se la polizza non attiva.
      Domani proverò a chiamare un'altra assicurazione...
      Last edited by Giorma85; 13-04-10, 19:02.

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        #4
        giusto per informazione.. parlando con un assicuratore mi ? stato detto che c'? stato un aumento sul prezzo delle polizze di tutti quelli che hanno usufruito della legge bersani.. siamo alle solite.. fatta la legge trovato l'inganno.

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          #5
          Originally posted by pierry View Post
          giusto per informazione.. parlando con un assicuratore mi ? stato detto che c'? stato un aumento sul prezzo delle polizze di tutti quelli che hanno usufruito della legge bersani.. siamo alle solite.. fatta la legge trovato l'inganno.
          quello mi sembrava scontato.... ha perso valore avere la classe bassa perch? se prima ce l'avevano in 100 ora ce l'hanno in 200....
          Poi ovviamente un modo o un altro per inc***rti lo trovano sempre.
          Cmq a me dalla 14 alla 6 ci ballano pi? di 500euro...

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            #6
            Originally posted by Giorma85 View Post
            quello mi sembrava scontato.... ha perso valore avere la classe bassa perch? se prima ce l'avevano in 100 ora ce l'hanno in 200....
            Poi ovviamente un modo o un altro per inc***rti lo trovano sempre.
            Cmq a me dalla 14 alla 6 ci ballano pi? di 500euro...
            eh gi?...

            cazz 500 euro sono tanti tanti

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              #7
              Originally posted by pierry View Post
              eh gi?...

              cazz 500 euro sono tanti tanti
              Eh si..... bella inculata vero????
              Ecco perch? ci tengo ad utilizzare il decreto bersani.... altrimenti la metto in testa a mio babbo perch? regalare cos? i soldi non mi va.

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                #8
                Riporto un'informazione da un sito:
                Intanto vi ricordiamo che NON è possibile usufruire della classe agevolata Bersani in questi casi:

                * Auto già assicurata, anche se per poco tempo.
                * Stipulando un nuovo contratto su una auto che già aveva una assicurazione, in assenza di un passaggio di proprietà.
                * In tutti i casi in cui l’attestato di rischio è più vecchio di 5 anni. Alcune compagnie richiedono invece che la assicurazione da cui si prende la classe sia attiva.
                * I motoveicoli non possono ereditare la classe delle auto e viceversa.
                * Non si ereditano classi nel caso di aziende, quindi ne’ all’interno dell’azienda, ne’ tra parenti ed azienda di famiglia, di nessun tipo.

                Da quello che si evince da queste informazioni un'assicurazione può decidere di accettare o meno l'attestato se l'assicurazione è attiva oppure no.

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