Abbigliamento "tecnico" obbligatorio per legge per i veicoli (che poi
sarebbero motocicli, quindi non so se ci siano errori o vada lo stesso)
superiori agli 11Kw, e a seconda di scaglioni di potenza ? obbligatorio un
abbigliamento sempre pi? completo.
E noi paghiamo!
Nel dettaglio, Art 20.2.....
Riporto per comodit?:
"
20.2
MARCO FILIPPI, BUBBICO, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA,
SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI
Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
?1. L'articolo 171 del Codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ? sostituito dal seguente:
''Art. 171 - (Dotazione di sicurezza per la conduzione di veicoli a
due ruote) - 1. Durante la marcia, ai conducenti, e agli eventuali
passeggeri, di ciclomotori e motoveicoli ? fatto obbligo di indossare
indumenti e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo di tipo
omologato, in conformit? con i regolamenti emanati dall'ufficio europeo per
le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la normativa
comunitaria.
2. Ai fini di cui al comma 1:
a) per i veicoli fino a 11 Kw ? obbligatorio l'utilizzo del
casco intergrale;
b) per i veicoli da 11 Kw a 25 Kw ? obbligatorio l'utilizzo di
un casco integrale, di guanti per la protezione delle mani, e di giacca
tecnica con protezioni per spalle e gomiti;
c) per i veicoli da 25 Kw a 52 Kw ? obbligatorio l'utilizzo di
un casco integrale, di guanti per la protezione delle mani, e di giacca
tecnica con paraschiena integrale e con protezioni per spalle e gomiti;
d) per i veicoli oltre 52 kw ? obbligatorio l'utilizzo di un
casco integrale, di guanti per la protezione delle mani e di una tuta
tecnica o di una giacca tecnica con paraschiena integrale e con protezioni
per spalle e gomiti e di pantaloni tecnici con protezioni per fianchi e
ginocchia.
3. Sono esenti dagli obblighi di cui al comma 2, i conducenti e i
passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o quattro ruote dotati di
carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motoveicoli a due o a tre ruote dotati di
cellula di sicurezza a prova di crash, nonch? di sistemi di ritenuta e di
dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di
sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ? soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro
299. Quando il mancato uso degli indumenti e del casco riguarda un minore
trasportato, della violazione risponde il conducente.
5. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul
territorio nazionale e chi commercializza indumenti e caschi protettivi per
motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato ? soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro
3.119.
6. Gli indumenti e i caschi di cui al comma 5, ancorch? utilizzati,
sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI?."
non ? nulla di definitivo e di sicuro...per? la proposta c'?...
se la mattina voglio andare in piazza a prendere un drink con la R1 mi devo mettere la tuta?
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