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Cani rumorosi

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    #46
    Originally posted by pierry View Post
    io i collari glieli metterei al collo ai padroni non ? ammissibile una cosa del genere si tratta proprio di toglierli la parola ? uno schifo.Detto questo il problema indubbiamente c'? ma mi sa che fai prima a tornare nella stanza di prima.. pensate a chi abita vicino un canile.. li si che ? grave davvero
    li hai gi? provati i collari da addestramento o antiabbaio?
    sai che corrente danno e gli effetti sull'animale?

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      #47
      Originally posted by marco84 View Post
      li hai gi? provati i collari da addestramento o antiabbaio?
      sai che corrente danno e gli effetti sull'animale?


      Perche non ce lo spieghi tu


      .

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        #48
        la corrente che danno, alla massima intensità di quello che ho provato, su di me prima, è come un impulso dell'elettrostimolaotre che si usa per la riabilitazione. e non mi sembra una grande crudeltà.
        non è minimamente paragobabile lla cossente che c'è nei recinti elettrici che è realmente forte quella, ma anche quella non uccide, gli unici animali che ho trovato mrti sotto il recinto elettrico sono lumache e formiche quando passano tra l'uisolatore e il filo della corrente se l'isolaotre è bagnato come dopo una pioggia.

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          #49
          Il giudice del Tribunale penale di Bologna, dott. Gobbi, ha condannato E.M., originario di Bari ma residente a Bologna, a 4000 euro di multa, al pagamento delle spese legali e di una provvisionale di 1000 euro da versare alla LAV in
          qualit? parte civile, per aver usato collari elettrici nell?addestramento di cani, violando l?art. 544
          ter del Codice Penale. L?art. 544 ter c.p. dispone che ?Chiunque, per crudelt? o senza necessit?,
          cagiona una lesione ad un animale
          ovvero lo sottopone a sevizie
          o a comportamenti o a fatiche
          o a lavori insopportabili
          per le sue caratteristiche etologiche
          ? punito con la reclusione
          da tre mesi a un anno e con la
          multa da 3.000 euro a 15.000

          euro (?)?.
          La vicenda ha avuto
          origine da alcune immagini realizzate
          con telecamera nascosta
          e trasmesse nel 2005 dalla trasmissione
          ?Striscia la notizia?
          (Canale 5), che mostravano l?addestramento
          di cani con collari
          elettrici e la sofferenza dei cani
          che, ad ogni scossa ricevuta,
          guaivano intensamente.

          La LAV si augura che questa condanna
          apra la strada ad una pi?
          ampia riflessione tesa a individuare
          nell?uso di strumenti coercitivi
          quali collari elettrici o similari,
          bastoni con punte elettriche
          e altri congegni atti a procurare
          scosse elettriche ai cani,
          strumenti da vietare in ogni caso,
          a prescindere dalla quantit?
          di dolore inferto all?animale.

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            #50
            Originally posted by marco84 View Post
            la corrente che danno, alla massima intensit? di quello che ho provato, su di me prima, ? come un impulso dell'elettrostimolaotre che si usa per la riabilitazione. e non mi sembra una grande crudelt?.
            "Peccato" che la Cassazione penale non sia d'accordo con te (cfr. Cass. Pen.
            Sez. III, 13 aprile 2007, n. 15061)

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              #51
              Cliccando su questo link, troverete la situazione dettagliata e anche due dei filmati realizzati dagli inviati di Striscia, Fabio e Mingo e Moreno Morello.



              Spiacenti, questa pagina non esiste. Forse il link che stavi cercando è obsoleto, l’indirizzo digitato non è corretto oppure si è verificato un errore.
              Last edited by raster10; 12-12-09, 16:57.

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                #52
                Originally posted by raster10 View Post
                Il giudice del Tribunale penale di Bologna, dott. Gobbi, ha condannato E.M., originario di Bari ma residente a Bologna, a 4000 euro di multa, al pagamento delle spese legali e di una provvisionale di 1000 euro da versare alla LAV in
                qualit? parte civile, per aver usato collari elettrici nell?addestramento di cani, violando l?art. 544
                ter del Codice Penale. L?art. 544 ter c.p. dispone che ?Chiunque, per crudelt? o senza necessit?,
                cagiona una lesione ad un animale
                ovvero lo sottopone a sevizie
                o a comportamenti o a fatiche
                o a lavori insopportabili
                per le sue caratteristiche etologiche
                ? punito con la reclusione
                da tre mesi a un anno e con la
                multa da 3.000 euro a 15.000

                euro (?)?.
                La vicenda ha avuto
                origine da alcune immagini realizzate
                con telecamera nascosta
                e trasmesse nel 2005 dalla trasmissione
                ?Striscia la notizia?
                (Canale 5), che mostravano l?addestramento
                di cani con collari
                elettrici e la sofferenza dei cani
                che, ad ogni scossa ricevuta,
                guaivano intensamente.

                La LAV si augura che questa condanna
                apra la strada ad una pi?
                ampia riflessione tesa a individuare
                nell?uso di strumenti coercitivi
                quali collari elettrici o similari,
                bastoni con punte elettriche
                e altri congegni atti a procurare
                scosse elettriche ai cani,
                strumenti da vietare in ogni caso,
                a prescindere dalla quantit?
                di dolore inferto all?animale.
                Battuto per 7 secondi
                Ma la mia e' piu' bella perche' e' una Cassazione....

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                  #53
                  Originally posted by wildfire View Post
                  Battuto per 7 secondi
                  Ma la mia e' piu' bella perche' e' una Cassazione....
                  Gi? la discussione in questo Tread mi mette alquanto di malumore,

                  ma tu vuoi ferirmi nel profondo dell'animo

                  P.S. : GRAZIE PER L'AIUTO

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                    #54
                    e perchè sono in vendita se non si possono usare?

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                      #55
                      markfaster

                      leggi bene quanto riporto

                      poi valuta attentamente i consigli che ti sono stati "profusi"

                      Urbino, collari elettrici applicati a due cani: blitz delle Guardie zoofile della Protezione Animali
                      Da Wikinotizie, le notizie a contenuto aperto
                      Vai a: navigazione, cerca

                      venerd? 23 febbraio 2007
                      Il box nel quale erano detenuti i due cani sequestrati
                      Il box nel quale erano detenuti i due cani sequestrati
                      I collari elettrici sequestrati

                      Sabato scorso, 17 febbraio, un blitz compiuto dalle Guardie zoofile dell'Ente Nazionale Protezione Animali in forza al Nucleo Provinciale di Pesaro-Urbino ha portato al sequestro di un segugio e di uno spinone ai quali il detentore aveva applicato dei collari elettrici.

                      Ricevute, infatti, molte lamentele dai vicini, disturbati dal latrare degli animali, l'uomo ? un 43enne residente ad Urbino (PU) ? aveva deciso di fare indossare ai cani dei collari che, attivati automaticamente dalle vibrazioni delle corde vocali degli animali, scaricavano sugli stessi stimolazioni elettriche. Oltre ai due sfortunati cani, i Volontari dell'Ente hanno sequestrato anche i due collari.

                      Richiesto l'intervento del Servizio Veterinario della Zona Territoriale n. 2 dell'ASUR, gli animali ? ospitati all'interno di un box angusto e sporco ? sono stati accompagnati al Canile Comprensoriale ?Ca' Lucio? di Urbino mentre l'uomo che li deteneva ? stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Urbino per maltrattamento di animali e per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

                      ?Abbiamo ricevuto una segnalazione anonima e quando abbiamo visto quei collari indossati dai poveri cani stentavamo a credere che fosse vero. Per il solo maltrattamento di animali, l'uomo rischia ora una condanna da tre mesi ad un anno di reclusione oppure una multa da tremila e quindicimila euro?, dichiara Franco Biancani, Capo Nucleo provinciale delle Guardie zoofile e Commissario straordinario della Sezione ENPA di Pesaro-Urbino.

                      ?Le Guardie zoofile di Pesaro hanno dato immediato riscontro all'Ordinanza del Ministero della Salute approvata nel dicembre scorso che ha finalmente risolto la lunga diatriba sull'uso dei collari elettrici, mettendoli definitivamente al bando. Questi collari sono un vero e proprio strumento di tortura e costituiscono un indubbio strumento di maltrattamento. ? sconcertante notare che alcuni li considerino ancora mezzi idonei per contenere l'indole esuberante del proprio animale?, prosegue Simone Casadei, Coordinatore regionale dell'ENPA per le Marche.

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                        #56
                        Originally posted by marco84 View Post
                        e perch? sono in vendita se non si possono usare?
                        Per lo stesso motivo per cui vendono i coltelli da cucina: perche' lo strumento in se' non e' "illecito", lo puo' essere l'uso che se ne fa.
                        E perche' un sistema giuridico completamente coerente esiste solo nei sogni piu' sfrenati

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                          #57
                          Originally posted by marco84 View Post
                          e perch? sono in vendita se non si possono usare?
                          Siamo in ItaGlia

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                            #58
                            i collari elettrici bisognerebbe attaccarli ai coglioni di chi li compra e di chi li vende,
                            io ho provato quello alla citronella (quando abbaia spruzza una sventagliata del suddetto aroma sgradito al cane),
                            per farli smettere di abbaiare bisogna prima capire perchè abbaiano, e lo può fare solo un etologo o un educatore canino!

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                            • Font Size
                              #59
                              non dico che sia giusto o meno. io me ne sono fatto prestare uno dato il costo, ho insegnto al cane a non scappare anche con il cancello aperto e finita li, avrà preso due scosse, mentre ne ha prese molte di più sul recindo delle bestie. e se non si può usare più nemmeno il recinto elettrico le bestie le faccio recuperare a chi li mette fuori legge.

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                                #60
                                TANTO PER ESSERE CHIARI UNA VOLTA PER TUTTE :



                                Legge 20 luglio 2004, n.189
                                "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonch? di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"

                                pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004




                                Art. 1.

                                (Modifiche al codice penale)

                                1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale ? inserito il seguente:
                                "TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

                                Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudelt? o senza necessit?, cagiona la morte di un animale ? punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

                                Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudelt? o senza necessit?, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche ? punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
                                La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
                                La pena ? aumentata della met? se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

                                Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca pi? grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali ? punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
                                La pena ? aumentata da un terzo alla met? se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per s? od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

                                Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrit? fisica ? punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
                                La pena ? aumentata da un terzo alla met?:
                                1) se le predette attivit? sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
                                2) se le predette attivit? sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
                                3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
                                Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma ? punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
                                Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma ? punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

                                Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, ? sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
                                E' altres? disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attivit? di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta ? pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attivit?. In caso di recidiva ? disposta l'interdizione dall'esercizio delle attivit? medesime".

                                2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "? punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca pi? grave reato".

                                3. L'articolo 727 del codice penale ? sostituito dal seguente:
                                "Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivit? ? punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
                                Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".



                                Art. 2.

                                Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)

                                1. E' vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonch? commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.

                                2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 ? punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

                                3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1



                                Art. 3.

                                (Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)

                                1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:

                                "Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attivit? circense, di giardini zoologici, nonch? dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altres? alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

                                Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno":

                                2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale ? adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



                                Art. 4.

                                (Norme di coordinamento)

                                1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro".

                                2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, ? abrogato.

                                3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:
                                a) l'articolo 1 ? abrogato;
                                b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice";
                                c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 727".



                                Art. 5.

                                (Attivit? formative)

                                1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.



                                Art. 6.

                                (Vigilanza)

                                1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalit? di coordinamento dell'attivit? della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale.

                                2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali ? affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

                                3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.



                                Art. 7.

                                (Diritti e facolt? degli enti e delle associazioni)

                                1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalit? di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.



                                Art. 8.

                                (Destinazione delle sanzioni pecuniarie)

                                1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.

                                2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.

                                3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.



                                Art. 9.

                                (Entrata in vigore)

                                1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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