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Omologazione si o no [la discussione definitiva]

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    #1

    Omologazione si o no [la discussione definitiva]

    Ebbene, ora facciamo una megadiscussione a riguardo...
    lasciamo da parte gli scarichi omologati e parliamo di modifiche a

    a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
    b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
    c) dispositivi di segnalazione acustica;
    d) dispositivi retrovisori;
    e) pneumatici o sistemi equivalenti.

    parliamo di modifiche, quindi articolo 72 e non di assenza (art. 78).
    che il boridone abbia inizio!!

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    #2
    mio Dio...

    allora


    a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
    si dovrebbe eliminare il fatto delle multe bastarde per le lucine blu :P

    b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
    i decibel mi hanno salvato la vita pi? volte, qualcuno dovrebbe capirlo.

    c) dispositivi di segnalazione acustica;
    oddio questo non l'ho mai modificato

    d) dispositivi retrovisori;
    Qui sono d'accordo a lasciare gli originali...per me gli specchietti sono BASE

    e) pneumatici o sistemi equivalenti.
    eh...che dovrebbe dire uno come me che monta /70 sulla sua R6 che di base vorrebbe un /60? brutto tasto

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      #3
      Non puoi fare nulla ke alteri le caratteristike FUNXIONALI del veicolo (ovvero sostituxione di tutti quei dispositivi soggetti ad omologazione e riportanti il codice della stessa, frecce, fari, scarico, specchi... NON il portatarga ad esempio per quale secondo il CDS esiste solo un criterio di visibilit?)...

      Non puoi utilizzare alcun dispositivo sostitutivo ke non risulti omologato in s? E CONTEMPORANEAMENTE omologato per la moto ke andr? a equipaggiare...



      In parole povere (per quanto mi risulta) solo lo scarico (se omologato) potrebbe essere sotituito in quanto omologato per un mezzo preciso come riportato nella carta di omologazione in corredo...

      ... tutto il resto NO!!!



      In parole ancora pi? povere ? l'agente accertatore ke decide se farti il culo o meno... e un eventuale ricorso al giudice di pace ha esito assolutamente incerto...



      Detto ci?... W il tuning!!!

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        #4
        si ma... ? legale o no?
        riporto prima l'articolo 78, e poi gli altri due che definiscono meglio.

        Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
        I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o pi? modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.


        Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonch? i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altres?, le modalit? per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.


        Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 328 a euro 1.376,55 .


        Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.


        Art. 71. Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi.
        Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento.


        Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonch? i veicoli blindati.


        Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonch? le modalit? per il loro accertamento.


        Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, se a ci? non osta il diritto comunitario, l'omologazione ? effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti.


        Con provvedimento del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie di propria competenza.


        Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 . Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa ? da euro 137,55 a euro 550,20 .


        Art. 72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
        1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
        a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
        b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
        c) dispositivi di segnalazione acustica;
        d) dispositivi retrovisori;
        e) pneumatici o sistemi equivalenti.


        2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altres? essere equipaggiati con: a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione;
        b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
        c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.

        2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonch? classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altres? essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.

        2-ter. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose o di persone, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7t., devono essere equipaggiati con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell?acqua in caso di precipitazioni. A decorrere dal 1? gennaio 2005, chiunque v?ola le disposizioni di cui al presente comma ? punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10

        3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilit?. Possono altres? essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.

        3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli.

        3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell?articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto dall?articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi.

        4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.

        5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altres? essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.

        6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.

        7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.

        8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., secondo modalit? stabilite con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti ? indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

        9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altres? stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformit? dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalit? dell'apposizione.

        10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione ? effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

        11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra pu? essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocit? e fatti salvi gli accordi internazionali.

        12. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione pu? essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.


        13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 .

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          #5
          cmq ho amici sullo yamaha forum che sono stati mandati a revisione pi? 343 euro per il portatarga...

          per me l? ? un ricorso vinto, xch? il portatarga appunto non ha l'omologazione!

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            #6
            si ma la targa era inclinata?
            il portatarga presentava le caratteristiche basilari? ovvero catarifrangente, inclinazione corretta, distanza da terra...

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              #7
              stato italiano del cappero!!!!!!

              io non dico nulla non me ne intendo abbastanza ma possibile che per dei cazzo di fendinebbia accesi anke se non c'? nebbia lo stato ti debba ciulare 64 euro??? ma ke kazzo di legge??? ma che se ne vadano a afare in culo sti stronzi

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                #8
                beh... che caxxo servono i fendinebbia se non c'? la nebbia?! a far sembrare la macchina pi? "potente"?!?

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                • Font Size
                  #9
                  bah guardate e sentite la mia moto e la mia macchina... io me ne sbatto i maroni... se mi multano bombardo peggio di prima.. non me ne frega un cazzo delle omologazioni e tantomeno delle leggi in merito..tutte buffonate burocratiche... volte l multa ocsta meno che essere in regola...

                  un mio amico si ? beccato 750 mila lire x avere messo le posizioni blu sul golf... ritiro libretto ed obbligo revisione....

                  che buffonata il codice della strada... se fosse passato col rosso avrebbe preso all'epoca circa 100 mila lire... rischiando id farer stragi....

                  blah

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                  • Font Size
                    #10
                    va bhe puoi darmi del coglione del terrone del tamarro ma porca troia che cazzo di pericolo o fastidio danno?????? io non lo so e poi c'? chi si incazza quando si dice "stato ladro"

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                      #11
                      non sempre ma spesso a me danno fastidio, soprattutto se mi arriva da dietro... alch? accendo il fendinebbia posteriore... alquanto irritante... per? la capiscono

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                      • Font Size
                        #12
                        Originally posted by ponteHRC
                        bah guardate e sentite la mia moto e la mia macchina... io me ne sbatto i maroni... se mi multano bombardo peggio di prima.. non me ne frega un ca##o delle omologazioni e tantomeno delle leggi in merito..tutte buffonate burocratiche... volte l multa ocsta meno che essere in regola...

                        un mio amico si ? beccato 750 mila lire x avere messo le posizioni blu sul golf... ritiro libretto ed obbligo revisione....

                        che buffonata il codice della strada... se fosse passato col rosso avrebbe preso all'epoca circa 100 mila lire... rischiando id farer stragi....

                        blah
                        quotissimo ponte io non avr? mai nella mia vita un mezzo in regola che si infilino uno yoshi trioval in culo sti politicanti di merda che per strada vanno a 220!!!

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                          #13
                          i fendinebbia ti danno fastidio????? ma se puntano in basso e di lato???? forse ti confondi con gli abbaglianti!

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                          • Font Size
                            #14
                            no no, non mi sbaglio infatti non sempre danno fastidio, ma ci sono occasioni in cui quasi accecano.. e io li "obbligo" a spegnerli o ad allontanarsi. (per esempio quando piove e fanno riflesso in terra).

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                            • Font Size
                              #15
                              ma....mai sentita questa......io per esempio non sono del tutto d'accordo con i led....se sono troppo forti infastidiscono di brutto il blu ti incorcia gl'okki!

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