Originally posted by Slapshot
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MOBBING&maltrattamenti sul lavoro...Esempi e soluzioni
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Originally posted by missie**76 View PostMa il mobbing ? REATO!! Un'azienda cos? rovina la salute della gente sperando di farla franca??
Motivi della decisione
1) Sia le parti private sia il giudicante invocano, per l'attuale vicenda, la condotta di mobbing . Con la nozione (delineatasi nella esperienza giudiziale gius/lavoristica) di mobbing si individua la fattispecie relativa ad una condotta che si protragga nel tempo con le caratteristiche della persecuzione, finalizzata all'emarginazione del lavoratore, onde configurare una vera e propria condotta persecutoria posta in essere dal preposto sul luogo di lavoro.
La difficolt? di inquadrare la fattispecie in una precisa figura incriminatrice, mancando in seno al codice penale questa tipicizzazione, deriva - nel caso di specie - dalla erronea contestazione del reato da parte del P.M.. Infatti, l'atto di incolpazione ? assolutamente incapace di descrivere i tratti dell'azione censurata.
La condotta di mobbing suppone non tanto un singolo atto lesivo, ma una mirata reiterazione di una pluralit? di atteggiamenti, anche se non singolarmente connotati da rilevanza penale, convergenti sia nell'esprimere l'ostilit? del soggetto attivo verso la vittima sia nell'efficace capacit? di mortificare ed isolare il dipendente nell'ambiente di lavoro. Pertanto la prova della relativa responsabilit? "deve essere verificata, procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi .... che pu? essere dimostrata per la sistematicit? e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa ... " (cfr. Cass. civ., Sez. L, 6.2006, Meneghello/Unicredit Spa, CED Cass. 587359).
2) E' approdo giurisprudenziale di questa Corte che la figura di reato maggiormente prossima ai connotati caratterizzanti il cd. mobbing ? quella descritta dall'art. 572 c.p., commessa da persona dotata di autorit? per l'esercizio di una professione: si richiama, in tal senso,per una situazione di fatto giuridicamente paragonabile - in linea astratta - alla presente Cass., sez. 6^, 22.1.2001, Erba, CED Cass. 218201.
Ove si accolga siffatta lettura, risulta evidente che, soltanto per l'ipotesi dell'aggravante specifica della citata disposizione, si richieda la individuazione della conseguenza patologica riconducibile agli atti illeciti.
3) Se questa ? la premessa di diritto (richiamata dalle parti processuali nei loro ricorsi e dal giudice nella decisione impugnata), non ? dato vedere - nella contestazione formulata dalla pubblica accusa verso il D.N. - quale azione possa ritenersi illecita e causativa della malattia della C.. Non risulta - pertanto - illogica l'osservazione del giudice che lamenta la mancata individuazione degli atti lesivi, ciascuno dei quali difficilmente in grado di rapportarsi alla patologia evidenziata (malattia, a sua volta, non connotata da esiti allocabili cronologicamente - con sicurezza - quanto al suo insorgere, cos? da evidenziare l'autore del fatto illecito e le circostanze modali dell'azione lesiva).
D'altra parte, in carenza financo di una prospettazione espressamente continuativa (la condotta ?, tuttavia, contestata "sino all'aprile 2003" senza richiamo all'art. 81 cpv. c.p.), ? ben ardua la ravvisabilit? del rapporto di cui all'art. 40 c.p. di una singola ingiuria o di una sola propalazione diffamatoria o intimidativa (i cui contorni restano oscuri, non essendo assolutamente specificati nell'addebito di accusa). Gli stessi atti di impugnazione richiamano la pluralit? di gesti ostili, senza che - peraltro - degli stessi vi sia indicazione (se non indebitamente generica) nella formale incolpazione.
Non ?, conseguentemente data la ravvisabilit? dei parametri di frequenza e di durata nel tempo delle azioni ostili poste in essere dal soggetto attivo delle lesioni personali, onde valutare il loro complessivo carattere persecutorio e discriminatorio.
4) Trascurando quanto attiene alla gi? resa valutazione della prova, incompatibile con il giudizio di legittimit?, le censure addotte sono infondate poich? pretendono dal GIP. di considerare una "reiterazione" di condotte, non compiutamente contestata; inoltre riferita ad azioni in s? prive di potenzialit? direttamente lesiva dell'integrit? della vittima (come ingiurie, diffamazioni, ecc), o prive di riscontri di esiti obiettivamente dimostrabili.
Per questa ragione, non si rileva n? carenza n? illogicit? della motivazione, attesa la radicale insufficienza della contestazione a contenere possibili sviluppi dibattimentali dell'accusa (ben avendo potuto, gi? in sede di udienza preliminare, il PM. procedere a pi? confacente contestazione) ed a sviluppare un possibile compendio probatorio ex art. 422 c.p.p., onere che grava principalmente sull'organo di accusa.
I ricorsi vengono rigettati: da tanto consegue la condanna della parte civile al pagamento delle spese
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Originally posted by Lele-R1-Crash View PostIO fossi in quella gentaglia farei i salti di gioia se uno mi mettesse le mani addosso ... bastardi come sono pensa che goduria dopoa verle prese ! Legali a gogo !
PS:di metalhead siamo un p?
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Originally posted by wildfire View PostGesu'.... Lo dici te alla Cassazione? (33624/07). Non esiste un reato *di mobbing*.
Motivi della decisione
1) Sia le parti private sia il giudicante invocano, per l'attuale vicenda, la condotta di mobbing . Con la nozione (delineatasi nella esperienza giudiziale gius/lavoristica) di mobbing si individua la fattispecie relativa ad una condotta che si protragga nel tempo con le caratteristiche della persecuzione, finalizzata all'emarginazione del lavoratore, onde configurare una vera e propria condotta persecutoria posta in essere dal preposto sul luogo di lavoro.
La difficolt? di inquadrare la fattispecie in una precisa figura incriminatrice, mancando in seno al codice penale questa tipicizzazione, deriva - nel caso di specie - dalla erronea contestazione del reato da parte del P.M.. Infatti, l'atto di incolpazione ? assolutamente incapace di descrivere i tratti dell'azione censurata.
La condotta di mobbing suppone non tanto un singolo atto lesivo, ma una mirata reiterazione di una pluralit? di atteggiamenti, anche se non singolarmente connotati da rilevanza penale, convergenti sia nell'esprimere l'ostilit? del soggetto attivo verso la vittima sia nell'efficace capacit? di mortificare ed isolare il dipendente nell'ambiente di lavoro. Pertanto la prova della relativa responsabilit? "deve essere verificata, procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi .... che pu? essere dimostrata per la sistematicit? e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa ... " (cfr. Cass. civ., Sez. L, 6.2006, Meneghello/Unicredit Spa, CED Cass. 587359).
2) E' approdo giurisprudenziale di questa Corte che la figura di reato maggiormente prossima ai connotati caratterizzanti il cd. mobbing ? quella descritta dall'art. 572 c.p., commessa da persona dotata di autorit? per l'esercizio di una professione: si richiama, in tal senso,per una situazione di fatto giuridicamente paragonabile - in linea astratta - alla presente Cass., sez. 6^, 22.1.2001, Erba, CED Cass. 218201.
Ove si accolga siffatta lettura, risulta evidente che, soltanto per l'ipotesi dell'aggravante specifica della citata disposizione, si richieda la individuazione della conseguenza patologica riconducibile agli atti illeciti.
3) Se questa ? la premessa di diritto (richiamata dalle parti processuali nei loro ricorsi e dal giudice nella decisione impugnata), non ? dato vedere - nella contestazione formulata dalla pubblica accusa verso il D.N. - quale azione possa ritenersi illecita e causativa della malattia della C.. Non risulta - pertanto - illogica l'osservazione del giudice che lamenta la mancata individuazione degli atti lesivi, ciascuno dei quali difficilmente in grado di rapportarsi alla patologia evidenziata (malattia, a sua volta, non connotata da esiti allocabili cronologicamente - con sicurezza - quanto al suo insorgere, cos? da evidenziare l'autore del fatto illecito e le circostanze modali dell'azione lesiva).
D'altra parte, in carenza financo di una prospettazione espressamente continuativa (la condotta ?, tuttavia, contestata "sino all'aprile 2003" senza richiamo all'art. 81 cpv. c.p.), ? ben ardua la ravvisabilit? del rapporto di cui all'art. 40 c.p. di una singola ingiuria o di una sola propalazione diffamatoria o intimidativa (i cui contorni restano oscuri, non essendo assolutamente specificati nell'addebito di accusa). Gli stessi atti di impugnazione richiamano la pluralit? di gesti ostili, senza che - peraltro - degli stessi vi sia indicazione (se non indebitamente generica) nella formale incolpazione.
Non ?, conseguentemente data la ravvisabilit? dei parametri di frequenza e di durata nel tempo delle azioni ostili poste in essere dal soggetto attivo delle lesioni personali, onde valutare il loro complessivo carattere persecutorio e discriminatorio.
4) Trascurando quanto attiene alla gi? resa valutazione della prova, incompatibile con il giudizio di legittimit?, le censure addotte sono infondate poich? pretendono dal GIP. di considerare una "reiterazione" di condotte, non compiutamente contestata; inoltre riferita ad azioni in s? prive di potenzialit? direttamente lesiva dell'integrit? della vittima (come ingiurie, diffamazioni, ecc), o prive di riscontri di esiti obiettivamente dimostrabili.
Per questa ragione, non si rileva n? carenza n? illogicit? della motivazione, attesa la radicale insufficienza della contestazione a contenere possibili sviluppi dibattimentali dell'accusa (ben avendo potuto, gi? in sede di udienza preliminare, il PM. procedere a pi? confacente contestazione) ed a sviluppare un possibile compendio probatorio ex art. 422 c.p.p., onere che grava principalmente sull'organo di accusa.
I ricorsi vengono rigettati: da tanto consegue la condanna della parte civile al pagamento delle spese
ah..oltre al danno la beffa di pagarsi le spese processuali..............
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Originally posted by terremoto View PostNon salti certo di gioia se non sai DA CHI le hai prese e non sai con CHI prendertela...
PS:di metalhead siamo un p?
Esulando dal discorso di quei farabutti vigliacchi di cui stiamo parlando ... ed immedesimandomi io in colui che le dovrebbe prendere fisicamente da un uomo "adulto" (oddio parlare di adulto ad un individuo che non sa cavarsela se non con le mani la vedo un pochino una forzatura) ... qualunque sia l'entit? del dolore immediato delle botte prese ... non sarebbe nemmeno un inezia rispetto a quello che potrei fargli passare nel corso degli anni
Se poi ci sono menomazioni permanenti ... hai voglia che diletto !
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Originally posted by terremoto View PostNon salti certo di gioia se non sai DA CHI le hai prese e non sai con CHI
Ah quindi ancora peggio ... parliamo di vigliacchi che picchiano vigliacchi ? Mazza che bel mixLast edited by Lele-R1-Crash; 22-09-09, 16:08.
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Originally posted by Lele-R1-Crash View PostTante o poche che siano ... finche non si muore ? cosa passeggera .
Esulando dal discorso di quei farabutti vigliacchi di cui stiamo parlando ... ed immedesimandomi io in colui che le dovrebbe prendere fisicamente da un uomo "adulto" (oddio parlare di adulto ad un individuo che non sa cavarsela se non con le mani la vedo un pochino una forzatura) ... qualunque sia l'entit? del dolore immediato delle botte prese ... non sarebbe nemmeno un inezia rispetto a quello che potrei fargli passare nel corso degli anni
Se poi ci sono menomazioni permanenti ... hai voglia che diletto !
costui aveva il vizietto di fare buffo e chiedere soldi o rubacchiare...posso garantirti che da quando gli spezzarono i polsi sotto casa...ha smesso tutte e tre le cose...so bene che stiamo parlando di casi estremi...ma dipende anche da "a che punto si arriva"....esistono anche i messaggi subliminali (mi pare che se ne parlava)...o chiamiamole minacce subdole se vogliamo, ma di certo non ti lascio molto "spazio" nei miei confronti...
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Originally posted by Lele-R1-Crash View PostChiedo venia avevo pure letto male ... tu parli di persone che picchiano ma non hanno le palle di farsi vedere in viso ?
Ah quindi ancora peggio ... parliamo di vigliacchi che picchiano vigliacchi ? Mazza che bel mix
no vabb? Lele, difficile spiegare esattamente cosa intendo tramite la tastiera di un pc...mi risulta veramente complicato anche solo esplicare le situazioni in oggetto...
E comunque ci tengo a precisare che la Vigliaccheria rimane sempre da valutare...
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Originally posted by terremoto View Postio non ho parlato di tante o poche... sono pi? per "mirate" ... e ti faccio proprio un esempio pratico che successe ad un mio vecchio conoscente (non per mano mia sia chiaro)...
costui aveva il vizietto di fare buffo e chiedere soldi o rubacchiare...posso garantirti che da quando gli spezzarono i polsi sotto casa...ha smesso tutte e tre le cose...so bene che stiamo parlando di casi estremi...ma dipende anche da "a che punto si arriva"....esistono anche i messaggi subliminali (mi pare che se ne parlava)...o chiamiamole minacce subdole se vogliamo, ma di certo non ti lascio molto "spazio" nei miei confronti...Originally posted by terremoto View Postno vabb? Lele, difficile spiegare esattamente cosa intendo tramite la tastiera di un pc...mi risulta veramente complicato anche solo esplicare le situazioni in oggetto...
E comunque ci tengo a precisare che la Vigliaccheria rimane sempre da valutare...
Anche se rimando sempre dell'idea di avere poca considerazione della violenza fisica ... per? coem dici tu forse a volte ? l'unica soluzione (anni fa un imprenditore della zona non apgava i suoi dipendenti ... una sera l'hanno trovato dentro un sacco di patate pienod i botte e con un occhio cavato) ...
Ad ogni modo io , botte a parte , evito di freuqnetare persone di questo genere ed evito di mettermi in situazioni in cui credo danno a chiunque ... ma pi? che altro per uan questioen di buon senso .
Nel dubbio viene sempre utile la frase "non fare ad altri cio che non vuoi sia fatto a te"
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Originally posted by Lele-R1-Crash View PostSi forse penso di aver afferrato quel che intendi
Anche se rimando sempre dell'idea di avere poca considerazione della violenza fisica ... per? coem dici tu forse a volte ? l'unica soluzione (anni fa un imprenditore della zona non apgava i suoi dipendenti ... una sera l'hanno trovato dentro un sacco di patate pienod i botte e con un occhio cavato) ...
Ad ogni modo io , botte a parte , evito di freuqnetare persone di questo genere ed evito di mettermi in situazioni in cui credo danno a chiunque ... ma pi? che altro per uan questioen di buon senso .
Nel dubbio viene sempre utile la frase "non fare ad altri cio che non vuoi sia fatto a te"
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Originally posted by LITLOPANG View PostScusa ma andando un po' OT, non ho capito dove abita la ragazza, ho letto che lavorara a Orio, cavolo mooolto vicino casa mia...com'? finita in quel di...Milano giusto?
lei abita sui monti bergamaschi...Sopra la Val Seriana diciamo...
Ora si fa torturare a Pedrengo...
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Originally posted by gabelbrucken View Postehehehe...non hai sbirciato il mio topic supremo? lei abita sui monti bergamaschi...Sopra la Val Seriana diciamo...
Ora si fa torturare a Pedrengo...
Ma quale topic ,quello lungo 50 km?
All'inizio l'ho seguito ma poi m'? sembrato di farmi troppo i 'azzi tuoi..... e non ? da me!
Pedrengo, ho capito... l'anno prox quando vieni sulla bergamasca (perch? tanto ho la sensazione che ci andrai spesso) non sarebbe male conoscerci IRL, e motomuniti ovviamente....sempre se ne hai voglia eh?!
End OT
Per tornare al topic originale, invece, ma sai che stasera mentre smanettavo sull'R1 cercavo d'immaginarmi la scena del "mobbing"...'inkia che nervusss!
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