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Show della psicopatica della mia vicina

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    #1

    Show della psicopatica della mia vicina

    Ieri sera io e la mia zainetta torniamo a casa ,
    andiamo a letto 23.30 ad un certo punto sentiamo la matta del 4 piano che inizia ad urlare imprecare spaccare di tutto
    Ormai siam abituati visto che a quantopare nessuno può far nulla
    (In casa con lei suocera e marito anche loro non propriamente sani psicologicamente) che non aprono bocca
    Dopo un ora qualcuno chiama i carabinieri (Abito li da 2 mesi ed è la 4 volta)
    Arrivano i carabinieri e lei li vede e sta zitta , per poco pero poi riinizia . e son le 01.00
    I carabieri la chiamano lei esce dal terrazzo e gli fa
    (voi che c---o volete )
    loro " Signora siamo i carabinieri "
    Lei " ma andate via (sfilza di insulti pesanti)
    CC " signora ci apra "
    Lei " io non apro a nessuno , andate via , (insulti bestemmie e minacce di morte verso i CC"
    Arrivati a sto punto ho detto "bene è la volta buona che la arrestano "
    E invece lei riminaccia i carabinieri .
    Dopo 20 min di sto teatrino
    Uno dei CC che era al telefono fa " Ma guarda che gente , per me potete pure uccidervi , passero domani per i cadaveri " prende salgono in auto e se ne vanno
    IO BASITO
    La vicina che continuava a spaccare tutto , a insultare i carabinieri non si erano accorti che erano andati via e a lanciare bottiglie di vetro in mezzo al giardino (dove prima erano fermi i carabinieri ,urlando " vi ammazzo CC e giù insulti "

    Ora mi dico ma io cittadino chiamo i CC e loro se ne vanno bellamente così?
    Il bello è che l 'appartamento è di proprieta quindi non si possono nemmeno cacciare a detta dell amministratore
    Ma in itaGlia bisogna sempre aspettare che ci scappi il morto
    Last edited by nyko683; 28-08-09, 06:47.

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    #2
    Si così fa pure notizia

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      #3
      Originally posted by nyko683 View Post
      Ieri sera io e la mia zainetta torniamo a casa ,
      andiamo a letto 23.30 ad un certo punto sentiamo la matta del 4 piano che inizia ad urlare imprecare spaccare di tutto
      Ormai siam abituati visto che a quantopare nessuno pu? far nulla
      (In casa con lei suocera e marito anche loro non propriamente sani psicologicamente) che non amprono bocca
      Dopo un ora qualcuno chiama i carabinieri (Abito li da 2 mesi ed ? la 4 volta)
      Arrivano i carabinieri e lei li vede e sta zitta , per poco pero poi riinizia . e son le 01.00
      I carabieri la chiamano lei esce dal terrazzo e gli fa
      (voi che c---o volete )
      loro " Signora siamo i carabinieri "
      Lei " ma andate via (sfilza di insulti pesanti)
      CC " signora ci apra "
      Lei " io non apro a nessuno , andate via , (insulti bestemmie e minacce di morte verso i CC"
      Arrivati a sto punto ho detto "bene ? la volta buona che la arrestano "
      E invece lei riminaccia i carabinieri .
      Dopo 20 min di sto teatrino
      Uno dei CC che era al telefono fa " Ma guarda che gente , per me potete pure uccidervi , passero domani per i cadaveri " prende salgono in auto e se ne vanno
      IO BASITO
      La vicina che continuava a spaccare tutto , a insultare i carabinieri non si erano accorti che erano andati via e a lanciare bottiglie di vetro in mezzo al giardino (dove prima erano fermi i carabinieri ,urlando " vi ammazzo CC e gi? insulti "

      Ora mi dico ma io cittadino ciamo i CC e loro se ne vanno bellamente cos??
      Il bello ? che l 'appartamento ? di proprieta quindi non si possono nemmeno cacciare a detta dell amministratore
      Ma in itaGlia bisogna sempre aspettare che ci scappi il morto
      ma caxxo, se stamattina per caso qualcuno di voi si doveva svegliare alle 5 per andare al lavoro(faccio l'esempio)
      questi al posto di tirare gi? una SONORA MULTA da svariati PEZZI VERDI che fanno.....
      ma possibile che il cittadino no venga mai tutelato??(non ce l'ho con i CC, immagino che possano anche avere le mani legate, bens? con i LEGISLATORI )

      poi magari per gli Akra senza db la mutozza ? sempre in agguato.....

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        #4
        Si infatti io non ce l'ho con i CC ne conosco molti e anche 2 familiari son CC , Quello che mi fa rabbia è che non possano fare nulla

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          #5
          Originally posted by nyko683 View Post
          Si infatti io non ce l'ho con i CC ne conosco molti e anche 2 familiari son CC , Quello che mi fa rabbia ? che non possano fare nulla

          hai provato(per l'eventuale prox volta) a sentire se c'? la possibilit? di multarli??
          caxxo non ? possibile!!!!
          in quanti abitate l? vicino?
          non ci credo che non ci sia nessuno dei tuoi vicini che non abbia avuto un forte prurito alle mani....

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            #6
            Originally posted by Anima998 View Post
            ma caxxo, se stamattina per caso qualcuno di voi si doveva svegliare alle 5 per andare al lavoro(faccio l'esempio)
            questi al posto di tirare gi? una SONORA MULTA da svariati PEZZI VERDI che fanno.....
            ma possibile che il cittadino no venga mai tutelato??(non ce l'ho con i CC, immagino che possano anche avere le mani legate, bens? con i LEGISLATORI )

            poi magari per gli Akra senza db la mutozza ? sempre in agguato.....
            Il 659 cp non prevede l'arresto obbligatorio. E per grazia ricevuta, dacche' in caso contrario dovremmo rendere la Sardegna un unico carcere per contenere tutti i rei (basta fare un giro il sabato sera per rastrellare gruppetti assortiti di gente schiamazzante)
            Ah, il disturbo e' ovviamente procurabile anche non terminali che non rispettano i limiti fonometrici: per gli Akra senza db ti potresti beccare fino a tre mesi di arresto. Bella prospettiva, eh?
            Che dici, proviamo a chiedere un DDL che preveda l'arresto obbligatorio per quattro urla o per un Akra stappato, esattamente come (art. 380 cpp):

            "1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) procedono all'arresto di chiunque ? colto in flagranza (382) di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
            2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque ? colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

            a) delitti contro la personalit? dello Stato previsti nel Titolo I del Libro II del Codice Penale per i quali ? stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

            b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419 c.p.;

            c) delitti contro l'incolumit? pubblica previsti nel Titolo VI del Libro II del Codice Penale per i quali ? stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

            d) delitto di riduzione in schiavit? previsto dall'art. 600 c.p.;

            e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 4 della L. 8 agosto 1977 n. 533 o quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale[119];

            e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale[120];

            f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 c.p. e di estorsione previsto dall'art. 629 c.p.;

            g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonch? di pi? armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della L. 18 aprile 1975, n. 110;

            h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del Testo Unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;

            i) delitti commessi per finalit? di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni [121];

            l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'art. 1 della L. 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'art. 1 della L. 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni dei movimenti o dei gruppi previsti dagli artt. 1 e 2 della L. 20 giugno 1952 n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3 della L. 13 ottobre 1975, n. 654;

            l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416 bis c.p.;

            m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'art. 416 commi 1 e 3 c.p., se l'associazione ? diretta alla commissione di pi? delitti fra quelli previsti dai comma l o dalle lett. a), b), c) d), f), g), i) del presente comma.

            3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela (120 c.p.), l'arresto in flagranza ? eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente (337) all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela (340), l'arrestato ? posto immediatamente in libert? (389)."

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              #7
              Originally posted by Anima998 View Post
              hai provato(per l'eventuale prox volta) a sentire se c'? la possibilit? di multarli??
              caxxo non ? possibile!!!!
              in quanti abitate l? vicino?
              non ci credo che non ci sia nessuno dei tuoi vicini che non abbia avuto un forte prurito alle mani....
              Quello che aveva pi? prurito alle mani ero io
              Famiglie vicine 76

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                #8
                Originally posted by nyko683 View Post
                Si infatti io non ce l'ho con i CC ne conosco molti e anche 2 familiari son CC , Quello che mi fa rabbia ? che non possano fare nulla
                Fatti 4 risate: se mi inviti a casa tua e io entro col tuo consenso nel tuo domicilio non esiste nessun mezzo lecito per cui tu possa mandarmi via se non voglio.

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                  #9
                  Originally posted by wildfire View Post
                  Il 659 cp non prevede l'arresto obbligatorio. E per grazia ricevuta, dacche' in caso contrario dovremmo rendere la Sardegna un unico carcere per contenere tutti i rei (basta fare un giro il sabato sera per rastrellare gruppetti assortiti di gente schiamazzante)
                  Ah, il disturbo e' ovviamente procurabile anche non terminali che non rispettano i limiti fonometrici: per gli Akra senza db ti potresti beccare fino a tre mesi di arresto. Bella prospettiva, eh?
                  Che dici, proviamo a chiedere un DDL che preveda l'arresto obbligatorio per quattro urla o per un Akra stappato, esattamente come (art. 380 cpp):

                  "1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) procedono all'arresto di chiunque ? colto in flagranza (382) di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
                  2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque ? colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

                  a) delitti contro la personalit? dello Stato previsti nel Titolo I del Libro II del Codice Penale per i quali ? stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

                  b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419 c.p.;

                  c) delitti contro l'incolumit? pubblica previsti nel Titolo VI del Libro II del Codice Penale per i quali ? stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

                  d) delitto di riduzione in schiavit? previsto dall'art. 600 c.p.;

                  e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 4 della L. 8 agosto 1977 n. 533 o quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale[119];

                  e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale[120];

                  f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 c.p. e di estorsione previsto dall'art. 629 c.p.;

                  g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonch? di pi? armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della L. 18 aprile 1975, n. 110;

                  h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del Testo Unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;

                  i) delitti commessi per finalit? di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni [121];

                  l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'art. 1 della L. 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'art. 1 della L. 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni dei movimenti o dei gruppi previsti dagli artt. 1 e 2 della L. 20 giugno 1952 n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3 della L. 13 ottobre 1975, n. 654;

                  l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416 bis c.p.;

                  m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'art. 416 commi 1 e 3 c.p., se l'associazione ? diretta alla commissione di pi? delitti fra quelli previsti dai comma l o dalle lett. a), b), c) d), f), g), i) del presente comma.

                  3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela (120 c.p.), l'arresto in flagranza ? eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente (337) all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela (340), l'arrestato ? posto immediatamente in libert? (389)."
                  letto tutto thank

                  ma non c'? nessun modo di multare certi comportamenti????

                  voglio dire(se proprio vogliamo analizzare l'aspetto giuridico)
                  sono "reati" che comunque vanno a danno della collettivit?(leggi condomini)

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                    #10
                    Originally posted by Anima998 View Post
                    letto tutto thank

                    ma non c'? nessun modo di multare certi comportamenti????

                    voglio dire(se proprio vogliamo analizzare l'aspetto giuridico)
                    sono "reati" che comunque vanno a danno della collettivit?(leggi condomini)
                    Certo che il reato e' punito (fino a tre mesi di arresto o ammenda sino a 309 Euro).
                    Il problema e' che tutto questo non serve a niente a far cessare nell'immediato la condotta (oosia: non c'e' modo di obbligare qualcuno a smettere immediatamente di fare casino, salvi altri titoli di reato o la possibilita' dell'arresto facoltativo che per un 659 vedo molto, molto difficile...)

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                      #11
                      ma per offese a pubblici ufficiali non possono fare niente?la portavano via almeno x una notte

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                        #12
                        Mettevi d'accordo tutti voi vicini e a turno tenete svegli loro per una settimana, sicuramente la musica cambia!!!!

                        Altrimenti suggerisco un'incursione nell'appartamento mentre dormono con l'asciugamano e una saponetta dentro e gli fate un trattamento come a palla di lardo nel film Full Metal Jaket.....

                        P.s.ovviamente scherzavo eehh

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                          #13
                          si ma le minacce di morte verso i cc ...

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                            #14
                            Originally posted by teosanvi View Post
                            ma per offese a pubblici ufficiali non possono fare niente?la portavano via almeno x una notte
                            il reato di oltraggio era stato tolto...(pensa te) lo hanno rimesso da poco(questo ? quanto mi ha detto un amico CC)

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                              #15
                              provare con metodi "diplomatici"?
                              secondo me faresti solo un favore ai CC, cosi' non vengono piu' disturbati dalle mattane di quella

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