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Problemi post vendita...consigli?

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    #16
    Originally posted by jack View Post
    da privato a privato c'è un'anno di garanzia??...minchia mica lo sapevo....ma quindi se escono fuori problemi, non causati dall'acquirente, son tenuto io a sistemarli??
    Originally posted by ade_84 View Post
    Grazie Buzzy...in effetti cerco sempre di sistemarla con le buone e gli andrò un pò incontro perchè comunque per quanto la moto prima andasse bene mi spiace...spero lui si dimostri altrettanto di buonsenso!
    Originally posted by Virgo View Post
    Anche da privato?
    Scusate rettifico immediatamente: su eBay e sui forum circola questa credenza che io ho fatto mia senza approfondire.
    In realtà se il venditore non è pofessionale non è prevista alcuna forma di garanzia.
    Per placare ogni dubbio vi rimando a un link che sono sicuro ade aprezzerà:



    Quì c'è tutto ma proprio tutto

    EDIT: in sintesi, nel caso di vendita tra privati, non è prevista alcuna forma di garanzia ma è previsto il vizio contrattuale: un difetto del bene oggetto di compravendita e taciuto dal venditore automaticamente (o quasi) si risolve in un difetto contrattuale.
    Esiste una direttiva (a quanto paro ma non l'ho trovata) della CEE in materia di garanzia fra privati, direttiva che non è però, forse solo per il momento, stata recepita da una legge italiana.
    Last edited by buzzy84; 17-04-09, 13:00.

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      #17
      Originally posted by jack View Post
      da privato a privato c'? un'anno di garanzia??...minchia mica lo sapevo....ma quindi se escono fuori problemi, non causati dall'acquirente, son tenuto io a sistemarli??
      Quoto Buzzy84.

      Da privato a privato c'? un anno di garanzia.

      In caso di controversia deve per? risultare che:
      1) i difetti erano gi? presenti sul mezzo nel momento della vendita
      2) il venditore ne era a conoscenza

      E' questo che il tipo deve dimostrare (con le prove e non a chiacchiere) se intraprende un'azione legale.

      Un mio amico una decina di anni fa aveva acquistato una CBR600 usata. Appena l'acquisto l'ha portata da un meccanico di zona per rifare la trasmissione finale (materiale di consumo, inoltre lo sapeva, niente di che). Il meccanico per? gli ha rivelato che quella moto aveva subito un incidente frontale a seguito del quale aveva il cannotto di sterzo rovinato e un interasse pi? corto di 2 cm rispetto all'originale.
      Il mio amico ha inviato una lettera (tramite avvocato) chiedendo la recessione del contratto e l'ha ottenuta senza andare in causa. Ha riconsegnato la moto e ripreso i soldi. Ma solo grazie al fatto che si sarebbe potuto appoggiare alla testimonianza del meccanico per dimostrare in un'eventuale causa i due punti che ho elencato.

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        #18
        bho,io non capisco!
        se qualche danno lo dovesse procurare il nuovo proprietario,
        come fa il venditore a dimostrare che non c'era prima?
        mi sembra assurdo!

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          #19
          Originally posted by Haga78 View Post
          Quoto Buzzy84.

          Da privato a privato c'? un anno di garanzia.

          In caso di controversia deve per? risultare che:
          1) i difetti erano gi? presenti sul mezzo nel momento della vendita
          2) il venditore ne era a conoscenza

          E' questo che il tipo deve dimostrare (con le prove e non a chiacchiere) se intraprende un'azione legale.

          Un mio amico una decina di anni fa aveva acquistato una CBR600 usata. Appena l'acquisto l'ha portata da un meccanico di zona per rifare la trasmissione finale (materiale di consumo, inoltre lo sapeva, niente di che). Il meccanico per? gli ha rivelato che quella moto aveva subito un incidente frontale a seguito del quale aveva il cannotto di sterzo rovinato e un interasse pi? corto di 2 cm rispetto all'originale.
          Il mio amico ha inviato una lettera (tramite avvocato) chiedendo la recessione del contratto e l'ha ottenuta senza andare in causa. Ha riconsegnato la moto e ripreso i soldi. Ma solo grazie al fatto che si sarebbe potuto appoggiare alla testimonianza del meccanico per dimostrare in un'eventuale causa i due punti che ho elencato.
          No haga ho detto io una cazzata c'? la direttiva ma non ? stata recepita.
          Cmq l'esempio che hai citato tu ci st? tutto ma in quel caso si tratta di vizio contrattuale

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            #20
            Buzzy, guarda che vizio=difetto del bene compravenduto...

            Quindi, tra privati, applicandosi la normativa di cui agli artt. 1470 e ss. c.c., l'acquirente deve denunziare i vizi del bene entro 8 giorni dalla compravendita (se vizi palesi) o dalla scoperta (se vizi occulti) e, rispettato questo termine di decadenza, ha l'onere di iniziare l'azione giudiziale contro il venditore entro un anno, termine di prescrizione. La denunzia non deve necessariamente essere fatta per iscritto.

            In sintesi (mooooolto in sintesi) questo ? tutto...

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              #21
              Queste sono le norme che vi interessano, se avete voglia di darci una letta e farvi un'idea pi? approfondita e, soprattutto, VOSTRA :

              Codice civile
              (Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79)
              Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]

              LIBRO QUARTO. Delle obbligazioni - TITOLO TERZO. Dei singoli contratti - CAPO PRIMO. Della vendita - SEZIONE PRIMA. Disposizioni generali - PARAGRAFO PRIMO. Delle obbligazioni del venditore

              Articolo 1476 - Obbligazioni principali del venditore

              ________________________________________
              Obbligazioni principali del venditore
              ________________________________________
              Le obbligazioni principali del venditore sono:
              1) quella di consegnare la cosa al compratore;
              2) quella di fargli acquistare la propriet? della cosa o il diritto, se l'acquisto non ? effetto immediato del contratto;
              3) quella di garantire il compratore dall' e vizi one e dai vizi della cosa.


              Articolo 1490 - Garanzia per i vizi della cosa venduta

              ________________________________________
              Garanzia per i vizi della cosa venduta
              ________________________________________
              Il venditore ? tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui ? destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
              Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.

              Articolo 1491 - Esclusione della garanzia

              ________________________________________
              Esclusione della garanzia
              ________________________________________
              Non ? dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non ? dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.


              Articolo 1492 - Effetti della garanzia

              ________________________________________
              Effetti della garanzia
              ________________________________________
              Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore pu? domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.
              La scelta ? irrevocabile quando ? fatta con la domanda giudiziale .
              Se la cosa consegnata ? perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece ? perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non pu? domandare che la riduzione del prezzo.

              Articolo 1493 - Effetti della risoluzione del contratto

              ________________________________________
              Effetti della risoluzione del contratto
              ________________________________________
              In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita.
              Il compratore deve restituire la cosa, se questa non ? perita in conseguenza dei vizi.


              Articolo 1494 - Risarcimento del danno

              ________________________________________
              Risarcimento del danno
              ________________________________________
              In ogni caso il venditore ? tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
              Il venditore deve altres? risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.


              Articolo 1495 - Termini e condizioni per l'azione

              ________________________________________
              Termini e condizioni per l`azione
              ________________________________________
              Il compratore decade dal diritto alla garanzia , se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
              La denunzia non ? necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
              L'azione si prescrive , in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, pu? sempre far valere la garanzia, purch? il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.

              Articolo 1497 - Mancanza di qualit?

              ________________________________________
              Mancanza di qualita`
              ________________________________________
              Quando la cosa venduta non ha le qualit? promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui ? destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purch? il difetto di qualit? ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
              Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione ? soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495.

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                #22
                Originally posted by giova3419 View Post
                Buzzy, guarda che vizio=difetto del bene compravenduto...

                Quindi, tra privati, applicandosi la normativa di cui agli artt. 1470 e ss. c.c., l'acquirente deve denunziare i vizi del bene entro 8 giorni dalla compravendita (se vizi palesi) o dalla scoperta (se vizi occulti) e, rispettato questo termine di decadenza, ha l'onere di iniziare l'azione giudiziale contro il venditore entro un anno, termine di prescrizione. La denunzia non deve necessariamente essere fatta per iscritto.

                In sintesi (mooooolto in sintesi) questo è tutto...
                E chi ha detto il contrario
                Ho detto "in questo caso si tratta di vizio" per rimarcare che non si puo' parlare in questo caso di garanzia, il vizio ovvero difetto è una cosa la garanzia un'altra, questo era il senso (in soldoni )


                *in soldoni = in pratica


                EDIT: leggo solo adesso che si parla di 'garanzia per i vizi della cosa venduta' qu'ì mi chiamano tutto con garanzia porcapaletta
                Last edited by buzzy84; 18-04-09, 07:51.

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