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    c.d.s

    articolo pubblicato sul mensile Superwheels

    Troppo presi dalla introduzione della patente a punti, ai pi? ? sfuggita una ulteriore novit? inserita tra le modifiche da poco apportate al codice della strada: ci riferiamo a quelle norme che regolano le competizioni clandestine, ma anche quelle spontanee, su strada.
    Gi? nel 2002, anche a seguito dell?onda emotiva scatenata nella pubblica opinione da alcuni cruenti episodi avvenuti in seguito a gare clandestine, il parlamento aveva provveduto a modificare la normativa in materia, introducendo sanzioni pi? gravi.
    Dopo poco pi? di un anno per?, il legislatore ha ritenuto di dover nuovamente intervenire, quasi a sorpresa. Infatti il D.L. 151/2003 nulla prevedeva sull?argomento, le modifiche sono intervenute con la legge di conversione, introducendo nel C.d.S. due nuovi articoli, il 9 bis e il 9 ter e modificando l?art. 9.
    A noi non interessa parlare delle gare clandestine, visto che siamo certi non sia questo un hobby dei lettori di SuperWheels, bens? delle competizioni spontanee, quelle che cio? possono configurarsi senza bisogno di una ?struttura organizzativa?: quelle in pratica regolamentate dall?art. 9 ter, la cui violazione ? ora un illecito penalmente rilevante.
    Per farlo per? sar? necessario esaminare, seppur in via sintetica, il precedente articolo, in quanto l?art. 9 ter ? quello che si definisce ?residuale?, regola cio? ci? che non ? altrimenti regolato, cos? come purtroppo dovrete sorbirvi un breve ripassino su alcuni concetti dottrinari, necessari per comprendere l?argomento di cui parliamo.

    Gare clandestine e spontanee: delitto o contravvenzione?
    Se un reato sia un delitto o una contravvenzione non ? questione che interessi solo la dottrina.
    Ad una diversa qualificazione corrispondono effetti pratici diversi. Quando parliamo di contravvenzione non pensate subito a quella ?stradale?: non ? cos?.
    Nell?ambito dei reati (laddove col termine reato indichiamo una violazione del diritto penale) la distinzione ? di notevole importanza.
    In dottrina si ? optato per un sistema rapido per effettuare una sicura distinzione: delitti sono quelli puniti con la reclusione e la multa, contravvenzioni quelli puniti con l?arresto e l?ammenda. D?accordo, ma a noi cosa serve sapere questo? Serve, perch? i delitti sono quelli che possono essere commessi a titolo di dolo o colpa (il c.d. elemento soggettivo), cio? volontariamente ma anche involontariamente, mentre nella contravvenzioni questa distinzione non esiste.
    I reati previsti dagli artt. 9 bis e ter del C.d.S. sono delitti, essendo prevista per la loro violazione la pena della reclusione. E abbiamo il primo tassello.

    L?art. 9 bis?
    Secondo tale norma: ??chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocit? con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell?articolo 9 ? punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata?.
    E? questo quindi il caso di competizione non autorizzate, ma che necessita, affinch? possa configurarsi il reato, di una sua struttura organizzativa, seppure illegale.
    La pena base, ? aumentata qualora concorra una o pi? aggravanti definite in dottrina a ?effetto speciale?. Se cio? in seguito alla competizione derivi la morte di una o pi? persone, o comunque una lesione personale; se la competizione ? organizzata a fini di lucro, o per esercitare scommesse clandestine o vi partecipi un minore.
    Infine: ? Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all?accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni [?]. La patente ? sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o pi? persone. Con la sentenza di condanna ? sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo?.
    Questa la norma diciamo cos? ?principale?, quella che siamo costretti a citare per meglio comprendere la successiva.

    ? e l?art. 9 ter
    Prima abbiamo definito l?art 9 ter ?residuale?. E questo perch? tale norme recita: ?Fuori dei casi previsti dall?articolo 9 bis, chiunque gareggia in velocit? con veicoli a motore ? punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000?.
    In pratica, a di fuori di quanto previsto espressamente dall?art. 9 ter, tutto ci? che possa essere individuato come competizione non autorizzata rientra in questa ipotesi normativa.
    E cio? tutte quelle competizioni che non abbisognano di alcuna organizzazione, che sorgono spontaneamente.
    Ed ? questa l?ipotesi che ci interessa: poniamo il caso della classica uscita in gruppo domenicale su qualche bel passo appenninico. Asfalto pulito, poco traffico, un nostro compagno che tira una staccata, noi che tentiamo il sorpasso in un punto dove ci sentiamo pi? forti e cos? via: ? una competizione spontanea? si, secondo la legge si.
    Infatti l?assenza di una preventiva organizzazione non vuol dire mancanza di accordo tra i ?partecipanti?. E l?accordo non deve necessariamente essere dato in forma esplicita, bastando per il suo manifestarsi il tenere determinati comportamenti, cos? come nell?esempio prima riportato.
    Giusto per completare l?opera di terrorismo psicologico, vi diciamo che anche in questo caso la pena ? aumentata qualora dalla competizione derivi la lesione o la morte di alcuno, pi? la solita sospensione/revoca della patente e la confisca del veicolo.
    E non solo: ? stato anche modificato l?art 79 C.d.S. che punisce con una sanzione da euro 1.000 a euro 10.000 chi apporta modifiche alla caratteristiche costruttive e funzionali di un veicolo al fine di partecipare a competizione clandestine, spontanee o organizzate che siano.
    Ah, dimenticavamo: non ? nemmeno necessario superare i limiti di velocit?, il reato scatta lo stesso.

    E l?elemento soggettivo?
    Per? adesso entra in ballo l?elemento soggettivo (per questo prima ne abbiamo trattato).
    Posta la volontariet? nel competere, se dal di fuori potrebbe essere facile per le forze dell?ordine notare un gruppo di scalmanati che se le danno di santa ragione e contestare quindi il reato, una volta in giudizio, come far? l?accusa a dimostrare la presenza di un accordo? perch? si badi, qui non si parla di gareggiare tout court, bens? di competere con altri in seguito ad un accordo, tacito o esplicito.
    Tradotto in parol povere, come potr? essere dimostrata la volont? di dar vita ad una competizione in mancanza di qualunque elemento diciamo cos? ?fisico? che ne accerti l?esistenza? perdonatemi, ma qui sono costretto a passare alla prima singolare: nella mia esperienza di azzeccagarbugli, posso assicurarvi che fornire tale prova in giudizio ? pressoch? impossibile. Ma questo non ? un bene, anzi. L?istruttoria dibattimentale verter? sulle dichiarazioni testimoniali di chi avr? eseguito l?accertamento, cio? delle forze dell?ordine che, impressionate dal comportamento malandrino, abbiano ritenuto di ravvisare una competizione spontanea.
    Insomma, non se ne esce. Ci sia stato o meno l?accordo, far? fede l?impressione data all?esterno. In pratica arriviamo ad una vera e propria inversione dell?onere della prova, dove non sar? pi? l?accusa a dover dimostrare l?esistenza di una volont? delittuosa, ma l?imputato che per scagionarsi dovr? dimostrare l?insussistenza di qualunque accordo. E poi dicono che siamo la culla del diritto?
    L?unico punto ?a nostro favore? ? che configurando il reato come delitto e non come contravvenzione, non potr? almeno essere riconosciuto il comportamento colposo, cio? quello tenuto per imprudenza, imperizia eccetera, essendo il reato esclusivamente doloso.

    Il solito garbuglio
    Dicevamo che queste norme sono state introdotte quasi all?improvviso, e dobbiamo riconoscere che al solito si ? finito per complicare le cose.
    E? ovvio che qui non contestiamo l?idea alla base della norma, cio? la volont? di reprimere il fenomeno delle gare clandestine. Contestiamo la fretta, che ha portato ad elaborare una normativa che nella sua concreta applicazione, soprattutto l?articolo 9 ter, presenta diverse falle.
    Ad esempio, posto che ? pacifico che la norma in questione trovi validit? solo ?su strada?, nel caso di circuiti non omologati? e ce ne sono diversi in Italia, omologati magari come kartodromi e su cui nei week-end si riversano motociclisti ignari, che giustamente preferiscono sfogarsi su una pista, seppure non omologata, ma comunque pi? sicura della strada. Possono essere arrestati se si ?ingarellano? tra loro? secondo noi, no.
    Ma ogni interpretazione ? libera, stante il silenzio della legge.

    La norma dimenticata
    Sempre presi dalla fretta, i nostri legislatori hanno dimenticato una norma preesistente.
    Hanno dimenticato l?art 141, comma V, che ? di una semplicit? disarmante nel suo enunciato: ?Il conducente non deve gareggiare in velocit??.
    E l?art 9 ter allora? non ci resta che supporre che l?unico ambito applicativo dell?art. 141 possa ritrovarsi in un comportamento ?competitivo?, avulso da ogni forma di accordo, esplicito a tacito.
    Resta il dubbio se in caso di sinistro da cui derivi la lesione o la morte di alcuno, possano trovare applicazione le aggravanti ad effetto speciale di cui abbiamo parlato sopra.
    Secondo la nostra interpretazione, no, ma nella patria del diritto non ci stupiamo pi? di nulla....
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