SI DALLA CAMERA!!
Da oggi niente più nulla-osta alle case x per cerchi...gomme e modifiche..
Approvato definitivamente dalla Camera il decreto mille proroghe con l'art. 29, 3bis. Si apre una nuova era per il tuning italiano!
Approvato oggi definitivamente dalla Camera il decreto mille proroghe con inserito all’interno l’art. 29, 3bis che apre la strada a decreti ministeriali per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti, entità tecniche e le relative procedure per l'installazione.
"La personalizzazione è stata accettata finalmente come principio - ci dice Renato Gallo Presidente Ascar - e potranno così essere creati finalmente i regolamenti legislativi per l'omologazione degli accessori. Ascar ha già avviato un rapporto con la Direzione generale della Motorizzazione e le società del settore potranno condividere con Ascar il percorso di regolamentazione, interlocuendo con il Ministero e la Motorizzazione. Nello scenario futuro vedranno aprirsi diversi tavoli tecnici, con l'emissione di decreti particolari per ciascun settore merceologico".
Oltre alla normativa nazionale che verrà sviluppata, sicuramente saranno prese in considerazione e valutate anche le omologazioni di altri stati membri della comunità europea.
Roma, 24 febbraio 2009
Riportiamo di seguito l'articolo 29 integrale dove si annuncia che "il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l’approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l’eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all’articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi".
ARTICOLO 29, 3 BIS
1-ter. All’articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. L’accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento“;
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
“3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l’approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l’eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all’articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.
Da : http://www.elaborare.com/NORMATIVE/D...approvato.html
Da oggi niente più nulla-osta alle case x per cerchi...gomme e modifiche..
Approvato definitivamente dalla Camera il decreto mille proroghe con l'art. 29, 3bis. Si apre una nuova era per il tuning italiano!
Approvato oggi definitivamente dalla Camera il decreto mille proroghe con inserito all’interno l’art. 29, 3bis che apre la strada a decreti ministeriali per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti, entità tecniche e le relative procedure per l'installazione.
"La personalizzazione è stata accettata finalmente come principio - ci dice Renato Gallo Presidente Ascar - e potranno così essere creati finalmente i regolamenti legislativi per l'omologazione degli accessori. Ascar ha già avviato un rapporto con la Direzione generale della Motorizzazione e le società del settore potranno condividere con Ascar il percorso di regolamentazione, interlocuendo con il Ministero e la Motorizzazione. Nello scenario futuro vedranno aprirsi diversi tavoli tecnici, con l'emissione di decreti particolari per ciascun settore merceologico".
Oltre alla normativa nazionale che verrà sviluppata, sicuramente saranno prese in considerazione e valutate anche le omologazioni di altri stati membri della comunità europea.
Roma, 24 febbraio 2009
Riportiamo di seguito l'articolo 29 integrale dove si annuncia che "il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l’approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l’eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all’articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi".
ARTICOLO 29, 3 BIS
1-ter. All’articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. L’accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento“;
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
“3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l’approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l’eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all’articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.
Da : http://www.elaborare.com/NORMATIVE/D...approvato.html
Comment