Al di l? del fatto che uno possa condividere o meno la sentenza, al di l? delle polemiche (chissene, adriano ha comunque saltato da solo in area piccola e li mica ? colpa dell'arbitro, vero maldini e kaladze?), volevo farvi leggere questa gustosissima sentenza dell'illustrissimo giudice sportivo, che probabilmente crede di essere membro della corte di cassazione...
"Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (fax delle ore 11.09 del 16 febbraio 2009) ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al 29 ? del primo tempo dal calciatore Leite Ribeiro Adriano in occasione della segnatura della rete; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky, Rai e Mediaset), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nelle circostanze indicate, nel corso di un?azione offensiva, il calciatore interista Maicon effettuava dalla fascia laterale destra del campo un lungo traversone che veniva raccolto di testa, in elevazione, dal calciatore Adriano, sopraggiunto in velocit?, a breve distanza dal palo destro del portiere milanista. Il colpo di testa (pi? esattamente, si ? trattato di un impatto di lieve entit? tra il capo del calciatore ed il pallone in parabola discendente) imprimeva al pallone una traiettoria verso il basso che subiva una evidente, rilevante e decisiva deviazione verso la porta avversaria dal contatto con l?avambraccio destro dell?attaccante, proteso in avanti. L?Arbitro convalidava la segnatura della rete ?non avendo avuto assolutamente la certezza che il calciatore avesse colpito il pallone volontariamente con il braccio e non avendo avuto la percezione che lo stesso gesto fosse finalizzato ad un comportamento antisportivo?, come successivamente precisato su richiesta di questo Ufficio (fax delle ore 12.47 del 16 febbraio 2009). Nel merito, ? opportuno sottolineare, in via preliminare, che la valutazione di questo Giudice ? funzionalmente limitata ex art. 35, 1.4) CGS ad accertare, ai fini disciplinari, se la realizzazione della rete sia avvenuta colpendo ?volontariamente? il pallone con una mano (o con braccio), esulando ogni altra considerazione sulle linee guida interpretative del Regolamento in tema di ?fallo di mano?. In tale ottica, la certezza arbitrale circa la involontariet? del gesto pu? non essere condivisa ma, per converso, le immagini televisive non consentono di ritenere, nell?esclusione di ogni ragionevole dubbio, che il pallone fosse stato ?volontariamente? colpito per realizzare la rete, in considerazione della complessiva dinamica del movimento del corpo in elevazione e della non innaturale posizione del braccio al momento dell?impatto con il pallone, negli attimi immediatamente successivi all?iniziale deviazione di testa. Ed un dubbio, anche se residuale, ? incompatibile con l?affermazione di responsabilit? disciplinare per condotta gravemente antisportiva"
dico io.. ma non bastava dire "NON LO SQUALIFICO PERCHE' PER ME NON E' VOLONTARIO"???
"Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (fax delle ore 11.09 del 16 febbraio 2009) ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al 29 ? del primo tempo dal calciatore Leite Ribeiro Adriano in occasione della segnatura della rete; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky, Rai e Mediaset), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nelle circostanze indicate, nel corso di un?azione offensiva, il calciatore interista Maicon effettuava dalla fascia laterale destra del campo un lungo traversone che veniva raccolto di testa, in elevazione, dal calciatore Adriano, sopraggiunto in velocit?, a breve distanza dal palo destro del portiere milanista. Il colpo di testa (pi? esattamente, si ? trattato di un impatto di lieve entit? tra il capo del calciatore ed il pallone in parabola discendente) imprimeva al pallone una traiettoria verso il basso che subiva una evidente, rilevante e decisiva deviazione verso la porta avversaria dal contatto con l?avambraccio destro dell?attaccante, proteso in avanti. L?Arbitro convalidava la segnatura della rete ?non avendo avuto assolutamente la certezza che il calciatore avesse colpito il pallone volontariamente con il braccio e non avendo avuto la percezione che lo stesso gesto fosse finalizzato ad un comportamento antisportivo?, come successivamente precisato su richiesta di questo Ufficio (fax delle ore 12.47 del 16 febbraio 2009). Nel merito, ? opportuno sottolineare, in via preliminare, che la valutazione di questo Giudice ? funzionalmente limitata ex art. 35, 1.4) CGS ad accertare, ai fini disciplinari, se la realizzazione della rete sia avvenuta colpendo ?volontariamente? il pallone con una mano (o con braccio), esulando ogni altra considerazione sulle linee guida interpretative del Regolamento in tema di ?fallo di mano?. In tale ottica, la certezza arbitrale circa la involontariet? del gesto pu? non essere condivisa ma, per converso, le immagini televisive non consentono di ritenere, nell?esclusione di ogni ragionevole dubbio, che il pallone fosse stato ?volontariamente? colpito per realizzare la rete, in considerazione della complessiva dinamica del movimento del corpo in elevazione e della non innaturale posizione del braccio al momento dell?impatto con il pallone, negli attimi immediatamente successivi all?iniziale deviazione di testa. Ed un dubbio, anche se residuale, ? incompatibile con l?affermazione di responsabilit? disciplinare per condotta gravemente antisportiva"
dico io.. ma non bastava dire "NON LO SQUALIFICO PERCHE' PER ME NON E' VOLONTARIO"???
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