Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Documenti per Giudice di Pace

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Documenti per Giudice di Pace

    Salve a tutti, io devo andare dopodomani dinanzi al Giudice di Pace territorialmente competente per fine di impugnare un provvedimento prefettizio di una multa che ho contestato, quali documenti mi servono e cosa devo avere per non andare l? a vuoto pi? volte e perdere tempo e giorni??? Vorrei avere tutto e andare l? a colpo sicuro! Grazie

  • Font Size
    #2
    be,fondamentale è il verbale....lettere di eventuali avvocati....prove stampate riguardanti cattive segnaletiche stradali nel tratto in cui hai preso il verbale .... delle belle foto servono sempre... se invece ti aggrappi ad un cavillo del cod. della strada fatti una fotocopia dell'articolo in questione...

    Comment


    • Font Size
      #3
      ok grazie, nel mio caso il prefetto ha risposto dopo 221 giorni al mio ricorso e quindi oltre i termini consentiti. Dovrei stamapre l'articolo in questione, ma lo devo cercare...
      Serve altro?

      Comment


      • Font Size
        #4
        Su ragazzi, serve altro che voi sappiate? Tipo che documenti devo portare?

        Comment


        • Font Size
          #5
          Ricorso al Giudice di Pace

          Il ricorso va presenta presso la cancelleria dell?Ufficio del Giudice di Pace territorialmente competente, stampato in 5 copie pi? l?originale. Sia all?originale che alle copie va allegato il verbale di contestazione dell?infrazione (ovviamente in originale nell?originale, ed in copia nelle 5 copie). Alla presentazione del ricorso, il cancellerie preposto provveder? a formare il fascicolo per l?ufficio e a timbrare una copia del ricorso restituendola all?istante. A distanza di un numero variabile di giorni, il Giudice esaminer? il ricorso e, ove riterr? non manifestamente infondate le ragioni di opposizione, convocher? presso l?ufficio l?istante per una data determinata, previa comunicazione da parte della cancelleria. Il biglietto di cancelleria sar? notificato presso il luogo di elezione del domicilio, purch? sito nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace competente. In base alle ultime modifiche apportate al codice di procedura civile, la notifica potr? avvenire anche tramite fax o posta elettronica. Nel biglietto di cancelleria sar? indicato il nome del giudice, la sezione, la data e l?ora di comparizione. Tramite il biglietto di cancelleria, il Giudice comunicher? all'istante l'accoglimento della richiesta di sospensione della sanzione. All?udienza, l?istante potr? presentarsi personalmente o conferendo mandato al legale di fiducia, affinch? meglio tuteli le proprie ragioni. In caso di accoglimento del ricorso, il giudice dichiarer? la nullit? della sanzione esonerando cos? l?ingiunto dall?obbligo di pagamento. In caso di rigetto, il Giudice di Pace pu? liberamente determinare la sanzione da attribuire al ricorrente, entro i limiti di minimo e massimo previsti dal Codice della Strada. ?, tuttavia, prassi assolutamente diffusa che i Giudici di Pace non aggravino la sanzione originaria, limitandosi a confermare quella imposta nel verbale. Occorre ribadire, pertanto, che la strada del ricorso al Giudice di Pace appare quella meno insidiosa da perseguire, poich?, in tale caso, il rischio di maggiorazione della sanzione resta assolutamente remoto (anche se pur sempre astrattamente possibile). Approfondimento sul ricorso al Giudice di Pace: Alternativamente alla proposizione del ricorso al Prefetto, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui ? consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui ? stata commessa la violazione; Il ricorso va proposto nel termine di 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione. Il ricorso ? proposto secondo le modalit? stabilite dall' articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall' articolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le deroghe previste dal C.D.S., e si estende anche alle sanzioni accessorie. Il ricorso ? inammissibile qualora sia stato previamente presentato il ricorso al Prefetto. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso. Il giudice di pace non pu? applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non pu? escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

          Comment


          • Font Size
            #6
            Ok Neeko! Grazie!

            Comment


            • Font Size
              #7
              Ci sono suggerimenti per il ricorso? Magari una bozza, purtroppo non sono molto pratico e se potessi avere una base da cui partire sarebbe molto più facile....

              Comment


              • Font Size
                #8
                Grazie neeko, salvato tutto.

                Originally posted by Darbarz View Post
                Ci sono suggerimenti per il ricorso? Magari una bozza, purtroppo non sono molto pratico e se potessi avere una base da cui partire sarebbe molto pi? facile....
                Ahhhhh magari fosse cos? semplice

                Prova a dare un occhio al forum strademulte.it

                Comment

                X
                Working...
                X