ma ? cos? vero che si vince quasi sempre perch? il prefetto non ha tempo di rispondere nei tempi a tutti????
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Ricorso al Prefetto di Milano
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Non sarei cos? sicuro ..... in certe citt? le Prefetture sono organizzatissime: hanno dei ciclostilati che respingono il ricorso, e a loro basta solo riempirli coi dati di quella multa A volte, perc'i?, i 150 gg li rispettano eccome ...
Perch? lo fanno ?
Perch? il Prefetto ? il capo dell'organizzazione (la Pubblica Amministrazione) che riscuote la multa; perci? fare ricorso al prefetto ? un po' come chiedere all'oste ecc. ecc.
Oltretutto se fai il ricorso al Prefetto credo che poi tu non possa fare quello al giudice di pace.
Perci?, secondo me, devi valutare:
- se hai ragione da vendere (hanno sbagliato clamorosamente la targa, o cose del genere), oppure se hai torto da vendere allora tenta col Prefetto; se oltretutto chiedi di essere sentito perch? - credo - hai qualche chanche in pi? (perch? ovviamente il Prefetto non ti sente, e nel frattempo scadono i termini)
- se invece hai qualche ragione, allora prova col giudice, che in teoria dovrebbe essere pi? imparziale del capo della amministrazione
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qui a segrate c'? stato il problema del "vampiro rosso", ovvero il fatidico photored...
chi ha fatto ricorso al giudice di pace pensando che fosse pi? "neutrale" si ? visto respingere il ricorso senza neanche entrare nel merito...
ricordatevi che spesso il giudice di pace ? una figura pi? di "forma" che altro... e se nelle vicende tra privati si sente autorizzato ad applicare il buon senso, in quelle contro lo stato, che ? poi chi gli paga lo stipendio, si tiene ben lontano dai guai...
io invece, insieme a qualche altro migliaio, ho fatto ricorso al prefetto, ognuno di noi con una raccomandata singola. se vi accorpate in 20 vi mandano a quel paese tutti e 20 con una sola risposta... poca spesa tanta resa...
insomma... per quanto mi riguarda, mai arrivata la risposta dal prefetto quindi vinto il ricorso d'ufficio...
non solo.... dal numero di raccomandate arrivate ? partito tutto il casino che ha poi portato allo smontaggio di tutti gli apparati, all'inquisizione e all'arresto dei privati che gestivano la societ? e all'inquisizione del vicecapo dei vigili per gli stessi motivi
chi aveva pagato invece se l'? preso in sacoccia .. sia per i punti sulla patente che per i soldi sborsati
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le sanzioni sono a seguito di incidente stradale, di cui io sono la vittima (incidente in moto!).
praticamente mi hanno multato perchè per evitare l'auto che mi precedeva ,che a un certo ha inchiodato per girare a sx, ho invaso la corsia opposta invece di deviare a dx dove per altro c'è un bel guard rail.
ora... se fossi consapevole del fatto che il giudice di pace ha un pò di buon senso andrei sicuramente lì ma siccome non sn molto fiducioso forse potrebbe convenire anche la strada del prefetto di milano ovvero puntare sulla prescrizione. Considerate anche che se mi tolgono queste multe la situazione cambia anche a livello di risarcimento assicurativi.
in conclusione sn molto indeciso................
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Far ricorso al Prefetto (nel caso di opposizione a Sanzione amministrativa per violazione al CdS) ? un'arma in pi?, mal che vada si pu? fare opposizione al Giudice di Pace contro l'Ordinanza-ingiunzione prefettizia.
L'unica controindicazione ? il "raddoppio" della sanzione in caso di emissione dell'ordinanza-ingiunzione e quindi di conferma del verbale impugnato.
EDIT: quanto sotto riportato ? valido per quasi tutte le sanzioni ex 689/1981, ma NON per quelle di cui al CdS per le quali il termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunizone ? effettivamente di 180 giorni ex art. 204 CdS, come correttamente riportato da Ace. Il mio errore ? dovuto a stanchezza ed alla mancata redazione di ricorsi avverso sanzioni amministrative per violazioni del CdS da un p? di tempo (fortunatamente, visto che non ci si guadagna nulla). Io mi occupo anche di sanzioni amministrative, ma d'altro tipo..
Lasciando perdere il caso particolare di Ace, per un'interpretazione (che io non condivido, ma tant'?) dell'art. 28, L. 689/1981, il Prefetto ha 5 anni dalla violazione per emettere l'ordinanza-ingiunzione, anche se sarebbe pi? corretto dire "per emettere il ruolo, seguito dalla cartella di pagamento"...
Quindi, per essere sicuri di aver vinto per mancata risposta del Prefetto, bisogna che siano passati 5 anni (EDIT: tranne che per opposizioni a sanzioni amministrative ex CdS)...Last edited by giova3419; 28-10-08, 16:57.
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dal sito del prefetto:
"Il Prefetto, esaminati i documenti e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta:
• se respinge il ricorso, emette entro 120 giorni (che decorrono dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio che ha elevato la multa) un'ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione minima per la violazione, più le spese del procedimento;
• se invece accoglie il ricorso il prefetto, nello stesso termine di 120 giorni, dispone l'archiviazione degli atti, comunicandola all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.
L'ordinanza che dispone il pagamento deve essere notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento entro 150 giorni dalla sua adozione; il pagamento della somma e delle spese deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notificazione.
N.B. Il ricorso di intende accolto decorsi 120 giorni senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto e comunque decorsi 210 giorni dalla ricezione del ricorso da parte del prefetto se gli è stato inviato direttamente o di 180 giorni se il ricorso gli è stato inviato attraverso l'ufficio o comando che ha elevato la multa."
ma quindi i giorno sono 120 o 180/210????
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Originally posted by mauro46 View Postma quindi i giorno sono 120 o 180/210????
Quindi, in sostanza, dipende da come viene introdotto ma il termine complessivo è comunque più ampio.
Riporto l'articolo a beneficio di tutti:
Art. 204. (1)
Provvedimenti del prefetto.
1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.
1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.
1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità.
2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore.
3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.
Riporto anche i commi 1bis e 2 dell'art. 203:
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso.
Quindi, sintetizzando, questi ultimi termini si sommano con quelli di cui all'art. 204...Last edited by giova3419; 29-10-08, 10:52.
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Originally posted by giova3419 View PostE' corretto quanto da te riportato, poich? avevo guardato l'articolo (204) nel testo anteriore alle modifiche. Insomma, stavolta ho postato con un p? troppa leggerezza.
Quindi, in sostanza, dipende da come viene introdotto ma il termine complessivo ? comunque pi? ampio.
Riporto l'articolo a beneficio di tutti:
Art. 204. (1)
Provvedimenti del prefetto.
1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonch? il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed ? notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne d? notizia ai ricorrenti.
1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestivit? dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.
1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalit?.
2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne d? comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore.
3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.
Riporto anche i commi 1bis e 2 dell'art. 203:
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 pu? essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, ? tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altres? corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso.
Quindi, sintetizzando, questi ultimi termini si sommano con quelli di cui all'art. 204...
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