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documentazione per portatarga after market

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    #1

    documentazione per portatarga after market

    volevo chiedere se qualcuno, forse neeko, ha del materiale da condividere per "salvarsi" da una multa per portatarga aftermarket per chi come me ha inclinazione a 30gradi, frecce, luce targa e catarifrangete originali.

    cos? mi stampo tutto e me lo porto dietro in caso di controllo.

    grazie!

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    #2
    ti copio da poliziotti.it

    Anzitutto il "portatarga", per il codice e per il regolamento, non esiste. Ecco perchè non ne troverai nessuno "omologato", non è un dispositivo soggetto ad omologazione, come fari, frecce, silenziatore, impianto frenante ecc. E' soltanto una parte del veicolo tranquillamente intercambiabile come sella, serbatoio, cupolino, manopole, colorazione ecc.
    Il regolamento al CdS prevede invece l'alloggiamento della targa, che può assumere diverse forme: vano ricavato sul portellone, semplice spazio sul retro del veicolo, trespolo per le moto ecc. Ci sono poi norme che prescrivono l'obbligatorietà, l'inclinazione, la corrispondenza della targa al veicolo e la sua leggibilità, le riassumo qui di seguito:

    Articolo 100
    Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
    1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.
    2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.
    3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.
    4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.
    5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.
    6. I veicoli di circolazione di prova devono essere muniti posteriormente di una targa che è trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso di autotreni o autoarticolati la targa deve essere applicata posteriormente al veicolo rimorchiato.
    7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento.
    8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101 comma 1 e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3.
    9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
    a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
    b) la collocazione e le modalità di installazione;
    c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.
    10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.
    11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lett. b) e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.
    12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.754 a euro 7.018
    13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5, 6 e 10 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88 .
    14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
    15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

    Articolo 101
    Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe
    1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, sentiti il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze, stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall'art. 208, comma 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, assegna annualmente i proventi derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero dei lavori pubblici nella misura del venti per cento e al Dipartimento per i trasporti terrestri nella misura dell'ottanta per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
    2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto dell'immatricolazione dei veicoli.
    3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere restituiti all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri in caso che l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A. entro novanta giorni dal rilascio del documento stesso.
    4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, su apposita segnalazione dell'ufficio del P.R.A., provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione.
    5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 357,00 a € 1.433,00.
    6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

    Articolo 102
    Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa
    1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, l'intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.
    2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, l'intestatario deve richiedere al Dipartimento per i trasporti terrestri una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate dall'art. 93.
    3. Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria.
    4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell'art. 93.
    5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, comma 1, l'intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.
    6. L'intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di prova non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 71,00 a € 286,00 .
    7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 35,00 a € 143,00.

    Nel regolamento è prescritta l'inclinazione massima, che può essere di 30° rispetto alla normale al suolo
    La targa può essere scarsamente leggibile per vari motivi: è sporca, è sbiadita, è troppo inclinata ecc. O addirittura manca! So di certi fenomeni che girano normalmente con la targa staccata e, se vengono fermati, dicono che il supporto si è appena spezzato. Paradossalmente rischiano di meno, in quanto la sanzione per il portatarga non originale (e quindi non omologato) è da molti operatori sanzionata col famigerato art. 78, come cioè se il portatarga fosse una "caratteristica costruttiva" del veicolo, al che conseguirebbe la sanzione di 370€ e il ritiro della carta di circolazione per invio a visita e prova.

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      #3
      devi stamparti, portarti appresso,contestare ed eventualmente far annotare quanto segue

      Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.

      1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o pi? modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

      2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonch? i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altres?, le modalit? per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

      3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

      4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
      vediamo il regolamento del 78

      2 - CERTIFICATO DI APPROVAZIONE, ORIGINE ED OMOLOGAZIONE (ARTT. 76-79 C.S.)

      Art. 236. - Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione (art. 78 C.s.).

      1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima ? effettuata da pi? ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova ? quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.
      vediamo infine l'appendice V

      APPENDICE AL TITOLO III
      APPENDICE V
      ART. 227
      (CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEI VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI)


      A - Masse, dimensioni ed allestimenti

      a) Massa in ordine di marcia (tara).
      b) Massa massima tecnicamente ammissibile.
      c) Masse massime sugli assi.
      d) Dimensioni massime di ingombro.
      e) Numero assi ed interassi.
      f) Carreggiate.
      g) Sbalzi massimi.
      h) Fascia di ingombro.
      i) Dimensioni interne abitacolo e determinazione del numero di posti.
      l) Tipo della struttura portante.
      m) Carrozzeria.
      n) Attrezzature particolari.

      B - Prestazioni

      a) Determinazione velocit? calcolata.
      b) Verifica della velocit? massima.
      c) Per il motore: numero cilindri, cilindrata, ciclo di funzionamento, potenza e coppia massima e relativi numeri di giri, alimentazione, combustibile.
      d) Determinazione consumo combustibile.
      e) Prova di accelerazione in piano.
      f) Spunto in salita.
      g) Rapporto potenza/massa.
      h) Massa rimorchiabile.
      i) Tipo della trasmissione e rapporti.

      C - Sicurezza attiva

      a) Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.
      b) Impianto elettrico.
      c) Avvisatori acustici.
      d) Tergiproiettori.
      e) Frenatura, sistema frenante ed elementi costitutivi.
      f) Specchi retrovisori.
      g) Sbrinamento e disappannamento del parabrezza.
      h) Riscaldamento abitacolo.
      i) Serbatoi carburante e prevenzione incendi.
      l) Porte (serrature e cerniere - pedane).
      m) Campo di visibilit? del conducente.
      n) Tergilavacristallo parabrezza.
      o) Cerchi e ruote.
      p) Pneumatici e sospensioni.
      q) Sistemazione dei pedali di comando.

      D - Sicurezza passiva

      a) Urti e ribaltamento.
      b) Antifurto.
      c) Vetri di sicurezza.
      d) Ancoraggi delle cinture di sicurezza.
      e) Paraurti per autovetture.
      f) Protezione posteriore anti incuneamento.
      g) Protezione contro lo spostamento del carico (1).
      h) Protezione laterale.
      i) Parafanghi.
      l) Calzatoie.
      m) Sterzo.
      n) Sistemazione interna e rumorosit?, resistenza dei sedili e loro ancoraggi.
      o) Cinture di sicurezza.
      p) Sistemi di ritenuta bambini.
      q) Appoggiatesta.
      r) Sporgenze esterne.
      s) Limitazione all'impiego di determinati materiali.
      t) Resistenza cabine.
      u) Identificazione veicoli lunghi e/o pesanti.
      v) Paraspruzzi.
      z) Recipienti semplici a pressione.

      E - Protezione ambientale

      a) Antidisturbi radio.
      b) Rumorosit? esterna veicoli a motore.
      c) Emissioni inquinanti dei veicoli con motore ad accensione spontanea o ad accensione comandata.
      d) Posizione tubo di scarico.
      e) Durata dei dispositivi antinquinamento allo scarico.

      F - Norme per particolari categorie di veicoli

      a) Caratteristiche delle autoambulanze.
      b) Caratteristiche dei veicoli di interesse storico o collezionistico.
      c) Caratteristiche degli autobus.
      d) Caratteristiche dei veicoli adibiti al trasporto merci.
      e) Caratteristiche delle autocaravan.
      f) Caratteristiche dei veicoli per trasporto di persone in servizio di noleggio con conducente o in servizio di piazza.
      g) Caratteristiche dei veicoli blindati e/o adibiti a servizi di polizia.
      h) Caratteristiche dei ciclomotori.
      i) Caratteristiche dei quadricicli a motore.
      l) Equipaggiamenti speciali dei veicoli alimentati con combustibili in pressione o gassosi.
      m) Caratteristiche dei filoveicoli.

      G - Disposizioni fiscali

      a) Alloggiamento targa.
      b) Potenza fiscale.
      c) Potenza fiscale dei motori elettrici.
      d) Targhette e iscrizioni.
      e) Marcatura di identificazione del motore.
      f) (Omissis).

      H - Varie

      a) Tachimetro.
      b) Cronotachigrafo.
      c) Retromarcia.
      d) Organi di aggancio e di traino degli autotreni, degli autoarticolati e degli autosnodati.
      e) Abbinamento per tipi o classi delle motrici con rimorchi/semirimorchi.
      f) Dispositivo di rimorchio dei veicoli in avaria od in rimozione.
      g) Identificazione comandi, spie, indicatori.
      h) Portabagagli.
      i) Portasci.
      l) Antenna radio o radiotelefonica.
      infine vediamo cosa dice il regolamento dell'articolo 100(Art. 100. Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.)

      2 - TARGHE (ARTT. 100-102 C.S.)

      Art. 259. - Modalit? di installazione delle targhe

      1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:

      a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non pu? trovarsi pi? a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non pu? trovarsi pi? a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;

      b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimit? del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine;

      c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa ? perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;

      d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa ? verticale con un margine di tolleranza di 5?. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa pu? essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30?, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici ? rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo pi? di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15?, quando la superficie recante il numero di immatricolazione ? rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo pi? di 1,20 m;

      e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza pu? superare 1,20 m, ma deve essere il pi? possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non pu? comunque superare i 2 m;

      f) condizioni geometriche di visibilit?: la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30? con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15? verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo ? superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15? verso il basso);

      g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.

      2. ? ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondit? non superiore a 3 mm. ? vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi propriet? retroriflettenti. ? vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente, ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'art. 260 (1).

      (1) Cos? modificato dall'art. 3, d.P.R. 4 settembre 1998, n. 355.
      bada bene una cosa....luce targa a catarifrangente li trovi all'appendice V a C - Sicurezza attiva

      a) Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.


      attenzione ancora...di fronte ad un cittadino informato di tutto ci? le forze dell'ordine potrebbero rosicare e, a quel punto, cercare ogni pi? piccola cazxata sulla moto pur di multare....ricorda che, nel 99% dei casi, su un portatarga aftermarket si montano frecce con omologazione generica europea che non sono riconosciute dal C.D.S. italiano...e quelle fanno scattare il 78...cos? come i tubi in treccia che sono una delle modifiche + presenti sulle moto....occhio

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        #4
        Originally posted by neeko72 View Post
        devi stamparti, portarti appresso,contestare ed eventualmente far annotare quanto segue



        vediamo il regolamento del 78



        vediamo infine l'appendice V



        infine vediamo cosa dice il regolamento dell'articolo 100(Art. 100. Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.)



        bada bene una cosa....luce targa a catarifrangente li trovi all'appendice V a C - Sicurezza attiva

        a) Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.


        attenzione ancora...di fronte ad un cittadino informato di tutto ciò le forze dell'ordine potrebbero rosicare e, a quel punto, cercare ogni più piccola cazxata sulla moto pur di multare....ricorda che, nel 99% dei casi, su un portatarga aftermarket si montano frecce con omologazione generica europea che non sono riconosciute dal C.D.S. italiano...e quelle fanno scattare il 78...così come i tubi in treccia che sono una delle modifiche + presenti sulle moto....occhio
        grazie infinite Neeko!! era quello che cercavo da tempo!

        per il discorso farli arrabbiare son tranquillo perchè ho un gsxr e le frecce son intregrate nel codone e come luce targa e catarifrangente ho installato quello originale sul portatarga che è impossibile da inclinare perchè la luce targa lo blocca verso l'alto.. "dovrei" essere a posto visto i lresto è tutto originalissimo
        Last edited by freddy.bike; 13-10-08, 13:13.

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