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CHE MAZZATA!!! vigili di Jesolo
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sono passato questa sera e ho misurato a quanti metri e' posto il cartello ed e' a meno di 400 metri...perche il codice dice che il cartello deve essere posizionato ad almeno 400 metri prima dell'autovelox...quindi usa anche questo per il ricorso
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Originally posted by funai View Postsono passato questa sera e ho misurato a quanti metri e' posto il cartello ed e' a meno di 400 metri...perche il codice dice che il cartello deve essere posizionato ad almeno 400 metri prima dell'autovelox...quindi usa anche questo per il ricorso
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Originally posted by neeko72 View Postdevi sempre mantenere la calma....nessuno ti pu? impedire di fotografare NULLA...e se il vigile ? alterato fa doppia fatica dato che se gli chiedi i suoi dati identificativi lui ? obbligato a darteli...
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Originally posted by AndreaRS250 View Postnon erano 80 metri? e ripetuto ad ogni incrocio?
E se nn sbaglio nei centri con limite 30 o 50 densamente popolato non possono mettere il velox. Ma ripeto: si dovrebbe controllare il codiceOra son pigro
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Originally posted by NeoOnR1 View PostNon vorrei dirne una grossa, bisognerebbe controllare sul codice, ma forse gli 80 metri e la ripetizione ad ogni incrocio riguardano le postazioni fisse nei centri .... anche perche in 80 metri un incrocio e' piu che suff.
E se nn sbaglio nei centri con limite 30 o 50 densamente popolato non possono mettere il velox. Ma ripeto: si dovrebbe controllare il codiceOra son pigro
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Originally posted by andrealako View Post...Cosa ti lamenti a fare...ti hanno spedito il verbale a casa, te la cavi con 760 euro di multa ma almento ti resta la patente e i punti.....punti di vista...Solo 760?
Originally posted by NeoOnR1 View PostNon vorrei dirne una grossa, bisognerebbe controllare sul codice, ma forse gli 80 metri e la ripetizione ad ogni incrocio riguardano le postazioni fisse nei centri .... anche perche in 80 metri un incrocio e' piu che suff.
E se nn sbaglio nei centri con limite 30 o 50 densamente popolato non possono mettere il velox. Ma ripeto: si dovrebbe controllare il codiceOra son pigro
MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento Pubblica sicurezza
CIRCOLARE 3 agosto 2007
Oggetto: ?Decreto legge 3 agosto 2007 recante modifiche al Codice della strada. Prime disposizioni operative per garantirne l'immediata applicazione?.
4) Disposizioni in materia di velocit? dei veicoli
Il decreto legge interviene sulle disposizioni dell'articolo 142, Codice della strada, in materia di velocit? dei veicoli, il cui eccesso costituisce una delle principali cause di incidente stradale. Infatti, per contrastare gli eccessi di velocit?, il decreto legge introduce un sistema sanzionatorio graduale e maggiormente dissuasivo, con l'inasprimento delle sanzioni principali e accessorie per condotte particolarmente pericolose. La modifica interessa sia l'apparato sanzionatorio che la procedura di accertamento degli illeciti previsti da quella norma. 4.1. Aumento delle sanzioni per eccesso di velocit?. L'articolo 142, Codice della strada ? stato, perci?, modificato prevedendo un mirato incremento sia delle sanzioni pecuniarie che della durata della sospensione della patente e una pi? graduale modulazione in funzione dell'eccesso di velocit? accertato, stabilendo: a) la rimodulazione delle fasce di eccesso della velocit? oltre il limite consentito; infatti, dalle attuali 3 fasce, si passa a 4 fasce, con sanzioni pi? pesanti per le eccedenze superiori a 40 km/h e a 60 km/h rispetto al limite imposto (si veda articolo 3, comma 1, lettera c, del decreto legge); b) l'aumento della durata della sospensione della patente di guida per le violazioni correlate al comma 9 e una durata molto pi? lunga per quelle previste dal nuovo comma 9-bis dell'articolo 142, Codice della strada; c) la possibilit? di impiegare come fonti di prova anche dispositivi che calcolano la velocit? media su un tratto di strada predeterminato, come, peraltro, gi? accade con gli strumenti di controllo collocati in ambito autostradale (si veda articolo 3, comma 1, lettera a, del decreto legge); d) un significativo incremento della sanzione accessoria della sospensione della patente per l'ipotesi di recidiva nel biennio con il superamento del limite di oltre 40 km/h e la possibilit? di revoca della patente in caso di recidiva nelle violazioni dell'articolo 142, comma 9-bis correlate al superamento del limite di oltre 60 Km/h (si veda articola 3, comma 1, lettera e, del decreto legge); e) un aumento dei punti sottratti dalla patente in occasione dell'accertamento delle violazioni per eccesso di velocit? (si veda l' articolo 3, comma 2, del decreto legge). 4.2. Sanzioni per eccesso di velocit? dei veicoli pesanti. Quando una delle violazioni previste dai commi 7, 8, 9 e 9-bis dell'articolo 142, Codice della strada, ? commessa alla guida di un veicolo pesante o di uno dei veicoli indicati dell'articolo 142, comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) ed 1), le sanzioni pecuniarie e la durata della sospensione della patente previste per quelle violazioni ? raddoppiata. La norma dell'articolo 142, comma 11, Codice della strada, come modificata dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legge stabilisce, inoltre, che, quando l'accertamento dell'eccesso di velocit? riguarda veicoli dotati di limitatore di velocit?, siano applicate anche le sanzioni previste dall'articolo 179, Codice della strada, per chi altera i dispositivi di limitazione, dando cos? per "presunta" la violazione di tale norma. Occorre precisare, tuttavia, che la nuova norma dell'articolo 142, comma 11, limita l'applicazione delle sole sanzioni pecuniarie dell'articolo 179, comma 2-bis, Codice della strada, con la conseguenza che le eventuali sanzioni accessorie, applicate per effetto del superamento dei limiti di velocit? ai sensi dei commi 9 e 9-bis dell'articolo 142, non potranno concorrere con le sanzioni accessorie previste dal comma 2-bis dell'articolo 179, Codice della strada. Resta salva la possibilit? di contestare, in modo autonomo, le violazioni di cui all'articolo 179, commi 2-bis e 3, quando, dopo una verifica tecnica del mezzo, sia provato che lo stesso era stato effettivamente oggetto di interventi di alterazione del dispositivo di limitazione della velocit?. In ogni caso di accertamento di superamento del limite di taratura del dispositivo di limitazione della velocit?, con separato verbale, la sanzione di cui al comma 3 dell'articolo 179, Codice della strada, deve essere applicata anche al titolare di licenza o dell'autorizzazione per il trasporto di cose o di persone. 4.3. Segnalazione delle postazioni di controllo della velocit?. La modifica dell'articolo 142 introdotta dal comma 1, lettera b), dell'articolo 3 del decreto legge, impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocit? devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, attraverso l'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. Le caratteristiche e le modalit? di impiego dei cartelli e dei dispositivi di segnalazione luminosa, che devono essere collocati in modo conforme alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice, dovranno essere stabilite con decreto del ministro dei Trasporti, di concerto con il ministro dell'Interno, in corso di approvazione e del quale si fa riserva di trasmettere il testo al pi? presto. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali in corso di approvazione, peraltro, ferma restando la cartellonistica di segnalazione delle postazioni fisse di controllo della velocit?, gi? collocata sulle strade e autostrade e avente caratteristiche dimensionali e di installazione conformi alle disposizioni regolamentari in materia, le postazioni mobili di controllo dovranno essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 m. dal punto in cui ? collocato l'apparecchio di rilevamento della velocit? e che, anche con un messaggio variabile, dovranno recare le seguenti iscrizioni: ?controllo di velocit?? ovvero ?rilevamento di velocit??. Le segnalazioni di cui trattasi dovranno essere comunque collocate in condizioni di sicurezza in modo da consentirne la tempestiva avvistabilit? da parte degli utenti in transito e la tutela degli operatori di polizia.
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Originally posted by bluzak73 View Post
In ogni caso qu? la postazione autovelox ? visibile (es. non ? dietro un guardrail) e lo ? anche l'agente accertatore ... O almeno questo ? ci? che si evince da questa prospettiva. Se hai la foto della macchina nascosta hai qualche elemento in pi? per un eventuale ricorso, ma l'agente potrebbe dire che l'ha parcheggiata l? per motivi di sicurezza ... non c'? nessuna legge che dice che la macchina del/degli agenti accertatori debba essere visibile.
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Originally posted by buzzy84 View PostSar? schietto ... se hai una foto dell'auto nascosta sarebbe meglio ...
In ogni caso qu? la postazione autovelox ? visibile Non completamente e solo da vicino(es. non ? dietro un guardrail) e lo ? anche l'agente accertatore ... senza divisa catarifrangente obbligatoria e non era accanto al velox ma camminava in mezzo a una corsia di un incrocio di sera O almeno questo ? ci? che si evince da questa prospettiva. Se hai la foto della macchina nascosta hai qualche elemento in pi? per un eventuale ricorso Se non sbaglio si intravede dietro i cartelli, ma l'agente potrebbe dire che l'ha parcheggiata l? per motivi di sicurezza ... non c'? nessuna legge che dice che la macchina del/degli agenti accertatori debba essere visibile.
se il velox ? a bordo dell auto deve essere ben visibile l auto e quella di servizio con tanto di scritte nel caso il velox non sia in auto la postazione dev essere visibile da tot metri di distanza e quella non lo ?
era visibile se il velox era alla sx dell aiuola ma li era troppo sgammabile camuffato tra i cartelli invece era la posizione ideale
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