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Milanesi-Prenotare la revisione alla MTC?
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harley sarà pure come dici tu, ma in giro è pieno di gente che fa come dice lui
basta fare qualche ricerca su internet e scopri che tutti vanno a ritirarlo e a farla altrove, a meno che non sia stato ritirato per modifiche NON OMOLOGATELast edited by ladyduke; 09-07-08, 12:11.
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Harley..scusa tanto ma lo faccio di lavoro tutti i giorni.
i vigili o polizia stradale che ti ritira il libretto può rilasciarti subito una copia del libretto autenticata da loro con un timbro il quale indica che il libretto è stato ritirato per mancanza di revisione e che verrà inviato alla motorizzazione.
con questo foglio vai dove vuoi a fare la revisione e con l'etichetta di revisione effettuata vai alla motorizzazione a prenderti il tuo libretto.
se invece dopo che te lo ritirano,,aspetti troppo tempo,il libretto viene inviato alla motorizzazione..quindi vai li,prendi il foglio,e la revisione la fai dove vuoi tu,,e poi torni li a riprenderti il tuo libretto.
che poi i vigili o la polizia sbagliono e vadano contro la legge(non penso) rilasciandoti il foglio per la revisione non lo so...sta di fatto che si fa così tutti i giorni.
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Originally posted by Peips View Postdiego scusa ma il libretto FISICAMENTE si trova in MTC come fanno a darmi la fotocopia i vigili???
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sono andato sul sito della MTC inserito la targa e mi hanno detto che il libretto è li da loro.
Quindi come fa ad essere anche dai vigili?
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Originally posted by Peips View Postbei barbagianni mi hanno fermato giovedi!
comuqnue visto che ora ? la..vai alla motorizz,. e ti fai dare il foglio e con quello vai a fare la revisione "dove vuoi tu"..
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A norma dell'art.216 del vigente Codice della Strada, l'organo accertatore a tempo 5 giorni dall'accertamento della violazione per inviare il documento ritirato presso il competente ufficio del dipartimento dei trasporti terrestri (ex motorizzazione).
Art. 217. (1)
Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione.
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della sospensione della validit? della carta di circolazione, questa ? ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro ? fatta menzione nel verbale di contestazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia, unitamente a copia del verbale, nel termine di cinque giorni, all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, che, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui questa si estende. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati dalla singola norma, ? determinato in relazione alla gravit? della violazione commessa, all'entit? del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe apportare. L'ordinanza ? notificata all'interessato e comunicata al prefetto. Il periodo di sospensione inizia dal giorno in cui il documento ? ritirato a norma del comma 1. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare pu? ottenerne la restituzione da parte dell'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno Stato estero, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri ne sospende la validit? ai fini della circolazione sul territorio nazionale per un determinato periodo, con le stesse modalit?. L'interdizione alla circolazione ? comunicata all'autorit? competente dello Stato che ha rilasciato la carta di circolazione e viene annotata sulla stessa.
3. Al termine del periodo fissato la carta di circolazione viene restituita all'interessato dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Della restituzione ? data comunicazione al prefetto ed all'ufficio del P.R.A. per l'iscrizione nei propri registri. Le modalit? per la restituzione del documento agli stranieri sono stabilite nel regolamento.
4. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 l'interessato pu? proporre ricorso al prefetto. Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, applica la sanzione accessoria; se lo ritiene infondato, dispone l'immediata restituzione.
5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo ? punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da da euro 1.754 a euro 7.018. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del veicolo. (2)
(1) Vedi art. 399 reg. cod. strada.
cmq per toglierti ogni dubbio... se vuoi chiama il nunero unico MCTC ( sta a Roma) 06 41581 e chiedi a loro.
PER Golf: come si comportano l? da te non so.. ma posso dirti che la norma ? quella da me esposta e quella si dovrebbe ...fare .
Poi si sa che la legge NON ? uguale per tutti.
Per Lady: se parliamo di fare come ci pare..b? si allora si ritorna al fatto che siamo in una repubblica di banane...
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harley ho letto e riletto quello che hai scritto.. ma dov'? che ci sarebbe scritto che c'? l'obbligo di fare la revisione in motorizzazione??
cmq non credo che qui a milano (e nei vari forum in cui se ne parla) facciano tutte le cose contro la legge.. perch? bisognerebbe trovare dall'altra parte anche persone disposte a farlo
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