Originally posted by otta74
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Originally posted by Babb? View Postaspirazione ? un conto, realizzazione dell'aspirazione ? un altro.
se dimostri che la ragazza si impegna in tutte le maniere a cercare un lavoro ma, per motivi a lei non imputabili, non vi riesce, i genitori sono tenuti al mantenimento finch? non ne trova uno.
paradossalmente anche un figlio di 40 anni ha diritto al mantenimento dei genitori, che se lo possono permettere ovviamente, se dimostra che cerca concretamente un lavoro e non lo trova.
naturalmente nessun figlio potr? invocare l'aiuto dei genitori se l'unico lavoro che cerca e che prende in considerazione esula dalle proprie competenze e/o possibilit?.
vale a dire se un figlio trova da fare il manovale e lo rifiuta perch? vuole fare solo ed esclusivamente il dirigente di impresa, ovviamente non avr? diritto al mantenimento.
ma se dimostra che non trova nemmeno da fare il manovale, ne ha diritto.
in soldini questo ? il principio.
L'obbligo alimentare attiene, invece, ad una condizione di bisogno oggettivo ed ? svincolata dal rapporto genitori-figli (tanto ? vero che pu? essere dovuto anche per figli-genitori, tra fratelli, marito-moglie e verso i suoceri).
Certamente, coi i Giudici di oggi (soprattutto qui al nord) risulterebbe un po' arduo sostenere che un quarantenne, sano, senza problemi oggettivi, ha fatto di tutto per ambire ad un impiego che gli consentisse l'autosufficenza economica ma, che per fatti a lui non imputabili, non ci ? riuscito***
Sul mantenimento, in un caso del genere, lascerei perdere per puntare, invece, sull'obbligo alimentare contingente!
PS: tutte le pronuncie in questi campi sono adottate con la formula rebus sic stantibus (ovverosia possono essere cambiate o addirittura revocate nel corso del tempo al mutare della situazione di fatto).
***= il 90% dei Giudici, almeno qui al nord, in un caso del genere, osserverebbero: "caro mio, mica si deve fare necessariamente l'amministratore delegato nella vita...se non riesce ad assecondare le sue aspirazioni, a 40 anni, essendo sano e forte, se ne faccia una ragione...faccia l'operaio ovvero vada a scaricare le cassette al mercato...se poi oggettivamente non riesce a trovare anche questo tipo di occupazione, poi ne riparliamo (sentito dire da un noto Giudice della 9^ sezione civile del Tribunale di Milano ad una donna di 27 anni che si lamentava dopo che il magistrato le prospettava un obbligo di mantenimento a carico dell'ex coniuge solo per i 2 anni successivi alla separazione).
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Originally posted by stradivari View PostMantenimento (di cui parlava andrealako) e diritto agli alimenti (di cui parlavo io) sono due universi diversi...certamente il mantenimento non può durare in eterno, anche se in questi ultimi anni il concetto si è certamente dilatato.
L'obbligo alimentare attiene, invece, ad una condizione di bisogno oggettivo ed è svincolata dal rapporto genitori-figli (tanto è vero che può essere dovuto anche per figli-genitori, tra fratelli, marito-moglie e verso i suoceri).
Certamente, coi i Giudici di oggi (soprattutto qui al nord) risulterebbe un po' arduo sostenere che un quarantenne, sano, senza problemi oggettivi, ha fatto di tutto per ambire ad un impiego che gli consentisse l'autosufficenza economica ma, che per fatti a lui non imputabili, non ci è riuscito***
Sul mantenimento, in un caso del genere, lascerei perdere per puntare, invece, sull'obbligo alimentare contingente!
PS: tutte le pronuncie in questi campi sono adottate con la formula rebus sic stantibus (ovverosia possono essere cambiate o addirittura revocate nel corso del tempo al mutare della situazione di fatto).
***= il 90% dei Giudici, almeno qui al nord, in un caso del genere, osserverebbero: "caro mio, mica si deve fare necessariamente l'amministratore delegato nella vita...se non riesce ad assecondare le sue aspirazioni, a 40 anni, essendo sano e forte, se ne faccia una ragione...faccia l'operaio ovvero vada a scaricare le cassette al mercato...se poi oggettivamente non riesce a trovare anche questo tipo di occupazione, poi ne riparliamo (sentito dire da un noto Giudice della 9^ sezione civile del Tribunale di Milano ad una donna di 27 anni che si lamentava dopo che il magistrato le prospettava un obbligo di mantenimento a carico dell'ex coniuge solo per i 2 anni successivi alla separazione).
mentre il mantenimento è un concetto molto più ampio dell'obbligo agli alimenti. in pratica il mantenimento tende al fine di soddisfare qualsivoglia esigenza di vita, che può consistere anche nel diritto agli studi, allo svago etc e quindi anche non strettamente legata alla sopravvivenza ed anche a prescindere da uno stato di bisogno.
al contrario l'obbligo alimentare concerne sic ed simpliciter un bisogno primario e ristretto alla sopravvivenza (vitto, vestiario, cure mediche, abitazione)
ora, se nel caso di specie tu inquadri la questione basandola su un obbligo alimentare, nessun giudice ti darà ragione a fronte di uno stipendio, rebus sic stantibus vale a dire stando così le cose e senza considerare un'eventuale perdita di lavoro a scadenza contrattuale, percepito dal figlio di 700 euro mensili.
in soldoni con 700 euro non rischia di certo la fame, ma eventualmente subisce un peggioramento del proprio tenore di vita rispetto a quando era la famiglia a provvedere. ed ecco che entra il gioco il fattore mantenimento.
a margine, un po' di giurisprudenza:
In tema di obbligo di mantenimento dei figli, secondo le regole dell'art. 148 c.c., anche dopo il raggiungimento della maggiore età vi è l’obbligo genitoriale di provvedere al mantenimento della prole qualora essa non abbia raggiunto l'indipendenza economica (o sia stata avviata ad attività lavorativa con concrete prospettive di indipendenza economica), ovvero finché non sia provato che, posti nelle concrete condizioni per poter addivenire all'autosufficienza, i figli non ne abbiano tratto profitto per propria colpa. (Cass. n. 9109/99)
App. Roma, 31/10/2007
concrete prospettive di indipendenza economica che, con un contratto del genere, naturalmente non sussistono.
ed ancora:
Il diritto dei figli al mantenimento da parte dei genitori non ha natura alimentare, né è ad esso assimilabile, essendo ben diversi il presupposto ed il suo contenuto: il diritto alla prestazione alimentare presuppone lo stato di bisogno ed è limitato al necessario per la vita dell'alimentando, il diritto al mantenimento ha un contenuto più ampio, mirando a soddisfare tutte le esigenze del soggetto che vanta tale diritto. Da questa diversità di caratteristiche discende la pignorabilità e la disponibilità del diritto al mantenimento e la possibilità che ad esso siano opposti in compensazione altri crediti (Cass. n. 8417/00).
Trib. Monza, Sez. IV, 02/10/2007
la natura del diritto al mantenimento, come è ben spiegato sopra, non è alimentare
ancora:
Il principio desumibile dall’art. 148 c.c., secondo cui i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli con riferimento non solo alle rispettive sostanze, ma anche alla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, con espressa valorizzazione delle risorse personali, deve ritenersi applicabile anche in seguito alla intervenuta separazione dei coniugi. A ciò deve aggiungersi l’obbligo, gravante allo stesso modo su entrambi i genitori (anche se in misura certamente maggiore sul genitore convivente, poiché a questi si sommano gli ordinari obblighi di mantenimento), di far fronte ad una molteplicità di esigenze della prole, certamente non riconducibile alle sole esigenze alimentari, ma inevitabilmente esteso anche all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza materiale e morale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
App. Roma, 05/09/2007
e qui si intende che il mantenimento è sempre in relazione allo stato economico dei genitori. e ribadisce che non è ristretto alle sole esigenze alimentari toucour.
per finire e per ribadire il concetto:
L’obbligo del genitore separato di corrispondere l’assegno per il mantenimento dei figli non viene meno per effetto del conseguimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma può cessare o quando i figli divengano economicamente autosufficienti, ovvero quando pur avendone le capacità, non si attivino per procurarsi un reddito.
App. Roma, 18/07/2007Last edited by Babb?; 09-07-08, 17:59.
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Originally posted by Babbà View PostL’obbligo del genitore separato di corrispondere l’assegno per il mantenimento dei figli non viene meno per effetto del conseguimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma può cessare o quando i figli divengano economicamente autosufficienti, ovvero quando pur avendone le capacità, non si attivino per procurarsi un reddito.
App. Roma, 18/07/2007
L'ho detto subito che alimenti e mantenimento sono due universi diversi.
Se riesci a far applicare il concetto della pronuncia di merito di cui sopra ad un quarantenne sei un mago.
In ogni caso non mi interessa fare botta e risposta con un collega (tra l'altro su una questione di cui sappiamo poco e nulla), cosa peraltro deontologicamente odiosa (e se svolgi la professione lo sai bene).
Il concetto dei € 700,00 euro al mese era riferito al ricatto "se non contribuisci ti buttiamo fuori di casa"...con € 700,00 al mese, da un lavoro precario, a Milano non vivi.
Passo e chiudo!
PS: nessuna polemica e massimo rispetto per le tue opinioni!Last edited by stradivari; 10-07-08, 08:02.
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vivi sotto la soglia della decenza ma non patisci uno stato di bisogno alimentare.
questa la mia opinione, per il resto concordo che non ? il caso di fare un botta e risposta sul forum, anche perch? a questo punto davanti a due tesi differenti ci vorrebbe solo la pronuncia di un giudice, come tu ben sai
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